Art. 4 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Alla copertura degli oneri  relativi  alla  realizzazione  della
PUN, che garantisca  le  funzionalita'  di  cui  all'Allegato  1,  si
provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono
ripartite tra GSE e RSE,  in  relazione  alle  rispettive  attivita',
nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1. 
  2. Entro il 31 marzo di ciascun  anno,  GSE  e  RSE  presentano  al
Ministero  una  relazione  che  rendiconta  sulle  attivita'   svolte
nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti.
La relazione di cui al primo periodo e'  approvata  con  decreto  del
Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia
del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al
comma 1. 
  3. Il Ministero puo'  effettuare,  in  ogni  momento,  accertamenti
sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e  RSE  e  sui  costi
sostenuti.