Art. 7 
 
  1. Il direttore della Direzione  generale  per  gli  aeroporti,  il
trasporto aereo e i  servizi  satellitari,  con  successivo  decreto,
rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art.  5,  concede
al rispettivo vettore aggiudicatario  il  diritto  di  esercitare  in
esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di  linea
oggetto della medesima  gara  e  approva,  altresi',  la  convenzione
sottoscritta  dall'ENAC  e  da  ciascun  vettore  aggiudicatario  per
regolare l'esercizio del servizio concesso. 
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  precedente  e'  sottoposto  ai
competenti organi di controllo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). 
    Roma, 29 dicembre 2022 
 
                                                 Il Ministro: Salvini