Art. 4 Risorse finanziarie 1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della PUN, che garantisca le funzionalita' di cui all'Allegato 1, si provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attivita', nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al Ministero una relazione che rendiconta sulle attivita' svolte nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti. La relazione di cui al primo periodo e' approvata con decreto del Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. 3. Il Ministero puo' effettuare, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e RSE e sui costi sostenuti.