Art. 4 
 
             Gestione del COI della partita selezionata 
                       per il controllo fisico 
 
  1. La partita e' selezionata per il controllo fisico rispettando la
percentuale di partite da sottoporre a controllo  di  laboratorio  ai
sensi dell'art. 3 comma 4 del presente decreto. 
  2. Quando la partita e' selezionata per il controllo fisico: 
    a. nel riquadro 25 del COI e' spuntato il «si'» per  «Selezionato
per controlli di identita' e fisici» e; 
    b. nel riquadro 29 del COI e' spuntato il  «si'»  per  «Prove  di
laboratorio». 
  3. L'esito del controllo di laboratorio e' registrato nel  riquadro
29 e il referto del laboratorio e' allegato al COI nel sistema TRACES
nelle modalita' previste dal sistema stesso. 
  4. Nel caso in cui l'esito del controllo di laboratorio non  rilevi
la presenza di sostanze non ammesse, nel  riquadro  29  del  COI,  si
registra che: 
    a. il risultato della prova e' «soddisfacente» e; 
    b. il controllo fisico e' «soddisfacente». 
  5. Se il risultato della prova e il controllo fisico sono risultati
soddisfacenti, ADM decide in merito  alla  partita,  registrando  nel
riquadro  30  l'indicazione,  a  seconda  dei  casi,  di  una   delle
alternative: 
    a. «la  partita  puo'  essere  immessa  in  libera  pratica  come
prodotto biologico»; 
    b. «la  partita  puo'  essere  immessa  in  libera  pratica  come
prodotto in conversione». 
  6. Nel caso in cui l'esito del controllo di laboratorio evidenzi la
presenza di una sostanza non ammessa, nel  riquadro  29  del  COI  si
registra che: 
    a. il risultato della prova e' «non soddisfacente» e; 
    b. il controllo fisico e' «non soddisfacente». 
  7. Se il risultato della prova e il controllo fisico sono risultati
non soddisfacenti, ADM decide in merito alla  partita  che  non  puo'
essere immessa  in  libera  pratica  come  prodotto  biologico  o  in
conversione e, nel riquadro 30 del COI, registra: 
    a. «da immettere in libera pratica come prodotto  non  biologico»
qualora l'esito del controllo di  laboratorio  abbia  evidenziato  la
presenza di una sostanza non ammessa al di sotto dell'LMR; 
    b. «la partita non puo' essere immessa in libera pratica» qualora
l'esito del controllo di laboratorio abbia evidenziato la presenza di
una sostanza non ammessa al di sopra dell'LMR. 
  8. Nel caso in cui la partita  sia  selezionata  per  il  controllo
fisico, la decisione nel riquadro 30 del COI puo' essere  presa  solo
dopo l'esito del laboratorio. 
  9.  Ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)
2021/2306, la circostanza di cui al comma 7, punto  b,  del  presente
articolo, e' notificata senza  indugio  da  ADM  al  Ministero  della
salute nel sistema TRACES. 
  10. Nel caso previsto  dal  comma  6  del  presente  articolo,  ADM
informa senza indugio il MASAF ai sensi dell'art.  2,  comma  6,  del
decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507. 
  11. A seguito dell'esito favorevole della procedura di controversia
di cui all'art. 35 del regolamento (UE)  2017/625,  l'operatore  puo'
richiedere ad ADM, e per  conoscenza  al  MASAF,  la  modifica  della
decisione sulla partita di cui al comma 7 del presente articolo. 
  12. L'operatore puo' chiedere ad ADM, e per conoscenza al MASAF, la
modifica della decisione sulla partita di cui al comma 7 del presente
articolo, a seguito delle risultanze delle indagini avviate presso il
Paese Terzo  di  esportazione,  in  risposta  alla  notifica  di  cui
all'art. 7 del regolamento (UE)  2021/2307.  ADM,  d'accordo  con  il
MASAF,  procede  alla  modifica  della  decisione  nel  caso  in  cui
l'indagine condotta presso il Paese Terzo abbia identificato la causa
della contaminazione e abbia escluso e documentato l'assenza  di  una
non conformita' che compromette l'integrita' del prodotto biologico. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra  in  vigore  il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
    Roma, 20 marzo 2023 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Scalera