Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
  1. La sussistenza dei requisiti di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto richiesti per l'accesso al credito d'imposta  e'  certificata
dal soggetto incaricato della revisione legale o  da  altro  soggetto
iscritto nel Registro dei revisori legali. 
  2.  Gli  enti  beneficiari  sono  tenuti  a  conservare  tutta   la
documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita'  e  l'effettivita'
dei costi sulla base  dei  quali  e'  stato  determinato  il  credito
d'imposta. 
  3. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che  incorre  in  colpa
grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il
rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al  presente  articolo,  si
applicano le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di  procedura
civile.