Art. 7 1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art. 5, concede al rispettivo vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e approva, altresi', la convenzione sottoscritta dall'ENAC e da ciascun vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso. 2. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto ai competenti organi di controllo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it). Roma, 29 dicembre 2022 Il Ministro: Salvini