Art. 5 
 
                         Scheda curriculare 
 
  1.  Per  ciascun  consigliere  viene  predisposta,  a  cura   della
Direzione centrale, una scheda curriculare sull'attivita' svolta, sul
profitto e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del  ciclo
formativo. 
  2. La scheda e' compilata sulla base degli elementi di  valutazione
di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), forniti dalla  SNA  durante
l'attivita' didattica, nonche' sulla base delle valutazioni  espresse
dai dirigenti generali delle strutture centrali presso  le  quali  e'
svolto il periodo di applicazione pratica. 
  3. Nella medesima  scheda  confluisce,  al  termine  del  tirocinio
operativo di cui all'articolo 4, la valutazione complessiva  espressa
dal prefetto nei confronti di  ciascun  consigliere,  sulla  base  di
sintetici  elementi  informativi  forniti  dai   responsabili   delle
articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale  del
Governo.