Art. 16 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. I disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi  del  decreto
ministeriale 4 marzo 2011 ed i relativi Piani di controllo  rimangono
in vigore. 
  2. Nel caso sia necessario un adeguamento al presente  decreto  dei
disciplinari   di   cui   al   precedente   comma   1,   sentite   le
autorita'/organismi di controllo di cui  al  precedente  art.  7,  si
procedera' d'ufficio, dandone comunicazione ai soggetti interessati e
pubblicando sul  sito  del  Ministero  i  disciplinari  modificati  e
relativi Piani di controllo. 
  3. Il consorzio riconosciuto dal Ministero con decreto ministeriale
n. 60005 dell'8 febbraio 2021, mantiene il riconoscimento  fino  alla
emanazione del provvedimento di cui all'art. 13 del presente  decreto
e per il quale dovra' adeguarsi nel corso di un anno.