Art. 2 
 
                    Criteri, modalita' di riparto 
                    delle risorse e monitoraggio 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui  al
precedente art. 1, sono ripartite  tra  le  regioni  sulla  base  del
numero di pazienti eleggibili, calcolati  sulla  stima  dei  casi  di
colangiocarcinoma non operabile  o  recidivato,  fino  a  concorrenza
delle risorse disponibili annualmente,  secondo  la  tabella  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  2. Le modalita' e i requisiti per l'accesso  ai  test  di  NGS  nei
pazienti con  colangiocarcinoma  non  operabile  o  recidivato,  sono
indicati  nell'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Per  l'anno  2023,  entro  il  30  settembre  2023,  le  regioni
trasmettono al Ministero della  salute  la  delibera  di  recepimento
delle  disposizioni   dell'allegato   2,   indicando   le   modalita'
organizzative  per  la  prescrizione,  l'esecuzione,  l'utilizzo,  il
monitoraggio e la valutazione dei risultati dei test di NGS, al  fine
di una appropriata scelta  terapeutica  per  i  pazienti  affetti  da
colangiocarcinoma non operabile o recidivato. 
  4. Il Ministero della salute, acquisito il  parere  favorevole  del
Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, nei successivi
sessanta giorni, eroga alle regioni il finanziamento di cui al  comma
1, relativo all'anno 2023. 
  5. Per gli anni 2024, 2025, entro il 30 ottobre di  ogni  anno,  le
regioni trasmettono al Ministero della  salute  una  relazione  sulle
attivita' svolte  con  i  contenuti  previsti  nell'allegato  2,  ivi
incluso il numero di test effettivamente erogati, secondo  i  criteri
stabiliti nel summenzionato allegato 2. 
  6. Il Ministero della salute, acquisito il parere del  Comitato  di
coordinamento di cui al successivo  art.  3,  nei  successivi  trenta
giorni, eroga alle regioni  il  finanziamento  di  cui  al  comma  1,
relativo all'anno di riferimento. 
  7. La mancata o incompleta presentazione della relazione riferita a
ciascun  anno  di  attivita'  comporta  il  recupero  delle   risorse
trasferite e preclude il trasferimento alle regioni inadempienti  del
finanziamento per l'anno di riferimento. 
  8. Le regioni, previa presentazione delle relazioni di cui al comma
5,  potranno  utilizzare  le  risorse  di  cui  all'art.  1,  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'allegato 2, fino a esaurimento
delle stesse, anche negli anni 2026 e 2027. Le risorse non  impiegate
entro il 2027 sono restituite  al  Ministero  della  salute,  che  ne
dispone ai sensi del comma 9. 
  9. Le eventuali risorse  non  trasferite  o  recuperate,  rimangono
nelle disponibilita'  del  Ministero  della  salute  che  provvedera'
all'eventuale riparto alle regioni nel rispetto delle  finalita'  del
presente decreto.