Art. 2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile. 1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. 2. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato in sede per le attivita' di cui alla presente ordinanza e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite. 3. Al fine di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, e' corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennita' ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. 4. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale e' riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti. 5. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di Protezione civile formalmente attivate per attivita' preparatorie sul territorio nazionale o per eventuali attivita' in loco, si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 6. Per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali le regioni interessate provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. 7. Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale, il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale, provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti. 8. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attivita' espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale dei Paesi interessati dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 500 settimanali pro capite, potra' essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte dell'Ambasciata d'Italia nei Paesi interessati che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nei Paesi in questione. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 5.