Art. 2 
 
Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto  legislativo  6
                       settembre 2011, n. 159 
 
  1. All'articolo 71, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  dopo  la  parola:  «575,»  e'  inserita  la
seguente: «582,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  71  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  71  (Circostanza  aggravante).  -  1.  Le   pene
          stabilite per i delitti previsti  dagli  articoli  270-bis,
          270-ter,                           270-quater,270-quater.1,
          270-quinquies,314,316,316-bis,316-ter,317,318,319,319-ter,3
          19-quater,320,321,322,322-bis, 336, 338,  353,  377,  terzo
          comma,  378,  379,  416,  416-bis,416-ter,418,  424,   435,
          513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612,  628,
          629, 630, 632, 633,  634,  635,  636,  637,  638,  640-bis,
          648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche' per i  delitti
          commessi con le finalita' di terrorismo di  cuiall'articolo
          270-sexies del codice penale, sono aumentate  da  un  terzo
          alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui
          agliarticoli 695, primo  comma,  696,  697,  698,  699  del
          codice penalesono aumentate nella misura di cui al  secondo
          commadell'articolo 99  del  codice  penalese  il  fatto  e'
          commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
          ad una misura di prevenzione personale durante  il  periodo
          previsto di applicazione e sino a tre anni dal  momento  in
          cui ne e' cessata l'esecuzione. 
              2.In ogni caso si procede d'ufficio e quando i  delitti
          di cui al comma 1, per i quali e' consentito  l'arresto  in
          flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla  misura
          di  prevenzione,  la  polizia  giudiziaria  puo'  procedere
          all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
              3.Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di   sicurezza
          detentiva.».