Art. 3 Controlli fisici 1. Ai fini del presente decreto per controllo fisico e' da intendersi un controllo di laboratorio volto alla ricerca delle sostanze non ammesse, compreso l'ossido di etilene, utilizzando i metodi analitici piu' appropriati per la rilevazione di ciascuna sostanza. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2306, il controllo fisico viene eseguito, a seconda dei casi, nel Posto di controllo frontaliero o nel Punto di immissione in libera pratica indicato nel riquadro 10 del COI che accompagna la partita selezionata per i controlli fisici. 3. I prodotti sui quali effettuare i controlli fisici sono elencati nell'allegato del presente decreto. 4. La frequenza dei controlli fisici sui prodotti di cui al comma 3 del presente articolo e' indicata nella quarta colonna della tabella dell'allegato del presente decreto, ferma restando la facolta' da parte di ADM, sentito il MASAF, di sottoporre a controllo ulteriori partite sulla base della valutazione del rischio. 5. Il campionamento e l'analisi sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 691/2013 e dalla direttiva 2002/63/CE e ne e' redatto adeguato verbale che deve contenere almeno l'identificazione della partita attraverso l'indicazione del numero di lotto e numero del COI. 6. L'analisi dei campioni deve essere condotta in un laboratorio accreditato per i particolari metodi analitici utilizzati.