Art. 3 
 
            Interventi ammessi e entita' degli indennizzi 
 
  1. Per le imprese  di  allevamento  di  animali  da  pelliccia  che
detengono ancora animali in regime di sorveglianza sanitaria,  o  che
abbiano  avuto  animali  abbattuti  a  seguito   dell'ordinanza   del
Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme  sanitarie
in  materia  di  infezione  da  SARS-CoV-2  (agente  eziologico   del
COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita'  di  sorveglianza  sul
territorio nazionale», i sostegni sono ammessi per le seguenti voci: 
    a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi vivi e detenuti in
regime di sorveglianza sanitaria presenti in allevamento alla data di
entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della  salute  del  21
novembre 2020 recante «Norme sanitarie in  materia  di  infezione  da
SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni  d'allevamento
e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», comprovato dai
verbali   di    ispezione    redatti    dell'autorita'    veterinaria
territorialmente  competente  o  da  altra  documentazione  ufficiale
disponibile; 
    b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati  a  partire
dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da  documentazione
ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a  5,8,  in
relazione a quanto definito  dal  decreto  legislativo  n.  146/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  95
del  24  aprile  2001,  richiamato  nella  relazione  scientifica  di
supporto allo stesso; 
    c) costi di gestione e cura per la presenza degli animali vivi in
allevamento il cui numero e'  comprovato  dai  verbali  di  ispezione
dell'autorita' veterinaria territorialmente competente; 
    d) costi di gestione e cura dell'impianto operativo  in  presenza
di animali; 
    e) costi di gestione e cura dell'impianto operativo per  graduale
estensione del vuoto sanitario in assenza di animali,  calcolato  per
il numero di posti animale rimasti vacanti. 
  2. Per le imprese di  allevamento  che  non  detengono  animali  da
pelliccia, nonostante abbiano presentato in precedenza  all'autorita'
sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020,
i sostegni economici previsti dal presente provvedimento,  riguardano
le seguenti voci di calcolo: 
    a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi che  si  sarebbero
normalmente detenuti cosi' come comprovato dai verbali  di  ispezione
dell'autorita'  veterinaria  territorialmente  competente  redatti  a
partire dall'anno 2019; 
    b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati  a  partire
dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da  documentazione
ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a  5,8,  in
relazione a quanto definito  dal  decreto  legislativo  n.  146/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  95
del  24  aprile  2001,  richiamato  nella  relazione  scientifica  di
supporto allo stesso. 
  3. Per il calcolo degli indennizzi  di  cui  al  presente  articolo
comma 1 lettere a,  b,  c,  d,  e,  i  valori  economici  unitari  da
applicare  ai  dati  forniti  nell'allegata  tabella  A,  sono  cosi'
determinati: 
    a) lettera A:  valore  economico  dei  riproduttori  maschi  euro
200,00 e riproduttori femmine/fattrici euro 140,00; 
    b) lettera B:  valore  economico  del  numero  posti  gabbia  per
femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari a euro 35,00  per
le gabbie in acciaio inox arricchite; 
    c) lettera C: valore economico  per  la  gestione  e  cura  degli
animali vivi in allevamento pari ad euro 3,00 pro capo/mese; 
    d) lettera D: valore economico per gestione e cura  dell'impianto
operativo in presenza di animali pari a euro 2,00 pro capo/mese; 
    e) lettera E: valore economico per l'interruzione  dell'attivita'
allevatoriale - vuoto  sanitario  -  calcolato  per  il  periodo  che
intercorre tra l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre
2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione  da  SARS-CoV-2
(agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita'
di sorveglianza sul  territorio  nazionale»  e  l'introduzione  della
legge n. 234 del 30 dicembre 2021; mentre il  sostegno  economico  e'
calcolato per il periodo che intercorre tra l'ordinanza del Ministero
della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia
di infezione da  SARS-CoV-2  (agente  eziologico  del  COVID-19)  nei
visoni d'allevamento  e  attivita'  di  sorveglianza  sul  territorio
nazionale» e la data di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,
determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari  ad
euro 2,00 al mese; 
  4. Per il calcolo degli indennizzi  di  cui  al  presente  articolo
comma 2 lettere a), b) i valori economici  unitari  da  applicare  ai
dati forniti nell'allegata tabella B, sono cosi' determinati: 
    a) lettera a): valore economico dei riproduttori  di  entrambi  i
sessi  che  si  sarebbero  normalmente  detenuti,  e'  calcolato  con
riduzione del 50 per cento, ovvero per  i  riproduttori  maschi  euro
100,00, mentre per i riproduttori femmine/fattrici euro 70,00; 
    b) lettera b): valore  economico  del  numero  posti  gabbia  per
femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari ad euro  35,00  a
gabbia. 
  5. Per le imprese di allevamento che detengono animali in regime di
sorveglianza sanitaria e' riconosciuto un ulteriore indennizzo per la
dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per  posto  gabbia
femmina/fattrice pari ad euro 850,00, mentre per le imprese  che  non
detengono  animali  da  pelliccia,  nonostante   abbiano   presentato
all'autorita' sanitaria richiesta scritta  di  possibile  accasamento
negli  anni  2020,  ovvero  nel   2021   e   che   comunque   abbiano
effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale con detenzione di
animali almeno in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il  31
dicembre 2021,  viene  determinato  un  importo  forfettario  per  la
dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per  posto  gabbia
femmina/fattrice pari ad euro 425,00 (tabella C). 
  6. Per quanto previsto al precedente comma  5,  l'indennizzo  sara'
calcolato in base alla consistenza del fondo una volta  detratti  gli
importi determinati e previsti nelle rispettive tabelle  A  e  B  del
presente decreto i cui importi sono esplicitati ai commi 3  e  4  del
presente articolo. 
  7. Nel caso in cui l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ecceda
o risulti inferiore alle risorse  disponibili  sul  fondo,  i  valori
economici per il calcolo degli indennizzi di cui ai commi 3,  4  e  5
del presente articolo verranno ridotti o aumentati proporzionalmente.