Art. 3 
 
        Categorie di contribuenti alle quali non si applicano 
            gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Oltre che alle tipologie di soggetti individuate all'art. 9-bis,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale approvati con  il  presente  decreto  non  si  applicano  nei
confronti: 
    a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di  cui  all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero,
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  di  ammontare
superiore a euro 5.164.569; 
    b) dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  forfetario
agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a  89,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  del  regime  fiscale  di   vantaggio   per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di  cui  all'art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  dei
contribuenti che  determinano  il  reddito  con  altre  tipologie  di
criteri forfetari; 
    c) dei contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  di
impresa,  non   rientranti   nel   medesimo   indice   sintetico   di
affidabilita'  fiscale,  qualora  l'importo  dei  ricavi   dichiarati
relativi  alle  attivita'  non  rientranti  tra   quelle   prese   in
considerazione  dall'indice  sintetico   di   affidabilita'   fiscale
relativo  all'attivita'  prevalente,   superi   il   30   per   cento
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
    d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese  socie  o  associate  e
delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori  che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; 
    e)  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'  d'impresa,  arte   o
professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al titolo  V-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. L'indice CG72U non si applica nei  confronti  dei  soggetti  che
esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle seguenti
attivita': 
    a) trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; 
    b) trasporto mediante noleggio  di  autovetture  da  rimessa  con
conducente, codice attivita' 49.32.20. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate le  tipologie  di  contribuenti  che,  ancorche'  esclusi
dall'applicazione   degli   indici,   sono   comunque   tenuti   alla
comunicazione dei dati economici, contabili  e  strutturali  previsti
dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.