Art. 5 
 
  1. Nel caso in cui non sia pervenuta  da  parte  di  alcun  vettore
l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di  esercitare
il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di  cui  all'art.
1, puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione  finanziaria
ad un unico vettore selezionato tramite gare  pubbliche  a  decorrere
dal 27 maggio 2023. 
  2. Le gare di cui al precedente comma 1,  i  relativi  bandi  e  la
connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle  norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma
di compensazione degli obblighi di  servizio  pubblico  alle  imprese
incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. 
  3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.