Art. 2 Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 1. All'art. 2 (Definizioni), sono aggiunte le seguenti lettere: a. dopo la lettera m-ter) e' inserita la lettera m-quater): «m-quater) "Regolamento requisiti esponenti": il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice»; b. dopo la lettera l) e' inserita la lettera l-bis): «l-bis) "organo competente": l'organo del quale l'esponente e' componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso; 2. All'art. 5 (Organo amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni: a. dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1.bis Fatte salve le previsioni di legge, gli statuti delle imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto nel continuo della quota di genere, individuata dall'art. 10, comma 3, del regolamento requisiti esponenti, tra cui le modalita' di sostituzione dei componenti degli organi, le modalita' di formazione delle liste ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se il valore della quota di genere non e' un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale e' pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.». b. la lettera n) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «n) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli atti delegati e 76 del Codice e relative disposizioni di attuazione, approva la politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneita' alla carica, in termini di onorabilita', professionalita' e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonche' del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche', anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e secondo proporzionalita' di coloro che svolgono funzioni fondamentali, e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti e dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa». c. il comma 9 e' sostituito dal seguente: «Il presidente e' un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.». d. il comma 10 e' abrogato. 2.bis. All'art. 6 (Comitato per il controllo interno e i rischi), al comma 1, dopo le parole «in maggioranza indipendenti» e' eliminato il seguente inciso «ai sensi dell'art. 2387 codice civile,». 3. All'art. 8 (Organo di controllo), dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1.bis Fatte salve le previsioni di legge, gli statuti delle imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto nel continuo della quota di genere, individuata dall'art. 10, comma 3, del regolamento requisiti esponenti, tra cui le modalita' di sostituzione dei componenti degli organi, le modalita' di formazione delle liste, la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se il valore della quota di genere non e' un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale e' pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore». 4. All'art. 25 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza) sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 1, dopo le parole «possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza» sono inserite le seguenti: «e soddisfano i criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonche' dispongono del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico,»; b. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento requisiti esponenti, nell'organo amministrativo almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti di indipendenza, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 43 del presente regolamento. Se il valore della quota non e' un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale e' pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore. 1-ter. Gli esponenti indipendenti possiedono una professionalita' tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volonta' del medesimo.». c. al comma 4, le parole «e comunque non oltre trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti «, nel rispetto delle modalita' previste dal Capo V-bis,» d. il comma 5 e' abrogato. 5. Dopo l'art. 25 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza), e' inserito il seguente Capo: «Capo V-bis - Procedure di valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali Art. 25-bis (Procedura per la valutazione dell'idoneita' degli esponenti in caso di nomina assembleare). - 1. Quando la nomina dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneita' ai sensi dell'art. 23 del regolamento requisiti esponenti e' condotta dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina. 2. Entro il termine di cui al comma 1, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. 3. Gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneita', ivi incluse le eventuali dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente. 4. E' rimessa alla responsabilita' dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilita' della documentazione. 5. L'esame delle posizioni e' condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonche' ogni altra informazione rilevante disponibile. 6. Ai fini di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento requisiti esponenti, l'adeguata composizione collettiva dell'organo di appartenenza viene valutata, tenuto conto delle nuove nomine e dei risultati dell'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale. 7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 6 del regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione: a. fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal regolamento requisiti esponenti stesso; b. se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai sensi del regolamento requisiti esponenti, possono essere colmati attraverso specifiche misure, indica quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal regolamento requisiti esponenti; c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal regolamento requisiti esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un margine di discrezionalita' ovvero l'adozione di misure correttive; d. contiene le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico aggiuntivo; e. da' conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera. 8. In aggiunta al verbale, sono trasmessi all'IVASS almeno i seguenti documenti: a. il curriculum vitae dell'esponente; b. il consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement); c. i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all'Allegato 4 per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneita' alla carica degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali; d. nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dall'art. 23, comma 8 del regolamento requisiti esponenti. 9. Copia del verbale della riunione e della relativa documentazione esaminata e' trasmessa all'IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente. 10. L'IVASS si riserva la facolta', nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneita' dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione. 11. Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, l'IVASS valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dalle imprese ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e 2 del Codice e dell'art. 24 del Regolamento requisiti esponenti. L'IVASS puo' richiedere agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale. 12. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 7, l'IVASS puo': a) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti gia' dal verbale stesso; oppure b) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni. L'IVASS puo' comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza. 13. Nel caso di cui al comma 12, lettera a), l'IVASS puo' avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza nel termine di sessanta giorni, se l'inidoneita' persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro sessanta giorni. 14. I commi da 1 a 13 si applicano altresi' se l'organo competente attribuisce ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del comitato di controllo sulla gestione oppure di amministratore delegato o di consigliere delegato in un momento successivo a quando la loro idoneita' e' stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina. Art. 25-ter (Procedura per la valutazione dell'idoneita' degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei titolari delle funzioni fondamentali). - 1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei titolari delle funzioni fondamentali, la valutazione dell'idoneita' e' condotta prima della nomina. 2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneita' e trasmette copia del verbale all'IVASS. 3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa ha adottato il modello dualistico, la valutazione dell'idoneita' dei componenti proposti per il consiglio di gestione e' effettuata dal consiglio di sorveglianza. 4. La nomina dell'esponente o del titolare non puo' essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, l'esponente o il titolare puo' essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione. 5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del titolare ne da' comunicazione all'impresa entro il termine di novanta giorni, previsto dal comma 4. Nella comunicazione, l'IVASS puo' richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti gia' dal verbale stesso. 6. L'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'IVASS puo' avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice quando l'esponente o il titolare della funzione fondamentale sia nominato nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. 7. Si applica l'art. 25-bis, commi da 3 a 9 per quanto riguarda la documentazione che l'esponente e il titolare della funzione fondamentale devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilita' della documentazione, le modalita' di delibera e di redazione del relativo verbale. 8. La nomina puo' essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneita' dell'esponente o del titolare della funzione fondamentale in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o piu' esponenti, nonche' in caso di cessazione inattesa della carica di un titolare della funzione fondamentale in presenza dell'esigenza di provvedere celermente alla sostituzione in relazione a criticita' connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti. Art. 25-quater (Procedura per la valutazione dell'idoneita' dei componenti supplenti dell'organo di controllo). - 1. La valutazione dell'idoneita' dei sindaci supplenti e' condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi dell'art. 25-sexies del presente regolamento; la valutazione non e' ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo. 2. Entro trenta giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'impresa comunica all'IVASS l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina, ivi inclusa la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti eventualmente applicabili. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli eventi sopravvenuti che ai sensi del regolamento requisiti esponenti sono idonei ad incidere sulla disponibilita' di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente possono essere valutati al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo. 4. Nei casi di cui al comma 3, il termine per la valutazione da parte dell'organo competente ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 2 del presente regolamento decorre dalla data del subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo. Art. 25-quinquies (Assunzione di un incarico aggiuntivo). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del regolamento requisiti esponenti, l'assunzione di un incarico aggiuntivo e' consentita con le seguenti modalita': a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione e' svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneita'; b. se un esponente, gia' in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui e' valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del regolamento requisiti esponenti. L'assunzione dell'incarico aggiuntivo non puo' avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente puo' assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne da' comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne da' comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS puo' avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), in casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, l'esponente puo' assumere l'incarico aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni. Art. 25-sexies (Eventi sopravvenuti e rinnovi). - 1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali, si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa, incidono sulla situazione dell'esponente o titolare, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali interessati, nonche' dell'adeguatezza della propria composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. 2. L'organo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui e' venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneita' limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione e' trasmessa all'IVASS entro trenta giorni. 3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale, l'IVASS puo' richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e 2 del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni. 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del regolamento requisiti esponenti, non e' necessaria una nuova valutazione dell'idoneita' in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, ivi inclusa la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti. 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del regolamento requisiti esponenti. Art. 25-septies (Sospensione dagli incarichi). - 1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art. 6, commi 1 e 2 del regolamento requisiti esponenti, ne da' comunicazione all'organo competente senza indugio. 2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui e' stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui e' venuto a conoscenza della situazione rilevante. 3. Della dichiarazione di sospensione e' data informazione all'IVASS tempestivamente. L'IVASS viene altresi' prontamente informato in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso. Art. 25-octies (Decadenza). - 1. IVASS puo' avviare un procedimento d'ufficio, della durata di sessanta giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneita' degli esponenti e di titolari delle funzioni fondamentali o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi.». 6. Al comma 2, lettera c) dell'art. 28 (Titolari delle funzioni fondamentali), le parole «in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso dei requisiti e in ottemperanza ai criteri di idoneita' previsti dall'art. 19 del regolamento requisiti esponenti,». 6.bis. All'art. 43 (Comitato remunerazioni), al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole «in maggioranza indipendenti» e' eliminato il seguente inciso «ai sensi dell'art. 2387 codice civile.». 7. All'art. 63 (Esternalizzazione delle funzioni fondamentali) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «oltre ai requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza» sono sostituite dalle seguenti «oltre ai requisiti e ai criteri di idoneita'»; b) al comma 4, le parole «possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti «possiedono i requisiti e soddisfano i criteri di idoneita'»; c) al comma 4 le parole «ai sensi dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera n)». 8. All'art. 70, comma 1, la lettera f) (Elementi ed obiettivi del sistema di governo societario di gruppo), le parole: «il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza di cui all'art. 76 del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneita' previsti dall'art. 76 del Codice e dal regolamento requisiti esponenti». 9. All'art. 71 (Organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Si applica a livello di ultima societa' controllante italiana quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis del presente regolamento». b) la lettera p) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli atti delegati e 215-bis del Codice approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti di idoneita' alla carica, in termini di onorabilita', professionalita' e indipendenza e dei criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonche' del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima societa' controllante italiana e, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali di gruppo e, secondo proporzionalita', di coloro che svolgono tali funzioni, nonche' dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'ultima societa' controllante italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo dell'ultima societa' controllante italiana sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla struttura, dall'attivita', nonche' dal profilo di rischio del gruppo»; 10. All'art. 74 (Organo di controllo) dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente comma: «1.bis Si applica a livello di ultima societa' controllante italiana quanto previsto dall'art. 8, comma 1-bis, del presente regolamento». 11. All'art. 87 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza a livello di gruppo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «secondo quanto previsto dall'art. 25» sono inserite le seguenti: «e dal Capo V-bis - "Procedure di valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali"». b) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «assicura il rispetto dell'art. 25, commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter»; c) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «verifica il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneita' alla carica in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tale societa' e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti di cui all'art. 25, comma 4 e al Capo V-bis "Procedure di valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali" ed inviando all'IVASS le informazioni in conformita' a quanto previsto dall'art. 25, comma 6». 12. Nell'Allegato 1 (Documento sulle politiche di indirizzo - contenuto minimo), il paragrafo «Politica in materia di requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza» e' sostituito dal seguente: «Politica in materia di requisiti e criteri di idoneita' di cui all'art. 76 del Codice e relative disposizioni attuative: a) descrizione delle procedure per l'individuazione delle posizioni di cui all'art. 76, comma 1-bis, del Codice, anche in caso di esternalizzazione, e per la relativa notifica all'IVASS; b) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 76 del Codice applicabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai titolari di funzioni fondamentali e a coloro che svolgono tali funzioni, anche in caso di esternalizzazione, al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo e delle relative procedure di valutazione; c) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 76 del Codice, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che: i) un soggetto puo' indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente; ii) un soggetto puo' aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari; iii) un soggetto puo' mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa. d) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 76 del Codice dell'ulteriore personale in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell'impresa anche in caso di esternalizzazione e delle relative procedure di valutazione al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo.». 13. E' inserito l'Allegato 2 al presente provvedimento "Allegato 4"».