Art. 3 Comitato di coordinamento 1. Con decreto del direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria e' istituito un comitato di coordinamento, composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni. 2. Il comitato di coordinamento ha compito di valutare le delibere e le relazioni sulle attivita' svolte trasmesse dalle regioni, nei termini di cui all'art. 2, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi. 3. Il comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2023 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 770