Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i policlinici universitari gestiti dalle universita' non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nonche' i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in regime d'impresa.