IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' e, in particolare, gli articoli 16 e 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che estende le disposizioni di cui al suindicato art. 36 ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali; Vista la nota prot. n. 23377 del 4 agosto 2022 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha delegato il Presidente della Regione Calabria ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di nuovi oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed alcuni aeroporti nazionali; Visto il decreto del 15 settembre 2022, n. 85, con cui il Presidente della Regione Calabria ha indetto la Conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a definire il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina, e ha demandato al Dipartimento «turismo, marketing territoriale e mobilita'» l'esecuzione dei correlati e conseguenti adempimenti; Vista la nota prot. n 406296 del 15 settembre 2022, con la quale la dirigente generale del Dipartimento «turismo, marketing territoriale e mobilita'» della Regione Calabria ha convocato per il giorno 20 settembre 2022 la prima riunione della Conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea e modalita' sincrona con la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti; Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, condivisa la necessita' di assicurare la continuita' territoriale aerea da e per l'aeroporto di Reggio Calabria attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi, ha individuato le rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa quali collegamenti sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») e ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP con decorrenza dal 27 maggio 2023; Visto il verbale del 10 ottobre 2022 di conclusione della suindicata Conferenza di servizi; Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 485154 del 3 novembre 2022, inviata alla Presidenza della Regione Siciliana come informativa sugli esiti della Conferenza di servizi prima dell'atto presidenziale di chiusura da adottarsi solo nel caso in cui non fosse evidenziata, entro il termine perentorio di cinque giorni, contrarieta' formale da parte della stessa Regione Siciliana; Considerato che la Regione Siciliana non ha espresso alcuna osservazione contraria sul contenuto degli OSP entro il suindicato termine, equivalendo cio' ad assenso senza condizioni; Visto il decreto dell'11 novembre 2022, n. 110 con il quale il Presidente della Regione Calabria ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, individuando il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria, per come descritto nel suindicato verbale di seduta conclusiva; Tenuto conto delle risorse residuali derivanti dallo stanziamento di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 207 e delle risorse di parte regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 439 del 21 settembre 2022, destinate alla continuita' territoriale aerea per i collegamenti da e per lo scalo di Reggio Calabria, che consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica; Decreta: Art. 1 1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.