Art. 2 Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «575,» e' inserita la seguente: «582,».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla presente legge: «Art. 71 (Circostanza aggravante). - 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater,270-quater.1, 270-quinquies,314,316,316-bis,316-ter,317,318,319,319-ter,3 19-quater,320,321,322,322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis,416-ter,418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cuiall'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agliarticoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penalesono aumentate nella misura di cui al secondo commadell'articolo 99 del codice penalese il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. 2.In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3.Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.».