Art. 4 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  2. Per le testimonianze davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale. 
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto  delle  indagini  di
sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio  ne'  il
segreto professionale o quello  bancario.  E'  sempre  opponibile  il
segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.