Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto  i
policlinici  universitari  gestiti  dalle  universita'  non   statali
direttamente  o  attraverso  enti  dotati  di  autonoma  personalita'
giuridica  di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro,  nonche'  i
policlinici universitari statali non ancora trasformati  in  azienda,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate  non  in  regime
d'impresa.