Art. 4 
 
  1. I vettori comunitari che intendono  operare  le  rotte  indicate
all'art. 1 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di  cui  al
presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione  finanziaria,
presentano  all'Ente  nazionale   per   l'aviazione   civile   (ENAC)
l'accettazione   del   servizio   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato tecnico al presente decreto.