Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio