Art. 4 
 
                       Esame delle domande ed 
                      erogazione delle risorse 
 
  1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell'art. 3,
e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione
delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la  seguente
tempistica: 
    entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1°  aprile
2023 al 30 aprile 2023; 
    entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1°  luglio
2023 al 31 luglio 2023; 
    entro il 30 novembre 2023,  per  le  istanze  presentate  dal  1°
ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; 
    entro il 29 febbraio 2024,  per  le  istanze  presentate  dal  1°
gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. 
  2. Nei decreti direttoriali  di  cui  al  comma  1  sono  indicate,
altresi', le istanze che non sono accolte e i motivi dell'esclusione.
E' fatta salva la facolta' per le stazioni appaltanti di ripresentare
le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall'art.  3,
comma  1.  Il  rigetto  della  domanda  riproposta  e'  adottato  con
provvedimento espressamente motivato. 
  3. Entro trenta giorni dalla adozione dei decreti di riconoscimento
delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede all'assegnazione
delle risorse  e  al  loro  trasferimento  alle  stazioni  appaltanti
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino  al
limite massimo di spesa previsto dall'art. 26,  comma  6-quater,  del
decreto-legge n. 50 del 2022.