Art. 2 
 
            Composizione e costituzione della Commissione 
 
  1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  deputati,  scelti  dal
Presidente della Camera dei deputati in  proporzione  al  numero  dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la  presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo  parlamentare  e  garantendo,
per quanto possibile, l'equilibrio tra i  sessi.  I  componenti  sono
nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati
alla Commissione. 
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma
1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o  di
cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause  di
impedimento dei componenti della Commissione. 
  3. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge  il  presidente,  due
vicepresidenti e due segretari. 
  5. Per l'elezione  del  presidente  e'  necessaria  la  maggioranza
assoluta dei componenti della Commissione. Se  nessuno  riporta  tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero  di  voti.  E'  eletto  il  candidato  che
riporta il maggior numero di voti. In caso  di  parita'  di  voti  e'
proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  6. La Commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e
due   segretari.   Per   l'elezione,   rispettivamente,    dei    due
vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun   componente   della
Commissione scrive sulla propria scheda un  solo  nome.  Sono  eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo. 
  7. La Commissione e' rinnovata dopo  il  primo  biennio  dalla  sua
costituzione; i componenti possono essere confermati. 
  8. La Commissione riferisce alla Camera dei  deputati  annualmente,
con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta
ne ravvisi la necessita' e, comunque, al termine dei propri lavori.