Art. 3 
 
        Risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, lettera a),  sono  destinate  allo
sviluppo di progetti di ricerca  di  base  o  applicata,  nonche'  su
modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche  ed
educative, di durata  triennale,  da  parte  di  enti  di  ricerca  e
strutture pubbliche e  private  accreditate  da  parte  del  Servizio
sanitario nazionale, selezionati  attraverso  procedure  di  evidenza
pubblica, secondo quanto stabilito nell'allegato 2, parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Le regioni e le  province  autonome,  anche  preferibilmente  in
forma aggregata e coordinandosi tra  loro,  entro  centoventi  giorni
dalla data di pubblicazione del presente  decreto,  pubblicano  bandi
competitivi nei quali sia garantito, tra l'altro,  che  la  procedura
per l'esame dei progetti sia svolta in modo da assicurare  una  netta
separazione tra le fasi amministrativa e di verifica delle procedure,
e la fase di valutazione ed, inoltre, che  le  proposte  progettuali,
dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal  bando,
siano ammesse alla valutazione per peer review. 
  3. Le regioni e le province autonome,  al  fine  del  trasferimento
delle risorse di cui all'art.  1,  lettera  a),  entro  i  successivi
centottanta  giorni,  trasmettono  al  Ministero  della   salute   la
documentazione comprovante l'aggiudicazione dei bandi ed i progetti. 
  4. Il Ministero della salute, previa verifica della  documentazione
amministrativa  presentata,  entro  i  successivi  sessanta   giorni,
trasferisce  alle  regioni  e  alle  province  autonome  le   risorse
corrispondenti all'ammontare dei progetti aggiudicati. 
  5. Entro il 31 dicembre 2026, le regioni  e  le  province  autonome
trasmettono al Ministero della salute il  monitoraggio  svolto  dalle
stesse e gli esiti  delle  ricerche  condotte,  come  da  indicazioni
dell'allegato 2.