Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) regolamento: regolamento (UE) 2018/848; 
    b)  MASAF:  il  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca e  dell'ippica,  Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica, ufficio PQAI1; 
    c) COI: (Certificate Of Inspection): certificato di ispezione per
prodotti biologici di cui al regolamento (UE) n. 2021/2306; 
    d) TRACES: (TRAde Control and Export System): sistema esperto per
il controllo degli scambi di cui al regolamento (UE) n. 2021/2306; 
    e) LRM: limite di residuo massimo  di  cui  al  regolamento  (CE)
396/2005; 
    f) ADM: Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli; 
    g)  partite  biologiche:  partite  biologiche  e  in  conversione
importate ai sensi del regolamento; 
    h) sostanza non ammessa: sostanze e prodotti non autorizzati  per
l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'art. 9,  paragrafo  3,
del regolamento; 
    i) rischio: probabilita' di non conformita' al regolamento; 
    j) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende
il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale  su  una
matrice prelevata al  fine  di  ricercare  prodotti  e  sostanze  non
ammessi.