Art. 3 
 
Disposizioni  concernenti  la  donazione  di  beni  ed   attrezzature
  finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita',   dell'attivita'   di   assistenza   alla    popolazione
interessata dalla situazione di emergenza  di  cui  in  premessa,  e'
autorizzata la donazione, in  favore  della  popolazione  interessata
dagli eventi in  rassegna,  nell'ambito  di  interventi  definiti  in
accordo con  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  di  mezzi,
materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla  popolazione,
inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 
  2. All'individuazione e donazione dei beni di cui  al  comma  1  si
provvede con scambio di note con le autorita' dei Paesi  interessati,
ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non  governative
operanti nei territori colpiti, che possono essere accompagnate da un
verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea
documentazione comprovante l'avvenuta consegna. 
  3. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e  dei  materiali  di
cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'art. 5.