Art. 5 Scheda curriculare 1. Per ciascun consigliere viene predisposta, a cura della Direzione centrale, una scheda curriculare sull'attivita' svolta, sul profitto e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo. 2. La scheda e' compilata sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), forniti dalla SNA durante l'attivita' didattica, nonche' sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti generali delle strutture centrali presso le quali e' svolto il periodo di applicazione pratica. 3. Nella medesima scheda confluisce, al termine del tirocinio operativo di cui all'articolo 4, la valutazione complessiva espressa dal prefetto nei confronti di ciascun consigliere, sulla base di sintetici elementi informativi forniti dai responsabili delle articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.