Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente  ordinanza,  si  provvede,  nel  limite  delle  risorse
autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in  relazione  al
presente contesto emergenziale. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 febbraio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio