Art. 5 1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'art. 1, puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore selezionato tramite gare pubbliche a decorrere dal 27 maggio 2023. 2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. 3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.