Art. 2 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
  Servizio nazionale della protezione civile. 
 
  1. Al personale non dirigenziale, civile e  militare,  in  servizio
presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del
comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta,  in  deroga  alla  contrattazione
collettiva  nazionale  di  comparto  ed  all'art.  45   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero  connesso
al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza  dello  stato
di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva,  con  la  sola
esclusione del trattamento di missione, forfettariamente  parametrata
su base mensile a trecento ore di straordinario festivo  e  notturno,
determinata con riferimento alla specifica qualifica di  appartenenza
e ai giorni di effettivo impiego. 
  2. Al personale non dirigenziale, civile e  militare,  in  servizio
presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato
in  sede  per  le  attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza   e'
riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza,  il
compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro  il  limite
massimo di trenta ore mensili pro-capite. 
  3.  Al  fine  di  garantire  la  piena  operativita'  del  Servizio
nazionale della protezione civile  nelle  attivita'  di  soccorso  ed
assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al  personale
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  inviato  all'estero  per
l'impiego in attivita' connesse al contesto emergenziale in  rassegna
durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento  con
il Dipartimento della protezione civile, e' corrisposta, su richiesta
e in alternativa  ad  eventuali  indennita'  ordinariamente  previste
dalla  contrattazione  collettiva  di   riferimento,   una   speciale
indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di
missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore
di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla
specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego,
erogata per il tramite  delle  amministrazioni  di  appartenenza  che
provvederanno alla relativa  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile. 
  4. In favore delle amministrazioni  di  appartenenza  del  predetto
personale e' riconosciuto,  previa  rendicontazione  al  Dipartimento
della  protezione  civile,  il  rimborso  dei  costi  di  missione  o
trasferta sostenuti. 
  5. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di Protezione civile formalmente attivate per attivita'  preparatorie
sul territorio nazionale  o  per  eventuali  attivita'  in  loco,  si
applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39  e  40  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  6. Per le organizzazioni di  volontariato  iscritte  negli  elenchi
territoriali le regioni interessate provvedono all'istruttoria  delle
relative  istanze  di  rimborso,  nel  rispetto  delle   disposizioni
contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
24  febbraio  2020,  ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al
Dipartimento della protezione civile. 
  7.  Per  gli  interventi   effettuati   dalle   organizzazioni   di
volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco  centrale,  il
Dipartimento della protezione civile, relativamente  ai  concorsi  da
esso   direttamente   attivati   nell'ambito   delle   procedure   di
coordinamento   nazionale,   provvede   all'istruttoria    ed    alla
liquidazione dei rimborsi richiesti. 
  8. Il personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato
ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove  necessario,  ad
utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art.  28
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre
2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse
ad acquisti di beni e servizi,  anche  in  assenza  della  prescritta
autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito  o
in  contanti  sono  soggette  a  rendicontazione,  da  sottoporre  ad
approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione  sintetica
delle attivita' espletate  ed  esibizione  di  idonea  documentazione
giustificativa.  Qualora  la  condizione   emergenziale   dei   Paesi
interessati dagli eventi in rassegna  non  consenta  di  disporre  di
documentazione formale, la singola spesa,  nel  rispetto  del  limite
massimo  di  euro  500  settimanali   pro   capite,   potra'   essere
giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente
ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
previa dichiarazione da  parte  dell'Ambasciata  d'Italia  nei  Paesi
interessati  che  attesti  che  tali  tipologie  di  spese  non  sono
documentabili nei Paesi in questione. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sulle risorse dell'art. 5.