Art. 4 Attivita' dei consorzi e criteri di rappresentanza 1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 svolge le seguenti attivita': a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG interessata; b) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle IIGG, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della IG anche sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della IG da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle IIGG tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; d) esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa IG; e) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori; f) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF. 2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 puo' detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto. 3. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 e' attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI: 1) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; 2) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; b) sia retto da uno statuto formulato ed approvato ai sensi dell'articolo 5 e consenta l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, singoli o associati e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali; c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. 4. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela per piu' IIGG, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 3, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata dal comma 3 del presente articolo, deve sussistere per ciascuna IG per la quale il Consorzio di tutela e' incaricato. 5. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 opera nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non soci del Consorzio.