Art. 4 1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 1 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.