Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  della  Convenzione  di  cui
all'articolo  1,  ad  esclusione  dell'articolo  10  della   medesima
Convenzione, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.