Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo   scopo    parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli   affari
esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.