Art. 3 
 
                         Consorzi di tutela 
 
  1. Per ciascuna IG puo' essere costituito un  Consorzio  di  tutela
con attivita' esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo  II,  del
Codice civile. I consorzi di tutela  sono  riconosciuti  con  decreto
dirigenziale del DIQPAI e svolgono le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del  consumatore,  cura  generale  delle
Indicazioni Geografiche e vigilanza della relativa IG. 
  2. I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel
sistema  di  controllo  della  IG,   individuati   sulla   base   del
disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) conferitori di materia prima; 
    b) distillatori; 
    c) elaboratori; 
    d) imbottigliatori. 
  3. E' consentita la costituzione di un Consorzio di tutela per piu'
IIGG  purche'  le  zone  di  produzione   delle   bevande   spiritose
interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso
ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purche',
per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in  tutte  le
istanze consortili. 
  4. I Consorzi di tutela riconosciuti  possono  coordinarsi  tra  di
loro e con il DIQPAI con apposite convenzioni, al fine di ottimizzare
lo svolgimento delle funzioni di  cui  al  comma  1,  garantendo  per
l'intero  settore  una   maggiore   operativita'   ed   un   maggiore
coinvolgimento della base produttiva e,  eventualmente,  anche  delle
realta' non associate. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il capo II del titolo X del libro V del  codice  civile
          reca: «Dei consorzi per il coordinamento della produzione e
          degli scambi».