Art. 7 
 
         Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, 
                    sghiaiamento e comunicazioni 
 
  1.  Le  operazioni  di  svaso,  sfangamento  e  sghiaiamento   sono
effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli
piani operativi, nonche' delle eventuali prescrizioni impartite dalla
regione in fase di approvazione. 
  2. Almeno tre mesi prima  dell'effettuazione  delle  operazioni  di
svaso, sfangamento e sghiaiamento il  gestore  ne  da'  comunicazione
all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso
e  dello  sbarramento,   alla   regione,   all'Autorita'   idraulica,
all'Autorita' di bacino distrettuale e agli altri  enti  interessati,
ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori
dei  siti  designati  ai  sensi  della  Direttiva  del  Consiglio  n.
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici e i gestori del servizio idrico
integrato, nonche' agli altri soggetti individuati dalla  regione  in
sede di  approvazione  del  Progetto,  fornendo  il  programma  delle
attivita' previste comprensivo della tempistica  di  dettaglio  delle
stesse. 
  3. Gli avvisi con i quali si informano la  popolazione  e  tutti  i
soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal
Progetto e delle eventuali cautele da adottare sono pubblicati  negli
albi pretori dei comuni e delle province interessate e  nei  relativi
siti internet istituzionali,  nonche'  pubblicati  dal  gestore,  per
estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale. 
  4. A conclusione delle operazioni di cui al comma 1  e'  presentato
alla  regione  e  all'amministrazione  competente  a  vigilare  sulla
sicurezza  dell'invaso  e  dello  sbarramento  un  rapporto   tecnico
contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i  risultati  dei
monitoraggi di competenza del gestore. Tale rapporto, da  presentarsi
entro tre mesi dal termine del monitoraggio, puo' essere  considerato
quale  aggiornamento  del  Progetto  qualora  il  suo  contenuto  sia
considerato esaustivo dalle amministrazioni di cui al primo periodo. 
  5. Sulla base del  rapporto  di  cui  al  comma  4,  la  regione  o
l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento puo' imporre  ulteriori  misure  di  mitigazione  o
riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto  ovvero  disporre
la revisione del Progetto. Nei casi di cui all'articolo 4,  comma  3,
le facolta' di cui al presente comma sono  esercitate  dalla  regione
titolare del potere concessorio sulla derivazione di  intesa  con  le
altre regioni interessate. 
  6. La regione informa l'Autorita' di  bacino  distrettuale  e,  nei
casi di cui all'articolo 8, comma 3, le altre regioni interessate sui
risultati del monitoraggio. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  La  direttiva  del  Consiglio  21  maggio  1992,  n.
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
          selvatiche e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Commissione europea 22 luglio 1992, n. L 206. 
              - La Direttiva 30 novembre  2009,  n.  2009/147/CE  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   concernente   la
          conservazione degli uccelli selvatici e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Commissione  europea  26  gennaio
          2010, n. L 20.