Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza, il Dipartimento della protezione civile  ed  il  personale
impiegato ai sensi  del  comma  2  dell'art.  1  sono  autorizzati  a
derogare,  ove  necessario,  nel  rispetto  dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria,
alle seguenti disposizioni: 
    regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14,  15,  19  e
20; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre
2010, recante la disciplina dell'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; 
    decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14; 
    disposizioni attuative delle norme  sopra  indicate  strettamente
connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.