Art. 8 Vigilanza 1. La vigilanza sulle autorita'/organismi di controllo e' svolta dal Ministero - ICQRF e dalle regioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 2. L'attivita' di vigilanza e' effettuata attraverso le modalita' individuate con apposito decreto ministeriale dal Ministero - ICQRF.