Art. 3 Interventi ammessi e entita' degli indennizzi 1. Per le imprese di allevamento di animali da pelliccia che detengono ancora animali in regime di sorveglianza sanitaria, o che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», i sostegni sono ammessi per le seguenti voci: a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi vivi e detenuti in regime di sorveglianza sanitaria presenti in allevamento alla data di entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale», comprovato dai verbali di ispezione redatti dell'autorita' veterinaria territorialmente competente o da altra documentazione ufficiale disponibile; b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso; c) costi di gestione e cura per la presenza degli animali vivi in allevamento il cui numero e' comprovato dai verbali di ispezione dell'autorita' veterinaria territorialmente competente; d) costi di gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali; e) costi di gestione e cura dell'impianto operativo per graduale estensione del vuoto sanitario in assenza di animali, calcolato per il numero di posti animale rimasti vacanti. 2. Per le imprese di allevamento che non detengono animali da pelliccia, nonostante abbiano presentato in precedenza all'autorita' sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, i sostegni economici previsti dal presente provvedimento, riguardano le seguenti voci di calcolo: a) numero dei riproduttori di entrambi i sessi che si sarebbero normalmente detenuti cosi' come comprovato dai verbali di ispezione dell'autorita' veterinaria territorialmente competente redatti a partire dall'anno 2019; b) numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso. 3. Per il calcolo degli indennizzi di cui al presente articolo comma 1 lettere a, b, c, d, e, i valori economici unitari da applicare ai dati forniti nell'allegata tabella A, sono cosi' determinati: a) lettera A: valore economico dei riproduttori maschi euro 200,00 e riproduttori femmine/fattrici euro 140,00; b) lettera B: valore economico del numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari a euro 35,00 per le gabbie in acciaio inox arricchite; c) lettera C: valore economico per la gestione e cura degli animali vivi in allevamento pari ad euro 3,00 pro capo/mese; d) lettera D: valore economico per gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali pari a euro 2,00 pro capo/mese; e) lettera E: valore economico per l'interruzione dell'attivita' allevatoriale - vuoto sanitario - calcolato per il periodo che intercorre tra l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale» e l'introduzione della legge n. 234 del 30 dicembre 2021; mentre il sostegno economico e' calcolato per il periodo che intercorre tra l'ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale» e la data di pubblicazione del presente provvedimento, determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad euro 2,00 al mese; 4. Per il calcolo degli indennizzi di cui al presente articolo comma 2 lettere a), b) i valori economici unitari da applicare ai dati forniti nell'allegata tabella B, sono cosi' determinati: a) lettera a): valore economico dei riproduttori di entrambi i sessi che si sarebbero normalmente detenuti, e' calcolato con riduzione del 50 per cento, ovvero per i riproduttori maschi euro 100,00, mentre per i riproduttori femmine/fattrici euro 70,00; b) lettera b): valore economico del numero posti gabbia per femmina/fattrice calcolato in modo forfettario pari ad euro 35,00 a gabbia. 5. Per le imprese di allevamento che detengono animali in regime di sorveglianza sanitaria e' riconosciuto un ulteriore indennizzo per la dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per posto gabbia femmina/fattrice pari ad euro 850,00, mentre per le imprese che non detengono animali da pelliccia, nonostante abbiano presentato all'autorita' sanitaria richiesta scritta di possibile accasamento negli anni 2020, ovvero nel 2021 e che comunque abbiano effettivamente esercitato l'attivita' allevatoriale con detenzione di animali almeno in un periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, viene determinato un importo forfettario per la dismissione dell'attivita' allevatoriale calcolata per posto gabbia femmina/fattrice pari ad euro 425,00 (tabella C). 6. Per quanto previsto al precedente comma 5, l'indennizzo sara' calcolato in base alla consistenza del fondo una volta detratti gli importi determinati e previsti nelle rispettive tabelle A e B del presente decreto i cui importi sono esplicitati ai commi 3 e 4 del presente articolo. 7. Nel caso in cui l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ecceda o risulti inferiore alle risorse disponibili sul fondo, i valori economici per il calcolo degli indennizzi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo verranno ridotti o aumentati proporzionalmente.