Art. 2 
 
                       Rapporto di concessione 
 
  1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione  della  Stretto
di Messina S.p.a.,  di  seguito  «societa'  concessionaria»,  di  cui
all'articolo 1, comma 491, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto  la
realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria,   di   seguito   «opera»,   comprensivo    dell'opera    di
attraversamento e delle relative opere a terra. 
  2. Entro il termine di nomina degli organi sociali  della  societa'
concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi  e  le
modalita' di esercizio  dei  diritti  dell'azionista  ai  fini  della
nomina degli organi sociali. All'esito della revoca  dello  stato  di
liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive  di  cui
al primo periodo sono  determinati  i  criteri  per  l'individuazione
dell'ammontare del capitale sociale  in  relazione  ai  compiti  alla
medesima affidati ai sensi della presente legge. 
  3.  ANAS  S.p.a.  e'  autorizzata   a   trasferire   al   Ministero
dell'economia e delle finanze una quota della propria  partecipazione
al capitale sociale della societa' concessionaria, libera  da  oneri,
sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore  di  trasferimento
della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile,  e'
determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta  da
uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza   e   qualificazione
professionale nominati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro
provvedera' a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti  al  fine
di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui  al  primo
periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui  al  presente
comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta,  e  da
tasse. 
  4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il  rafforzamento
patrimoniale   della   societa'    concessionaria,    il    Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere
aumenti  di  capitale  o  strumenti  diversi,  comunque   idonei   al
rafforzamento patrimoniale, anche nella forma  di  finanziamento  dei
soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023,  gli  aumenti  di
capitale di cui al primo periodo sono  autorizzati  fino  all'importo
stabilito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  493,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197. Per  i  successivi  esercizi  finanziari,  gli
aumenti di capitali possono  essere  sottoscritti  nei  limiti  delle
autorizzazioni di spesa previste per legge. 
  5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «Le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa  sono
autorizzate, proporzionalmente alla  quota  di  partecipazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato». 
  6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  la
societa' concessionaria adegua il proprio statuto  alle  disposizioni
di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla  costituzione  del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.
1158 del 1971. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis  della  legge
17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sono
autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con  i  soci
di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un  accordo  di
programma  per  la  definizione  dei  rispettivi  impegni  di  natura
amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della
societa'  concessionaria  e  al  completamento  delle  procedure   di
progettazione e di realizzazione dell'opera. 
  8. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con  la
societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi  alla  convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata  legge  n.  1158  del
1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita'  di  cui
all'articolo  1,  terzo  comma,  della  legge  n.  1158   del   1971,
disciplinano, tra l'altro: 
    a) la durata residua della concessione, secondo quanto  stabilito
nella convenzione di concessione  e  nei  relativi  atti  aggiuntivi,
fermo restando che la concessione per la gestione ha  una  durata  di
trent'anni decorrenti dall'entrata  in  esercizio  dell'opera  e  che
eventuali  proroghe  dei  termini  per  la  realizzazione  dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; 
    b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera,  con
la previsione che il progetto esecutivo  e'  approvato  entro  il  31
luglio 2024; 
    c) il nuovo piano economico finanziario  della  concessione,  nel
quale sono, in particolare, individuati: 
      1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso
finanziamenti   all'uopo   contratti   sul   mercato   nazionale    e
internazionale, nonche' gli introiti  e  contributi  a  favore  della
concessionaria; 
      2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di  pedaggiamento
per  l'attraversamento   del   collegamento   stabile,   stradale   e
ferroviario,  determinate  sulla  base  di  uno  studio  di  traffico
aggiornato,  secondo  criteri  idonei  a  promuovere  la  continuita'
territoriale tra la Sicilia e  la  Calabria,  e  in  misura  tale  da
perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera; 
      3)  il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura   ferroviaria
riferito  alla  linea  e  agli  impianti  realizzati  dalla  societa'
concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura  tale
da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera  e
trasferito alla societa' concessionaria  al  netto  della  quota  del
medesimo  canone  destinata  alla  copertura  dei   costi   operativi
sostenuti da R.F.I. S.p.a.; 
      4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto per le prestazioni  rese  in  funzione
della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali  al
riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 
      5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di  spesa
che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri  finanziari  che
si prevede di sostenere per la realizzazione e  gestione  dell'opera,
nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di  adeguamento
progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.