Art. 2 
 
          Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 
 
  1. All'art. 2 (Definizioni), sono aggiunte le seguenti lettere: 
    a. dopo la lettera m-ter) e' inserita la lettera m-quater): 
      «m-quater) "Regolamento requisiti esponenti":  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88,  recante
il regolamento in materia di requisiti e criteri  di  idoneita'  allo
svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di  coloro  che
svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice»; 
    b. dopo la lettera l) e' inserita la lettera l-bis): 
      «l-bis) "organo competente": l'organo del quale l'esponente  e'
componente; per i titolari  delle  funzioni  fondamentali  e  per  il
direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico  o
ufficio;  nelle  imprese  che  adottano  il  sistema   monistico   di
amministrazione e controllo,  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione per i componenti del comitato stesso; 
  2. All'art. 5 (Organo amministrativo) sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a. dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
      «1.bis Fatte salve le previsioni di legge,  gli  statuti  delle
imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il  rispetto
nel continuo della quota di genere, individuata dall'art.  10,  comma
3, del regolamento requisiti  esponenti,  tra  cui  le  modalita'  di
sostituzione dei componenti degli organi, le modalita' di  formazione
delle liste ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire  il  rispetto
della quota di genere ivi prevista.  Se  il  valore  della  quota  di
genere non e' un numero intero, si approssima all'intero inferiore se
il primo decimale e' pari  o  inferiore  a  cinque;  diversamente  si
approssima all'intero superiore.». 
    b. la lettera n) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «n)  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli  258,
paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli atti delegati e 76 del Codice
e relative disposizioni di attuazione, approva la politica  aziendale
per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti  di
idoneita' alla carica, in termini di onorabilita', professionalita' e
indipendenza  e  del  soddisfacimento  dei  criteri  di   competenza,
correttezza e  di  adeguata  composizione  collettiva  degli  organi,
nonche' del tempo necessario stimato dall'impresa per  l'espletamento
dell'incarico di coloro che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo nonche', anche in caso di  esternalizzazione  o
sub esternalizzazione, dei titolari  e  secondo  proporzionalita'  di
coloro che svolgono funzioni fondamentali, e dell'ulteriore personale
in grado di incidere in modo significativo sul  profilo  di  rischio,
identificato dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  m)
del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti  e  dei
criteri in capo a  tali  soggetti  con  cadenza  almeno  annuale.  In
particolare, tale politica assicura che l'organo  amministrativo  sia
nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche  almeno
in  materia  di  mercati  assicurativi  e  finanziari,   sistemi   di
governance ivi compresi i sistemi di  incentivazione  del  personale,
analisi finanziaria ed attuariale,  quadro  regolamentare,  strategie
commerciali e modelli d'impresa». 
    c. il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Il presidente e' un  esponente  non  esecutivo  e  non  svolge
alcuna funzione gestionale.». 
    d. il comma 10 e' abrogato. 
  2.bis. All'art. 6 (Comitato per il controllo interno e  i  rischi),
al comma 1, dopo le parole «in maggioranza indipendenti» e' eliminato
il seguente inciso «ai sensi dell'art. 2387 codice civile,». 
  3. All'art. 8 (Organo di controllo), dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma: 
    «1.bis Fatte salve le previsioni  di  legge,  gli  statuti  delle
imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il  rispetto
nel continuo della quota di genere, individuata dall'art.  10,  comma
3, del regolamento requisiti  esponenti,  tra  cui  le  modalita'  di
sostituzione dei componenti degli organi, le modalita' di  formazione
delle liste, la presenza tra i sindaci supplenti  di  componenti  del
genere meno rappresentato ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire
il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se  il  valore  della
quota di genere non e' un numero  intero,  si  approssima  all'intero
inferiore se  il  primo  decimale  e'  pari  o  inferiore  a  cinque;
diversamente si approssima all'intero superiore». 
  4. All'art.  25  (Requisiti  di  professionalita',  onorabilita'  e
indipendenza) sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a. al  comma  1,  dopo  le  parole  «possiedono  i  requisiti  di
professionalita',  onorabilita'  e  indipendenza»  sono  inserite  le
seguenti: «e soddisfano i criteri di  competenza,  correttezza  e  di
adeguata composizione collettiva degli organi, nonche' dispongono del
tempo   necessario   stimato    dall'impresa    per    l'espletamento
dell'incarico,»; 
    b. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «1-bis.  Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4,  del  regolamento
requisiti esponenti, nell'organo amministrativo almeno un quarto  dei
componenti  possiede  i  requisiti  di  indipendenza,  salvo   quanto
previsto dagli articoli 6 e 43 del presente regolamento. Se il valore
della quota  non  e'  un  numero  intero,  si  approssima  all'intero
inferiore se  il  primo  decimale  e'  pari  o  inferiore  a  cinque;
diversamente si approssima all'intero superiore. 
      1-ter.    Gli    esponenti    indipendenti    possiedono    una
professionalita' tale da assicurare un elevato livello di  dialettica
interna all'organo di appartenenza e da apportare  un  contributo  di
rilievo alla formazione della volonta' del medesimo.». 
    c. al comma 4, le parole «e  comunque  non  oltre trenta  giorni»
sono sostituite  dalle  seguenti  «,  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dal Capo V-bis,» 
    d. il comma 5 e' abrogato. 
  5. Dopo l'art. 25 (Requisiti di  professionalita',  onorabilita'  e
indipendenza), e' inserito il seguente Capo: 
    «Capo V-bis  -  Procedure  di  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali 
    Art. 25-bis (Procedura per la  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti in caso di nomina  assembleare).  -  1.  Quando  la  nomina
dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneita' ai
sensi dell'art. 23 del regolamento requisiti  esponenti  e'  condotta
dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina. 
    2. Entro il termine di  cui  al  comma  1,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, l'organo competente dichiara la  decadenza  dall'ufficio
dell'esponente  o  adotta,  ove  consentito,  le   eventuali   misure
correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di  decadenza
vanno  tempestivamente  avviate  le  opportune  iniziative   per   il
reintegro dell'organo incompleto. 
    3.  Gli   esponenti   presentano   all'organo   competente,   che
l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneita', ivi
incluse le eventuali dichiarazioni  sostitutive  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
    4. E' rimessa  alla  responsabilita'  dell'organo  competente  la
valutazione della completezza,  accuratezza  e  attendibilita'  della
documentazione. 
    5. L'esame delle posizioni e' condotto partitamente per  ciascuno
degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta  in  volta
interessato,  utilizzando  la  documentazione  fornita  dal  medesimo
esponente nonche' ogni altra informazione rilevante disponibile. 
    6. Ai fini di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento requisiti
esponenti,  l'adeguata   composizione   collettiva   dell'organo   di
appartenenza viene valutata, tenuto conto delle nuove  nomine  e  dei
risultati   dell'identificazione   preventiva   della    composizione
quali-quantitativa ritenuta ottimale. 
    7.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art.  23,  comma  6  del
regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione: 
      a. fornisce puntuale e analitico  riscontro  delle  valutazioni
effettuate nonche' delle motivazioni  in  base  alle  quali  l'organo
competente ritiene soddisfatti i requisiti  e  criteri  previsti  dal
regolamento requisiti esponenti stesso; 
      b. se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai  sensi  del
regolamento requisiti esponenti, possono  essere  colmati  attraverso
specifiche misure,  indica  quali  di  esse  sono  state  adottate  e
specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse
sono sufficienti ad  assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  e  dei
criteri stabiliti dal regolamento requisiti esponenti; 
      c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in
merito a  situazioni  o  fatti  previsti  dal  regolamento  requisiti
esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un  margine
di discrezionalita' ovvero l'adozione di misure correttive; 
      d. contiene le valutazioni in merito  all'eventuale  assunzione
di un incarico aggiuntivo; 
      e. da' conto degli  elementi  informativi  analizzati  e  della
documentazione  acquisita  o  comunque  esaminata  a  supporto  della
delibera. 
    8. In aggiunta al verbale,  sono  trasmessi  all'IVASS  almeno  i
seguenti documenti: 
      a. il curriculum vitae dell'esponente; 
      b. il consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  (privacy
statement); 
      c. i questionari  di  valutazione  conformi  a  quelli  di  cui
all'Allegato 4 per  la  verifica  dei  requisiti  e  dei  criteri  di
idoneita' alla carica degli esponenti e dei titolari  delle  funzioni
fondamentali; 
      d.  nel  caso  di  pronuncia  di   decadenza   di   consiglieri
indipendenti  o  di  esponenti  eletti   dalle   minoranze,   vengono
trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche  i
pareri previsti dall'art.  23,  comma  8  del  regolamento  requisiti
esponenti. 
    9.  Copia  del  verbale   della   riunione   e   della   relativa
documentazione esaminata e' trasmessa all'IVASS entro  trenta  giorni
dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente. 
    10. L'IVASS si riserva la  facolta',  nei  casi  in  cui  dovesse
ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della  documentazione
comprovante l'idoneita'  dell'esponente,  fissando  eventualmente  un
termine per la trasmissione. 
    11. Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, l'IVASS valuta
l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo  degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e  delle  eventuali
misure adottate dalle imprese ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e
2 del Codice e dell'art.  24  del  Regolamento  requisiti  esponenti.
L'IVASS puo' richiedere agli esponenti sottoposti  a  valutazione  di
partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale. 
    12. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al
comma 7, l'IVASS puo': 
      a) richiedere all'organo competente di individuare  e  adottare
misure  idonee  a  colmare  eventuali   carenze,   ivi   inclusa   la
sottoscrizione  di  specifici  impegni  da  parte   degli   esponenti
sottoposti a valutazione, ove non risultanti gia' dal verbale stesso; 
oppure 
      b) avviare, ove ne ricorrano  i  presupposti,  un  procedimento
d'ufficio volto a pronunciare la decadenza  ai  sensi  dell'art.  76,
comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro il  termine
di sessanta giorni. L'IVASS puo' comunicare  l'esito  positivo  della
valutazione condotta, anche prima  della  scadenza  del  termine  per
l'eventuale avvio del procedimento di decadenza. 
    13. Nel caso di cui al comma 12, lettera a), l'IVASS puo' avviare
un procedimento  d'ufficio  volto  a  pronunciare  la  decadenza  nel
termine di sessanta giorni, se l'inidoneita' persiste in  conseguenza
della mancata o insufficiente adozione delle  misure  correttive;  il
procedimento si conclude entro sessanta giorni. 
    14. I  commi  da  1  a  13  si  applicano  altresi'  se  l'organo
competente attribuisce ad alcuni dei suoi  componenti  in  carica  il
ruolo di presidente del consiglio di amministrazione,  del  consiglio
di gestione o del comitato di  controllo  sulla  gestione  oppure  di
amministratore delegato o  di  consigliere  delegato  in  un  momento
successivo a quando la loro idoneita' e' stata valutata dallo  stesso
organo competente a seguito della nomina. 
    Art. 25-ter (Procedura per la  valutazione  dell'idoneita'  degli
esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei titolari delle
funzioni fondamentali).  -  1.  Nei  casi  in  cui  la  nomina  degli
esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei  titolari
delle  funzioni  fondamentali,  la  valutazione   dell'idoneita'   e'
condotta prima della nomina. 
    2. L'organo competente effettua la  valutazione  di  idoneita'  e
trasmette copia del verbale all'IVASS. 
    3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa ha adottato il modello
dualistico, la valutazione dell'idoneita' dei componenti proposti per
il consiglio di gestione e' effettuata dal consiglio di sorveglianza. 
    4. La nomina  dell'esponente  o  del  titolare  non  puo'  essere
perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento
del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso  in  cui  l'esito  positivo
della valutazione condotta sia comunicato prima  della  scadenza  del
termine dei novanta giorni, l'esponente o  il  titolare  puo'  essere
nominato subito dopo la ricezione della comunicazione. 
    5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina  dell'esponente
o del titolare ne da' comunicazione all'impresa entro il  termine  di
novanta giorni, previsto dal comma 4.  Nella  comunicazione,  l'IVASS
puo' richiedere  all'organo  competente  di  individuare  e  adottare
misure  idonee  a  colmare  eventuali   carenze,   ivi   inclusa   la
sottoscrizione  di  specifici  impegni  da  parte   degli   esponenti
sottoposti a valutazione, ove non risultanti gia' dal verbale stesso. 
    6. L'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta  nomina  entro  cinque
giorni. Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  l'IVASS  puo'
avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai
sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice quando  l'esponente  o  il
titolare della funzione fondamentale sia nominato nonostante  l'IVASS
abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate  o
adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS  siano  dalla
stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il
procedimento si conclude entro sessanta giorni. 
    7. Si applica l'art. 25-bis, commi da 3 a 9 per  quanto  riguarda
la documentazione  che  l'esponente  e  il  titolare  della  funzione
fondamentale devono presentare all'organo competente, gli obblighi in
capo a quest'ultimo di  verifica  della  completezza,  accuratezza  e
attendibilita' della documentazione, le modalita' di  delibera  e  di
redazione del relativo verbale. 
    8. La nomina puo' essere effettuata prima che l'organo competente
abbia  valutato  l'idoneita'  dell'esponente  o  del  titolare  della
funzione fondamentale in casi eccezionali di  urgenza,  tra  i  quali
l'approvazione di delibere consiliari su  operazioni  non  rinviabili
per  le  quali  sono  richiesti  quorum  deliberativi  rafforzati   o
qualificati, non conseguibili in assenza di  uno  o  piu'  esponenti,
nonche' in caso di cessazione inattesa della carica  di  un  titolare
della funzione fondamentale in presenza dell'esigenza  di  provvedere
celermente alla sostituzione in relazione a criticita'  connesse  con
l'esercizio  della  funzione  stessa.  Detti   casi   devono   essere
analiticamente  valutati  e  motivati  nel  verbale  della   riunione
dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non
istituito, dai consiglieri indipendenti. 
    Art. 25-quater (Procedura per la valutazione  dell'idoneita'  dei
componenti supplenti dell'organo di controllo). - 1.  La  valutazione
dell'idoneita' dei sindaci supplenti e'  condotta  al  momento  della
nomina e in  presenza  di  eventi  sopravvenuti  ai  sensi  dell'art.
25-sexies del presente regolamento; la valutazione non e' ripetuta al
momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo. 
    2. Entro trenta giorni dal subentro del  sindaco  supplente  come
sindaco  effettivo,  l'impresa   comunica   all'IVASS   l'intervenuta
adozione di eventuali misure previste al momento  della  nomina,  ivi
inclusa la rinuncia ad alcuni incarichi per  assicurare  il  rispetto
dei limiti eventualmente applicabili. 
    3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli   eventi
sopravvenuti che ai sensi del regolamento  requisiti  esponenti  sono
idonei ad incidere sulla disponibilita' di tempo o sul  rispetto  dei
limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente possono essere
valutati al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo. 
    4. Nei casi di cui al comma 3, il termine per la  valutazione  da
parte dell'organo competente ai sensi dell'art.  25-sexies,  comma  2
del presente regolamento decorre dalla data del subentro del  sindaco
supplente come sindaco effettivo. 
    Art. 25-quinquies (Assunzione di un incarico  aggiuntivo).  -  1.
Fermo quanto previsto dagli articoli 16,  17  e  18  del  regolamento
requisiti  esponenti,  l'assunzione  di  un  incarico  aggiuntivo  e'
consentita con le seguenti modalita': 
      a.   se   l'incarico   aggiuntivo   discende    dalla    nomina
dell'esponente nell'impresa, la  valutazione  e'  svolta  nell'ambito
della relativa valutazione di idoneita'; 
      b. se un esponente, gia' in carica  presso  l'impresa,  intende
assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS  copia
del verbale della riunione dell'organo competente con cui e' valutato
il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del regolamento
requisiti esponenti. L'assunzione dell'incarico aggiuntivo  non  puo'
avvenire prima che siano trascorsi sessanta  giorni  dal  ricevimento
del verbale da parte dell'IVASS, salvo  che  l'esito  positivo  della
valutazione condotta sia stato comunicato prima  della  scadenza  dei
sessanta giorni; in questo caso, l'esponente puo' assumere l'incarico
subito dopo la ricezione della comunicazione. 
    Se l'IVASS ravvede motivi ostativi  all'assunzione  dell'incarico
aggiuntivo, ne da' comunicazione all'impresa  di  entro  il  suddetto
termine di sessanta giorni. 
    2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera  b),  entro  i  cinque
giorni successivi all'eventuale  assunzione  dell'incarico,  l'organo
competente ne da' comunicazione all'IVASS. Entro sessanta  giorni  da
questa comunicazione, l'IVASS puo' avviare un procedimento  d'ufficio
volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76,  comma  2-bis
del  Codice,  quando   l'esponente   assume   l'incarico   nonostante
persistano   i   motivi   ostativi   rappresentati   dall'IVASS;   il
procedimento si conclude entro sessanta giorni. 
    3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  in   casi
eccezionali analiticamente valutati e motivati dall'organo competente
e, ove presenti,  dal  comitato  nomine  o,  se  non  istituito,  dai
consiglieri  indipendenti,  l'esponente  puo'   assumere   l'incarico
aggiuntivo prima che l'organo  competente  abbia  svolto  le  proprie
valutazioni. 
    Art. 25-sexies (Eventi sopravvenuti e rinnovi). - 1. Se, dopo  la
nomina degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali, si
verificano  eventi  sopravvenuti  che,  anche   in   relazione   alle
caratteristiche operative  dell'impresa,  incidono  sulla  situazione
dell'esponente o titolare, sul ruolo da questi ricoperto  nell'ambito
dell'organizzazione  aziendale  o   sulla   composizione   collettiva
dell'organo, gli organi competenti effettuano una  nuova  valutazione
dell'idoneita'  degli  esponenti  e  dei  titolari   delle   funzioni
fondamentali  interessati,  nonche'  dell'adeguatezza  della  propria
composizione collettiva e del rispetto dei  limiti  al  cumulo  degli
incarichi. 
    2. L'organo competente, entro trenta giorni  dalla  comunicazione
dell'interessato o dal momento in cui e' venuto a  conoscenza  di  un
evento sopravvenuto rilevante,  effettua  una  nuova  valutazione  di
idoneita' limitatamente ai profili sui quali gli eventi  sopravvenuti
rilevanti incidono. Copia del verbale  della  riunione  e'  trasmessa
all'IVASS entro trenta giorni. 
    3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del  verbale,  l'IVASS
puo' richiedere all'organo competente di individuare misure idonee  a
colmare eventuali carenze, ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e  2
del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento
d'ufficio volto a pronunciare la decadenza  ai  sensi  dell'art.  76,
comma 2-bis del Codice; il procedimento si  conclude  entro  sessanta
giorni. 
    4. Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  23,  comma  3,  del
regolamento  requisiti  esponenti,  non  e'  necessaria   una   nuova
valutazione dell'idoneita' in occasione dei rinnovi  successivi  alla
prima nomina, ivi inclusa la nomina da  parte  dell'assemblea  di  un
amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art.  2386  del
codice civile,  fatto  salvo  quando  ricorrono  eventi  sopravvenuti
rilevanti. 
    5. Sono fatte salve le disposizioni  contenute  nella  disciplina
transitoria del regolamento requisiti esponenti. 
    Art. 25-septies (Sospensione dagli incarichi). -  1.  L'esponente
che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art.  6,
commi 1 e 2 del regolamento requisiti esponenti, ne da' comunicazione
all'organo competente senza indugio. 
    2. L'organo competente  dichiara  la  sospensione  dell'esponente
senza indugio dal momento in cui e'  stato  informato  dall'esponente
stesso o dal momento in cui e' venuto a conoscenza  della  situazione
rilevante. 
    3.  Della  dichiarazione  di  sospensione  e'  data  informazione
all'IVASS  tempestivamente.  L'IVASS   viene   altresi'   prontamente
informato  in  merito  alla  decisione  dell'organo   competente   di
pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso. 
    Art.  25-octies  (Decadenza).  -  1.  IVASS   puo'   avviare   un
procedimento d'ufficio, della durata  di  sessanta  giorni,  volto  a
pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di  idoneita'  degli
esponenti e di titolari delle funzioni fondamentali o  di  violazione
dei limiti al cumulo degli incarichi.». 
  6. Al comma 2, lettera c) dell'art.  28  (Titolari  delle  funzioni
fondamentali),   le   parole   «in   possesso   dei   requisiti    di
professionalita', onorabilita' e indipendenza» sono sostituite  dalle
seguenti: «in possesso dei requisiti e in ottemperanza ai criteri  di
idoneita'   previsti   dall'art.   19   del   regolamento   requisiti
esponenti,». 
  6.bis. All'art. 43 (Comitato remunerazioni), al comma 1, alla  fine
del  periodo,  dopo  le  parole  «in  maggioranza  indipendenti»   e'
eliminato  il  seguente  inciso  «ai  sensi  dell'art.  2387   codice
civile.». 
  7. All'art. 63 (Esternalizzazione delle funzioni fondamentali) sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «oltre ai requisiti di professionalita',
onorabilita' ed indipendenza» sono sostituite dalle  seguenti  «oltre
ai requisiti e ai criteri di idoneita'»; 
    b)  al  comma  4,  le   parole   «possiedono   i   requisiti   di
professionalita', onorabilita' e indipendenza» sono sostituite  dalle
seguenti  «possiedono  i  requisiti  e  soddisfano   i   criteri   di
idoneita'»; 
    c) al comma 4 le parole «ai sensi dell'art. 25»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera n)». 
  8. All'art. 70, comma 1, la lettera f) (Elementi ed  obiettivi  del
sistema di governo societario di gruppo), le parole: «il possesso dei
requisiti di professionalita', onorabilita'  e  indipendenza  di  cui
all'art. 76 del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «il  possesso
dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneita'  previsti
dall'art. 76 del Codice e dal regolamento requisiti esponenti». 
  9.  All'art.  71  (Organo   amministrativo   dell'ultima   societa'
controllante italiana), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
      «1-bis. Si applica a livello di  ultima  societa'  controllante
italiana quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  1-bis  del  presente
regolamento». 
    b) la lettera p) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258,  paragrafo
1, lettere c) e d), 273 degli atti  delegati  e  215-bis  del  Codice
approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti
di   idoneita'   alla   carica,   in   termini    di    onorabilita',
professionalita'  e  indipendenza  e  dei  criteri   di   competenza,
correttezza e  di  adeguata  composizione  collettiva  degli  organi,
nonche' del tempo necessario stimato dall'impresa per  l'espletamento
dell'incarico di coloro che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo nell'ultima societa' controllante  italiana  e,
anche in caso  di  esternalizzazione  o  sub  esternalizzazione,  dei
soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali  di  gruppo  e,
secondo proporzionalita',  di  coloro  che  svolgono  tali  funzioni,
nonche'  dell'ulteriore  personale  in  grado  di  incidere  in  modo
significativo  sul  profilo  di  rischio,  identificato   dall'ultima
societa' controllante  italiana,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera m)  del  presente  regolamento.  Valuta  la  sussistenza  dei
requisiti e il soddisfacimento dei criteri in capo  a  tali  soggetti
con cadenza almeno annuale. In particolare,  tale  politica  assicura
che  l'organo  amministrativo   dell'ultima   societa'   controllante
italiana sia nel suo complesso in  possesso  di  adeguate  competenze
tecniche al fine di assolvere  i  compiti  ad  esso  richiesti  dalla
struttura,  dall'attivita',  nonche'  dal  profilo  di  rischio   del
gruppo»; 
  10. All'art. 74 (Organo  di  controllo)  dopo  il  comma  1,  viene
aggiunto il seguente comma: 
    «1.bis Si applica  a  livello  di  ultima  societa'  controllante
italiana quanto previsto  dall'art.  8,  comma  1-bis,  del  presente
regolamento». 
  11. All'art. 87  (Requisiti  di  professionalita',  onorabilita'  e
indipendenza  a  livello  di  gruppo),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «secondo quanto previsto dall'art.
25» sono inserite le seguenti: «e dal  Capo  V-bis  -  "Procedure  di
valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali e  dei  titolari
delle funzioni fondamentali"». 
    b) alla lettera a) del comma 1,  dopo  le  parole:  «assicura  il
rispetto dell'art. 25, commi 1» sono inserite le seguenti: «,  1-bis,
1-ter»; 
    c) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «verifica il possesso dei requisiti e  il  soddisfacimento  dei
criteri di idoneita' alla  carica  in  capo  a  coloro  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  tale
societa' e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in  essa
titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti  di
cui all'art. 25, comma 4 e al Capo V-bis  "Procedure  di  valutazione
dell'idoneita'  degli  esponenti  aziendali  e  dei  titolari   delle
funzioni fondamentali"  ed  inviando  all'IVASS  le  informazioni  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 25, comma 6». 
  12. Nell'Allegato 1  (Documento  sulle  politiche  di  indirizzo  -
contenuto minimo), il paragrafo «Politica in materia di requisiti  di
onorabilita', professionalita'  e  indipendenza»  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Politica in materia di requisiti e criteri di idoneita'  di  cui
all'art. 76 del Codice e relative disposizioni attuative: 
      a)  descrizione  delle  procedure  per  l'individuazione  delle
posizioni di cui all'art. 76, comma 1-bis, del Codice, anche in  caso
di esternalizzazione, e per la relativa notifica all'IVASS; 
      b) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui  all'art.  76
del  Codice  applicabili  ai  soggetti  che  svolgono   funzioni   di
amministrazione, di direzione e di controllo, ai titolari di funzioni
fondamentali e a coloro che svolgono tali funzioni, anche in caso  di
esternalizzazione, al momento  dell'assunzione  dell'incarico  e  nel
continuo e delle relative procedure di valutazione; 
      c)  descrizione  delle  situazioni  che  comportano  una  nuova
valutazione dei requisiti e  dei  criteri  di  cui  all'art.  76  del
Codice, tra le quali vanno  almeno  considerate  le  ipotesi  in  cui
sussistono ragioni per ritenere che: 
        i) un soggetto puo' indurre l'impresa ad agire  in  contrasto
con la normativa vigente; 
        ii) un soggetto puo' aumentare il rischio che siano  commessi
reati finanziari; 
        iii) un soggetto puo' mettere in pericolo la sana e  prudente
gestione dell'impresa. 
      d) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui  all'art.  76
del Codice dell'ulteriore personale in grado di incidere  in  maniera
significativa sul profilo di rischio dell'impresa anche  in  caso  di
esternalizzazione  e  delle  relative  procedure  di  valutazione  al
momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo.». 
  13. E' inserito l'Allegato 2 al  presente  provvedimento  "Allegato
4"».