Art. 3 Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di mezzi, materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 2. All'individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorita' dei Paesi interessati, ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nei territori colpiti, che possono essere accompagnate da un verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna. 3. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.