Art. 4 Poteri e limiti della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale. 3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.