Art. 3 
 
                      Comitato di coordinamento 
 
  1.  Con  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria e'  istituito  un  comitato  di  coordinamento,
composto da tre rappresentanti del Ministero della salute  e  da  tre
rappresentanti delle regioni. 
  2. Il comitato di coordinamento ha compito di valutare le  delibere
e le relazioni sulle attivita' svolte trasmesse  dalle  regioni,  nei
termini di cui all'art. 2, al fine di  valutare  la  sussistenza  dei
requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi. 
  3. Il comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 marzo 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 770