Art. 7 
 
                  Autorita'/organismi di controllo 
 
  1. Le autorita'/organismi di controllo che  intendono  svolgere  le
attivita' di controllo e certificazione del  SQNZ  devono  essere  in
possesso di una vigente autorizzazione del Ministero - ICQRF  in  uno
dei settori citati all'art. 1, lettera i) «la produzione biologica  e
l'etichettatura dei prodotti  biologici»  e/o  lettera  j)  «l'uso  e
l'etichettatura  delle  denominazioni  di  origine  protette,   delle
indicazioni geografiche protette  e  delle  specialita'  tradizionali
garantite» del regolamento (UE) 2017/625. 
  2.  Le  autorita'/organismi  di  controllo  di  cui  al  comma   1,
presentano apposita istanza al Ministero chiedendo di essere inseriti
in un apposito elenco gestito dal Ministero stesso. 
  3. In caso  di  gravi  inadempienze  o  carenze  generalizzate  nel
sistema dei controlli che  possono  compromettere  l'affidabilita'  e
l'efficacia del sistema e dell'autorita'/organismo di  controllo,  il
Ministero provvede all'esclusione della medesima  autorita'/organismo
di controllo dall'elenco di cui al comma 2. 
  4. L'elenco di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito  internet  del
Ministero www.politicheagricole.it nella sezione «Qualita'». 
  5. Il rispetto dei requisiti previsti da ciascun disciplinare  SQNZ
e' verificato dall'autorita'/organismo di controllo sulla base di  un
piano di controllo redatto in conformita' al piano di controllo  tipo
di cui all'art. 6 del presente decreto.