Art. 3 
 
                          Controlli fisici 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  per  controllo  fisico  e'  da
intendersi un controllo  di  laboratorio  volto  alla  ricerca  delle
sostanze non ammesse, compreso l'ossido  di  etilene,  utilizzando  i
metodi analitici piu' appropriati  per  la  rilevazione  di  ciascuna
sostanza. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6,  paragrafo  4,  lettera
c),  del  regolamento  (UE)  2021/2306,  il  controllo  fisico  viene
eseguito, a seconda dei casi, nel Posto di  controllo  frontaliero  o
nel Punto di immissione in libera pratica indicato  nel  riquadro  10
del COI che accompagna la partita selezionata per i controlli fisici. 
  3. I prodotti sui quali effettuare i controlli fisici sono elencati
nell'allegato del presente decreto. 
  4. La frequenza dei controlli fisici sui prodotti di cui al comma 3
del presente articolo e' indicata nella quarta colonna della  tabella
dell'allegato del presente decreto, ferma  restando  la  facolta'  da
parte di ADM, sentito il MASAF, di sottoporre a  controllo  ulteriori
partite sulla base della valutazione del rischio. 
  5. Il campionamento e l'analisi sono  effettuati  nel  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 691/2013  e  dalla  direttiva
2002/63/CE e ne e' redatto adeguato verbale che deve contenere almeno
l'identificazione della partita attraverso l'indicazione  del  numero
di lotto e numero del COI. 
  6. L'analisi dei campioni deve essere condotta  in  un  laboratorio
accreditato per i particolari metodi analitici utilizzati.