Art. 3 
 
                  Uffici del saggio e loro marchio 
 
  1. Gli uffici del saggio del sistema  camerale  sono  designati  ai
sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo  1  della
presente  legge.  Essi  appongono  il  marchio  comune  di  controllo
previsto dall'articolo 7 della Convenzione  medesima,  congiuntamente
al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  150,
identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.