Art. 7 Documentazione 1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto richiesti per l'accesso al credito d'imposta e' certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali. 2. Gli enti beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato il credito d'imposta. 3. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.