Art. 4 
 
         Attivita' dei consorzi e criteri di rappresentanza 
 
  1. Il consorzio riconosciuto ai sensi  dell'articolo  3  svolge  le
seguenti attivita': 
    a) avanzare  proposte  di  disciplina  regolamentare  e  svolgere
compiti consultivi relativi alla IG interessata; 
    b) assistenza tecnica, di proposta,  di  studio,  di  valutazione
economico-congiunturale delle  IIGG,  nonche'  ogni  altra  attivita'
finalizzata alla valorizzazione  della  IG  anche  sotto  il  profilo
tecnico dell'immagine; 
    c) collaborare, secondo le direttive impartite dal  DIQPAI,  alla
tutela e alla salvaguardia della IG da  abusi,  atti  di  concorrenza
sleale,  contraffazioni,  uso  improprio  delle   IIGG   tutelate   e
comportamenti comunque vietati dalla legge; 
    d) esercitare funzioni  di  tutela,  promozione,  valorizzazione,
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della
relativa IG; 
    e) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative,  per  la
tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli  interessi  e
dei diritti degli operatori; 
    f) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in
collaborazione con l'ICQRF. 
  2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 puo' detenere
ed utilizzare un marchio consortile, in favore  degli  associati,  da
sottoporre ad approvazione ministeriale e  previo  inserimento  dello
stesso nello statuto. 
  3. Il  riconoscimento  di  cui  all'articolo  3  e'  attribuito  al
Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: 
    a) sia rappresentativo, a  seguito  di  verifica  effettuata  dal
DIQPAI: 
      1)  nel  caso  delle  indicazioni  geografiche  delle   bevande
spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della
quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media,  negli  ultimi
due anni precedenti la data  di  presentazione  della  domanda  e  di
almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti
agli ultimi due  anni  precedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in  questione,
anche se non aderenti al Consorzio di tutela; 
      2)  nel  caso  delle  indicazioni  geografiche  delle   bevande
spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento  della  quantita'
in litri anidri prodotta, intesa come media, negli  ultimi  due  anni
precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno  il  30
per cento degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti
la data di presentazione della domanda ed  inseriti  nel  sistema  di
controllo della IG in questione, anche se non aderenti  al  Consorzio
di tutela; 
    b) sia retto da uno  statuto  formulato  ed  approvato  ai  sensi
dell'articolo 5 e consenta l'ammissione, senza  discriminazione,  dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, singoli o associati e che ne
garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali; 
    c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. 
  4. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un  Consorzio
di tutela per piu' IIGG, cosi' come previsto dall'articolo  3,  comma
3, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata dal comma
3 del presente articolo, deve sussistere per ciascuna IG per la quale
il Consorzio di tutela e' incaricato. 
  5.  Il  Consorzio  riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  3  opera
nell'interesse e nei confronti  di  tutti  i  soggetti  inseriti  nel
sistema di controllo della IG in questione, anche  se  non  soci  del
Consorzio.