Art. 4 Gestione del COI della partita selezionata per il controllo fisico 1. La partita e' selezionata per il controllo fisico rispettando la percentuale di partite da sottoporre a controllo di laboratorio ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente decreto. 2. Quando la partita e' selezionata per il controllo fisico: a. nel riquadro 25 del COI e' spuntato il «si'» per «Selezionato per controlli di identita' e fisici» e; b. nel riquadro 29 del COI e' spuntato il «si'» per «Prove di laboratorio». 3. L'esito del controllo di laboratorio e' registrato nel riquadro 29 e il referto del laboratorio e' allegato al COI nel sistema TRACES nelle modalita' previste dal sistema stesso. 4. Nel caso in cui l'esito del controllo di laboratorio non rilevi la presenza di sostanze non ammesse, nel riquadro 29 del COI, si registra che: a. il risultato della prova e' «soddisfacente» e; b. il controllo fisico e' «soddisfacente». 5. Se il risultato della prova e il controllo fisico sono risultati soddisfacenti, ADM decide in merito alla partita, registrando nel riquadro 30 l'indicazione, a seconda dei casi, di una delle alternative: a. «la partita puo' essere immessa in libera pratica come prodotto biologico»; b. «la partita puo' essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione». 6. Nel caso in cui l'esito del controllo di laboratorio evidenzi la presenza di una sostanza non ammessa, nel riquadro 29 del COI si registra che: a. il risultato della prova e' «non soddisfacente» e; b. il controllo fisico e' «non soddisfacente». 7. Se il risultato della prova e il controllo fisico sono risultati non soddisfacenti, ADM decide in merito alla partita che non puo' essere immessa in libera pratica come prodotto biologico o in conversione e, nel riquadro 30 del COI, registra: a. «da immettere in libera pratica come prodotto non biologico» qualora l'esito del controllo di laboratorio abbia evidenziato la presenza di una sostanza non ammessa al di sotto dell'LMR; b. «la partita non puo' essere immessa in libera pratica» qualora l'esito del controllo di laboratorio abbia evidenziato la presenza di una sostanza non ammessa al di sopra dell'LMR. 8. Nel caso in cui la partita sia selezionata per il controllo fisico, la decisione nel riquadro 30 del COI puo' essere presa solo dopo l'esito del laboratorio. 9. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2306, la circostanza di cui al comma 7, punto b, del presente articolo, e' notificata senza indugio da ADM al Ministero della salute nel sistema TRACES. 10. Nel caso previsto dal comma 6 del presente articolo, ADM informa senza indugio il MASAF ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507. 11. A seguito dell'esito favorevole della procedura di controversia di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore puo' richiedere ad ADM, e per conoscenza al MASAF, la modifica della decisione sulla partita di cui al comma 7 del presente articolo. 12. L'operatore puo' chiedere ad ADM, e per conoscenza al MASAF, la modifica della decisione sulla partita di cui al comma 7 del presente articolo, a seguito delle risultanze delle indagini avviate presso il Paese Terzo di esportazione, in risposta alla notifica di cui all'art. 7 del regolamento (UE) 2021/2307. ADM, d'accordo con il MASAF, procede alla modifica della decisione nel caso in cui l'indagine condotta presso il Paese Terzo abbia identificato la causa della contaminazione e abbia escluso e documentato l'assenza di una non conformita' che compromette l'integrita' del prodotto biologico. Il presente decreto e' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 20 marzo 2023 Il Capo Dipartimento: Scalera