Art. 2 
 
  1. Il servizio aereo di linea sulle rotte  di  cui  all'art.  1  e'
sottoposto  ad  oneri  di  servizio  pubblico  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante  del
presente decreto. 
  2. L'informativa relativa alla presente imposizione  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.