Art. 7 Autorita'/organismi di controllo 1. Le autorita'/organismi di controllo che intendono svolgere le attivita' di controllo e certificazione del SQNZ devono essere in possesso di una vigente autorizzazione del Ministero - ICQRF in uno dei settori citati all'art. 1, lettera i) «la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e/o lettera j) «l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialita' tradizionali garantite» del regolamento (UE) 2017/625. 2. Le autorita'/organismi di controllo di cui al comma 1, presentano apposita istanza al Ministero chiedendo di essere inseriti in un apposito elenco gestito dal Ministero stesso. 3. In caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'autorita'/organismo di controllo, il Ministero provvede all'esclusione della medesima autorita'/organismo di controllo dall'elenco di cui al comma 2. 4. L'elenco di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito internet del Ministero www.politicheagricole.it nella sezione «Qualita'». 5. Il rispetto dei requisiti previsti da ciascun disciplinare SQNZ e' verificato dall'autorita'/organismo di controllo sulla base di un piano di controllo redatto in conformita' al piano di controllo tipo di cui all'art. 6 del presente decreto.