Art. 2 Composizione e costituzione della Commissione 1. La Commissione e' composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione. 3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. 5. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 6. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo. 7. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati. 8. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e, comunque, al termine dei propri lavori.