Art. 5 Acquisizione di atti e documenti 1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.