Art. 16 Misure transitorie 1. I disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed i relativi Piani di controllo rimangono in vigore. 2. Nel caso sia necessario un adeguamento al presente decreto dei disciplinari di cui al precedente comma 1, sentite le autorita'/organismi di controllo di cui al precedente art. 7, si procedera' d'ufficio, dandone comunicazione ai soggetti interessati e pubblicando sul sito del Ministero i disciplinari modificati e relativi Piani di controllo. 3. Il consorzio riconosciuto dal Ministero con decreto ministeriale n. 60005 dell'8 febbraio 2021, mantiene il riconoscimento fino alla emanazione del provvedimento di cui all'art. 13 del presente decreto e per il quale dovra' adeguarsi nel corso di un anno.