Art. 3 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, dopo la lettera  d-bis)  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-ter)
controversie  di  cui  alla  parte  V,  titolo  II.1,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  3.  (Competenza  per   materia   delle   sezioni
          specializzate).  -  1.  Le   sezioni   specializzate   sono
          competenti in materia di: 
                a) controversie di cui all'articolo 134  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni, ad  esclusione  delle  azioni  di  merito  e
          cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale  unificato
          dei brevetti,  fatto  a  Bruxelles  il  19  febbraio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
          175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
          tribunale unificato dei brevetti,  fatto  salvo  il  regime
          transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo; 
                b) controversie in materia di diritto d'autore  e  di
          diritti connessi al diritto d'autore; 
                c) controversie di  cui  all'articolo  33,  comma  2,
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
                d)  controversie  relative  alla   violazione   della
          normativa antitrust dell'Unione europea; 
                d-bis) controversie di cui  al  titolo  VIII-bis  del
          libro quarto del codice di procedura civile; 
                d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1,
          del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
              2. Le sezioni specializzate sono  altresi'  competenti,
          relativamente alle societa' di cui al libro  V,  titolo  V,
          capi V, VI e VII, e titolo  VI,  del  codice  civile,  alle
          societa' di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  del
          Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e  di  cui  al  regolamento
          (CE) n.  1435/2003  del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
          nonche' alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa'  costituite  all'estero,  ovvero  alle
          societa'  che  rispetto  alle  stesse  esercitano  o   sono
          sottoposte a direzione e coordinamento, per le  cause  e  i
          procedimenti: 
                a) relativi a rapporti societari ivi compresi  quelli
          concernenti    l'accertamento,    la    costituzione,    la
          modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,  le
          azioni di responsabilita' da  chiunque  promosse  contro  i
          componenti degli organi amministrativi o di  controllo,  il
          liquidatore, il  direttore  generale  ovvero  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari,
          nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
          contabile per i danni derivanti da propri  inadempimenti  o
          da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
          ha  conferito  l'incarico  e  nei   confronti   dei   terzi
          danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
          terzo comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo
          comma,  2487-ter,  secondo  comma,  2503,  secondo   comma,
          2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; 
                b) relativi  al  trasferimento  delle  partecipazioni
          sociali o ad  ogni  altro  negozio  avente  ad  oggetto  le
          partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 
                c) in materia di patti parasociali, anche diversi  da
          quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
                d)  aventi  ad  oggetto  azioni  di   responsabilita'
          promosse dai creditori delle societa' controllate contro le
          societa' che le controllano; 
                e) relativi a  rapporti  di  cui  all'articolo  2359,
          primo  comma,  numero  3),  all'articolo   2497-septies   e
          all'articolo 2545-septies del codice civile; 
                f)  relativi  a  contratti  pubblici  di  appalto  di
          lavori, servizi o forniture di  rilevanza  comunitaria  dei
          quali sia parte una  delle  societa'  di  cui  al  presente
          comma,  ovvero  quando  una  delle  stesse   partecipa   al
          consorzio o al raggruppamento temporaneo  cui  i  contratti
          siano   stati   affidati,   ove   comunque   sussista    la
          giurisdizione del giudice ordinario. 
              3. Le sezioni specializzate  sono  altresi'  competenti
          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di
          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».