Art. 2.
            Interventi per la conservazione della natura
 1. Nelle aree naturali protette  nazionali  l'acquisizione  gratuita
delle  opere  abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed  integrazioni,
si  verifica  di  diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle
aree protette nazionali,  i  sindaci  sono  tenuti  a  notificare  al
Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le
ingiunzioni  alla  demolizione  di cui all'articolo 7, secondo comma,
della citata legge n. 47 del 1985.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo'
procedere  agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture
tecniche e operative  del  Ministero  della  difesa,  sulla  base  di
apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa,
nel  limite  di  spesa  di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire
2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
 2. In relazione al particolare  valore  ambientale  dell'area  della
costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
28  febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni,
il mancato esercizio del  potere  sostitutivo  di  demolizione  delle
opere  effettuate  abusivamente  per la costruzione dell'Hotel Fuenti
nel comune di Vietri sul Mare e  non  suscettibili  di  sanatoria  in
quanto  in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere  nel  termine  di  novanta
giorni,   accertata   l'ulteriore   inerzia   delle   amministrazioni
competenti, procede agli interventi  di  demolizione,  avvalendosi  a
tale  fine  delle strutture tecniche ed operative del Ministero della
difesa ai sensi del comma 1 e  nel  limite  dei  fondi  dal  medesimo
previsti.
 3.  Restano  salve  le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano  che  disciplinano  la
materia  di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
 4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o  rimborso  per
l'esecuzione  in  danno  del  ripristino, ovvero per risarcimento del
danno ambientale, dai responsabili degli  abusi  edilizi  di  cui  al
comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad apposita  unita'  previsionale  di
base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'ambiente, per
essere devolute  agli  organismi  di  gestione  delle  aree  naturali
protette per il ripristino naturalistico dei siti.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti
i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
 6.  Per  i  Parchi  nazionali  di  cui  al  comma  5   il   Ministro
dell'ambiente  procede,  ai  sensi  dell'articolo  34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 7.  Per  l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Parco  nazionale
dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni  per
gli  anni  1998  e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno
2000.
 8. All'articolo 7, comma l, della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,
nell'alinea,  dopo  le  parole:  "nella concessione di finanziamenti"
sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".
 9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  prevista  dall'articolo
4,  comma  11,  della  legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire
2.000 milioni per l'anno 1998 e  di lire 1.500  milioni  a  decorrere
dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del
Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
 10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive  modificazioni,  dopo  la  lettera ee-bis), e' aggiunta la
seguente:
  "ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"".
 11. Il Ministro dell'ambiente  entro  il  30  giugno  1999  provvede
all'istruttoria   tecnica   necessaria   per   avviare  l'istituzione
dell'area protetta marina  di  cui  al  comma  10,  con  il  precipuo
obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
 12.  Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le
opportune iniziative a  livello  comunitario  ed  internazionale  per
estendere  l'area  protetta  marina  di  cui  al  comma 10 alle acque
territoriali   dei   Paesi   esteri   confinanti   ed   alle    acque
internazionali.
 13.  Per  l'istituzione,  l'avviamento  e la gestione di aree marine
protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6  dicembre
1991,  n.  394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli
anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
 14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9  novembre  1979,  e'
soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
del  Ministero  dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa
all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette  marine,  per
il   supporto   alla   gestione,   al   funzionamento   nonche'  alla
progettazione degli interventi da realizzare anche con  finanziamenti
comunitari  nelle aree protette marine, presso il competente servizio
del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le
aree  protette  marine,  composta  da  dieci   esperti   di   elevata
qualificazione  individuati  ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della
legge 6 dicembre 1991, n.   394. Per l'istituzione  della  segreteria
tecnica  per  le  aree  protette marine, di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998  e  900  milioni
annue  a  decorrere  dal  1999.   In sede di prima applicazione della
presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal
1 gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4,
comma 12, della legge 8 ottobre  1997,  n.  344,  intendendosi  dalla
predetta  data  conseguentemente  ridotta, per un importo pari a lire
450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
12,  della  legge  8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale
copertura finanziaria della predetta spesa  di  lire  900  milioni  a
decorrere dall'anno 1999.
 15.  Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8  ottobre  1997,  n.
344,  pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e'
destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino  relativo
agli interventi di cui allo stesso comma 2.
 16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre  1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la
gestione  dell'area  protetta  marina  ed   e'   presieduta   da   un
rappresentante  designato  dal  Ministro dell'ambiente. Il comandante
della locale Capitaneria di porto, o un suo  delegato,  partecipa  ai
lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro.
 17.  All'articolo  19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31  dicembre  1982,
n.  979" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dalle polizie degli
enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".
 18. Per l'espletamento delle funzioni relative  all'ambiente  marino
previste  dall'articolo  l-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1994,  n.  61,  l'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad  incrementare
la   propria   dotazione   organica   di   dieci  unita'  di  profilo
professionale "ricercatore".  Alla copertura dei  posti  si  provvede
mediante  procedure concorsuali.  Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni  per
l'anno  1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449.
 19.   Per   la   predisposizione   di   un  programma  nazionale  di
individuazione e valorizzazione della "Posidonia  Oceanica",  nonche'
di  studio  delle  misure  di  salvaguardia  della  stessa da tutti i
fenomeni  che  ne  comportano  il  degrado  e  la   distruzione,   e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  200  milioni  annue per il triennio
1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi  del
contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni
ambientaliste.
 20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che,
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' comandato
presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della  legge  6  dicembre
1991,  n.  394,  che  svolge  funzioni  indispensabili  all'ordinaria
gestione dei  predetti  Enti,  e'  inserito,  a  domanda,  nei  ruoli
organici  degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle
relative piante organiche e secondo le procedure di cui  all'articolo
33  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 18 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80.
Conseguentemente  le piante organiche delle amministrazioni pubbliche
di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari  al  predetto
personale.
 21.  Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita'
lo Stato, le regioni, gli enti  locali,  altri  soggetti  pubblici  e
privati  e le Comunita' del parco possono altresi' promuovere i patti
territoriali di  cui  all'articolo  2,  comma  203,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662".
 22.  Dopo  l'articolo  1  della  legge  6  dicembre 1991, n. 394, e'
inserito il seguente:
 "Art. 1-bis (Programmi nazionali e politiche di sistema).  -  1.  Il
Ministro   dell'ambiente   promuove,   per   ciascuno   dei   sistemi
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole
e di aree marine protette, accordi di programma per  lo  sviluppo  di
azioni   economiche   sostenibili   con  particolare  riferimento  ad
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo  e  del
turismo   ambientale  con  i  Ministri  per  le  politiche  agricole,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e  della
previdenza  sociale  e  per  i  beni  culturali  e ambientali, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito  il  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua
altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie,  impiegabili
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".
 23.  Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 391,
e' sostituito dal seguente:
 "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e  delle
riserve   naturali  statali,  terrestri,  fluviali  e  lacuali,  sono
effettuate d'intesa con le regioni".
 24. All'articolo 9  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora
siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di un comune
oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una
regione  presenti  nella  Comunita'  del  parco,  la cessazione dalla
predetta carica a qualsiasi titolo comporta  la  decadenza  immediata
dall'incarico  di  membro  del  consiglio  direttivo e il conseguente
rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei  confronti
degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.";
  b)  al  comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le
seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco" e
la parola: "eventualmente" e' soppressa;
  c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto  dell'Ente  parco"
fino alla fine del comma sono soppresse;
  d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
 "8-bis.  Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo,
sentito il parere della  Comunita'  del  parco  ed  e'  trasmesso  al
Ministero  dell'ambiente  che  ne  verifica  la  legittimita'  e puo'
richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento.  L'Ente
parco  deve  controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle
eventuali osservazioni di legittimita' del  Ministero  dell'ambiente,
con  deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente
adotta lo statuto con  proprio  decreto  entro  i  successivi  trenta
giorni".
 25.  Il  comma  11  dell'articolo  9 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' sostituito dal seguente:
 "11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,  dal  Ministro
dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre candidati proposti dal
consiglio direttivo tra  soggetti  iscritti  ad  un  albo  di  idonei
all'esercizio  dell'attivita'  di direttore di parco istituito presso
il Ministero dell'ambiente, al quale  si  accede  mediante  procedura
concorsuale  per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare
con il direttore nominato un apposito contratto  di  diritto  privato
per una durata non superiore a cinque anni".
 26.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo,  di
cui  all'articolo  9,  comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
come sostituito dal  comma  25  del  presente  articolo,  nonche'  le
modalita'  di  svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
 27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco".
 28. All'articolo 11 della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche",
sono  inserite  le  seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali";
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis. Il regolamento del  parco  valorizza  altresi'  gli  usi,  i
costumi,   le   consuetudini   e   le  attivita'  tradizionali  delle
popolazioni  residenti  sul  territorio,   nonche'   le   espressioni
culturali  proprie  e  caratteristiche dell'identita' delle comunita'
locali e  ne  prevede  la  tutela  anche  mediante  disposizioni  che
autorizzino  l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi,
ai costumi e alle consuetudini suddette,  fatte  salve  le  norme  in
materia  di  divieto  di  attivita'  venatoria  previste dal presente
articolo.";
  c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
 29. Dopo l'articolo 11 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
inserito il seguente:
 "Art.  11-bis  (Tutela  dei  valori naturali, storici e ambientali e
iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il  consiglio
direttivo   del   parco   e   la   Comunita'   del   parco  elaborano
contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni  di  cui  agli
articoli  12  e  14,  il  piano  del  parco  e  il  piano pluriennale
economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli  12  e
14".
 30.  All'articolo  12  della  legge  6  dicembre  1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma  1,  dopo  le  parole:  "naturali  e  ambientali"  sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  storici,  culturali, antropologici
tradizionali";
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3. Il piano e' predisposto  dall'Ente  parco  entro  diciotto  mesi
dalla  costituzione  dei  suoi  organi,  in  base  ai criteri ed alle
finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla
definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano  del
parco  indicati  dal  consiglio  direttivo  del  parco  ed esprime il
proprio parere sul piano stesso. Il piano,  approvato  dal  consiglio
direttivo,  e'  adottato  dalla  regione entro novanta giorni dal suo
inoltro da parte dell'Ente parco".
 31.  All'articolo  14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla  sua  costituzione,
elabora"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "avvia  contestualmente
all'elaborazione del piano  del  parco"  ed  il  secondo  periodo  e'
sostituito  dal seguente:   "Tale piano, sul quale esprime la propria
motivata valutazione  il  consiglio  direttivo,  e'  approvato  dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate".
 32.  All'articolo  21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei
provvedimenti  di  riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4,  comma  1,
del  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il
disposto del medesimo articolo 4, comma 1,".
 33. Al comma 6 dell'articolo 22 della  legge  6  dicembre  1991,  n.
394,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "scelte  con
preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del  parco,  previ
opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".
 34.  Il  comma  3  dell'articolo  31 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' sostituito dal seguente:
 "3. La gestione delle  riserve  naturali,  di  qualunque  tipologia,
istituite  su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere
all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco".
 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo  31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del
presente  articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge.
 36.  Le  funzioni  svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco
nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel
territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle
del Corpo forestale dello Stato.
 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli
enti locali territorialmente  interessati,  la  gestione  delle  aree
protette  marine  previste  dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, e'  affidata  ad  enti  pubblici,  istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.
                               Art. 2.
                               Art. 2.
                               Art. 2.
 
          Note all'art. 2:
            -  La  legge  n.    47/1985  reca:  "Norme  in materia di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia   sanzioni,
          recupero  e sanatoria delle opere edilizie".  Si riporta il
          testo dell'art. 7:
            "Art. 7 (Opere eseguite in  assenza  di  concessione,  in
          totale  difformita'  o  con  variazioni essenziali). - Sono
          opere eseguite  in  totale  difformita'  dalla  concessione
          quelle  che  comportano  la  realizzazione  di un organismo
          edilizio   integralmente   diverso   per    caratteristiche
          tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
          oggetto  della  concessione  stessa, ovvero l'esecuzione di
          volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e  tali
          da  costituire  un  organismo edilizio o parte di  esso con
          specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
            Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di
          concessione,  in  totale  difformita' della medesima ovvero
          con  variazioni  essenziali,  determinate  ai   sensi   del
          successivo art. 8, ingiunge la demolizione.
            Se   il   responsabile   dell'abuso   non  provvede  alla
          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel
          termine  di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene e
          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le
          vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla realizzazione di
          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto
          gratuitamente  al  patrimonio  del comune. L'area acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita.
            L'accertamento  dell'inottemperanza  alla  ingiunzione  a
          demolire, nel termine di cui al  precedente  comma,  previa
          notifica    all'interessato,    costituisce    titolo   per
          l'immissione  nel  possesso  e  per  la  trascrizione   nei
          registri    immobiliari,    che    deve   essere   eseguita
          gratuitamente.
            L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza  del
          sindaco  a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di
          prevalenti  interessi  pubblici  e  sempre  che l'opera non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
            Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti,
          in  base  a  leggi  statali  o  regionali,  a  vincolo   di
          inedificabilita',  l'acquisizione  gratuita,  nel  caso  di
          inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si  verifica
          di  diritto  a  favore delle amministrazioni cui compete la
          vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
          provvedono alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed  il
          ripristino  dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
          dell'abuso.  Nella  ipotesi  di   concorso   dei   vincoli,
          l'acquisizione  si  verifica  a  favore  del patrimonio del
          comune.
            Il segretario comunale  redige  e  pubblica  mensilmente,
          mediante   affissione   nell'albo  comunale,  l'elenco  dei
          rapporti comunicati dagli ufficiali ed  agenti  di  polizia
          giudiziaria  riguardanti  opere  o lottizzazioni realizzate
          abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo
          trasmette   all'autorita'   giudiziaria   competente,    al
          presidente  della giunta regionale e, tramite la competente
          prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.
            In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni  dalla
          data di constatazione della inosservanza delle disposizioni
          di  cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre
          il termine stabilito dal terzo comma del medesimo  art.  4,
          il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta
          giorni,  adotta  i  provvedimenti  eventualmente  necessari
          dandone contestuale comunicazione alla competente autorita'
          giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
            Per le opere abusive di  cui  al  presente  articolo,  il
          giudice,  con  la  sentenza di condanna per il reato di cui
          all'art. 17, lettera b), della legge 28  gennaio  1977,  n.
          10,  come  modificato dal successivo art. 20 della presente
          legge,  ordina  la demolizione delle opere stesse se ancora
          non sia stata altrimenti eseguita".
            - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, della  legge
          n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette):
            "3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della  presente  legge,  il  Ministro  dell'ambiente
          provvede   alla   delimitazione   provvisoria   dei  parchi
          nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base  degli  elementi
          conoscitivi    e    tecnico-scientifici   disponibili,   in
          particolare,  presso  i  servizi  tecnici  nazionali  e  le
          amministrazioni  dello  Stato nonche' le regioni e, sentite
          le regioni e gli enti locali interessati, adotta le  misure
          di  salvaguardia  necessarie per garantire la conservazione
          dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del  parco,
          fino  alla  costituzione  degli  Enti  parco previsti dalla
          presente legge, e' affidata  ad  un  apposito  comitato  di
          gestione    istituito   dal   Ministro   dell'ambiente   in
          conformita' ai principi di cui all'art.  9".
            - Il testo dell'art. 7, comma 1, della  citata  legge  n.
          394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.  7  (Misure  di  incentivazione). - 1. Ai comuni ed
          alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o  in
          parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il
          cui  territorio  e'  compreso, in tutto o in parte, entro i
          confini di un parco  naturale  regionale  e',  nell'ordine,
          attribuita  priorita'  nella  concessione  di finanziamenti
          dell'Unione europea, statali e regionali richiesti  per  la
          realizzazione,  sul territorio compreso entro i confini del
          parco stesso, dei seguenti interventi,  impianti  ed  opere
          previsti  nel  piano  per il parco di cui, rispettivamente,
          agli articoli 12 e 25:
             a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare
          valore storico e culturale;
             b) recupero dei nuclei abitati rurali;
             c) opere igieniche  ed  idropotabili  e  di  risanamento
          dell'acqua, dell'aria e del suolo;
             d)  opere  di conservazione e di restauro ambientale del
          territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali;
             e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
             f) agriturismo;
             g) attivita' sportive compatibili;
             h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a
          basso impatto  ambientale  quali  il  metano  e  altri  gas
          combustibili  nonche'  interventi volti a favorire l'uso di
          energie rinnovabili".
            -  La  legge  n.  344/1997  reca:  "Disposizioni  per  lo
          sviluppo   e   la   qualificazione   degli   interventi   e
          dell'occupazione in campo ambientale".  Si riporta il testo
          dell'art. 1, comma 11:
            "11. Per la realizzazione di interventi nel  campo  della
          conservazione  della natura previsti dalla legge 6 dicembre
          1991,   n.   394,   finalizzati   all'istituzione   e    al
          funzionamento  di  parchi  nazionali e di aree marine, alla
          predisposizione  dell'inventario  nazionale  delle  risorse
          naturali,  della  carta   ecopedologica   e   delle   linee
          fondamentali     di     assetto    del    territorio,    ed
          all'organizzazione della prima conferenza  nazionale  sulle
          aree  protette,  nonche'  per  l'attivazione  di  centri di
          accoglienza di animali  pericolosi  di  cui  alla  legge  7
          febbraio  1992,  n.  150,  e'  autorizzata la spesa di lire
          20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600  milioni  per
          l'anno  1998  e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno
          1999".
            - Il testo dell'art. 36, comma 1, della citata  legge  n.
          394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "1.  Sulla  base  delle indicazioni programmatiche di cui
          all'art.   4, possono  essere  istituiti  parchi  marini  o
          riserve  marine,  oltre  che  nelle aree di cui all'art. 31
          della legge 31 dicembre 1982, n.  979, nelle seguenti aree:
           a) Isola di Gallinara;
           b) Monti dell'Uccellina -  Formiche  di  Grosseto  -  Foce
          dell'Ombrone - Talamone;
           c) Secche di Torpaterno;
           d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
           e) Costa degli Infreschi;
           f) Costa di Maratea;
           g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
           h) Costa del Monte Conero;
           i) Isola di Pantelleria;
           l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
           m) Acicastello - Le Grotte;
           n)  Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi
          nel territorio del comune della Maddalena);
           o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
           p) Capo Testa - Punta Falcone;
           q) Santa Maria di Castellabate;
           r) Monte di Scauri;
           s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
           t) Parco marino del Piceno;
           u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta
          integrata denominata "regno di Nettuno";
           v) Isola di Bergeggi;
           z) Stagnone di Marsala;
           aa) Capo Passero;
           bb) Pantani di Vindicari;
           cc) Isola di San Pietro;
           dd) Isola dell'Asinara;
           ee) Capo Carbonara;
           ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
           ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei".
            2. La Consulta per la difesa  del  mare  puo',  comunque,
          individuare,  ai sensi dell'art. 26 della legge 12 dicembre
          1982, n. 979, altre aree marine  di  particolare  interesse
          nelle quali istituite parchi marini o riserve marine".
            -   La   legge   31   dicembre  1982,  n.  979,  recante:
          (Disposizioni per la difesa del mare),  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18
          gennaio 1983.
            - Il testo dell'art. 3, comma 9, della  citata  legge  n.
          394/1991, e' il seguente:
            "9.  Le  funzioni  di  istruttoria  e  di  segreteria del
          Comitato e della  Consulta  sono  svolte,  nell'ambito  del
          servizio   conservazione   della   natura   del   Ministero
          dell'ambiente, da una segreteria  tecnica  composta  da  un
          contingente   di   personale  stabilito,  entro  il  limite
          complessivo di cinquanta unita', con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  per  gli  affari  regionali.    Il   predetto
          contingente   e'  composto  mediante  apposito  comando  di
          dipendenti  dei  Ministeri  presenti  nel  Comitato,  delle
          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          nonche' di personale di enti pubblici anche  economici,  ai
          quali  e'  corrisposta una indennita' stabilita con decreto
          del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro  del
          tesoro.  Fanno  parte  del  contingente  non  piu' di venti
          esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto  a
          termine  di  durata  non superiore al biennio e rinnovabile
          per eguale periodo, scelti con le  modalita'  di  cui  agli
          articoli  3  e  4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428,
          convertito dalla legge 4 agosto 1973, n.  497. Con  proprio
          decreto  il  Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
          fanno parte del comitato, disciplina l'organizzazione della
          segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma  e'
          autorizzata  una  spesa  annua  fino  a lire 3,4 miliardi a
          partire dall'anno 1991".
            - Il testo dell'art. 4, comma 12, della citata  legge  n.
          344/1997, e' il seguente:
            "12.   Per   consentire   lo   sviluppo   e  il  supporto
          all'attivita' dei parchi, la segreteria tecnica per le aree
          protette di cui  all'art.    3,  comma  9,  della  legge  6
          dicembre  1991,  n.  394,  e'  aumentata di venti unita' di
          esperti,   di   cui   dieci   con   competenze   giuridico-
          amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche,
          ed  e'  autorizzata  la  spesa occorrente, valutata in lire
          1.200 milioni per  l'anno  1997  e  lire  1.800  milioni  a
          decorrere dall'anno 1998".
            -  Il  testo  dell'art. 5, comma 2, della citata legge n.
          344/1997, e' il seguente:
            "2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati  al
          funzionamento  del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di
          cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  9  agosto  1993,  n.  294,  e'
          autorizzata  la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal
          1997.  Le  somme  riscosse   a   titolo   di   diritti   di
          utilizzazione  di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del
          Ministro  dell'ambiente  2  agosto  1995,  n.   413,   sono
          acquisite  al  bilancio  dello Stato. Per l'attivazione del
          sistema di coordinamento e di controllo di cui al  comma  3
          dell'art.  2  della  legge  8  novembre  1991, n. 360, come
          sostituito  dall'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
          96, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  maggio
          1995,  n.  206, e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni
          per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere  dal  1998.
          Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo
          13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio,
          ricerca,    sperimentazione    delle   opere   volte   alla
          salvaguardia di Venezia e  della  sua  laguna,  nonche'  di
          raccolta  e  di  elaborazione  dei  dati  per  una corretta
          informazione al pubblico, anche  attraverso  l'apertura  di
          uno  sportello  per  il  cittadino,  l'ufficio  preposto al
          coordinamento di cui al comma 3 dell'art.  2  della  citata
          legge  n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto art. 6
          del  decreto-legge  n.  96   del   1995,   convertito   con
          modificazioni,  dalla legge n. 206 del 1995, e' autorizzato
          alla spesa  nel  limite  massimo  di  lire  400  milioni  a
          decorrere dal 1997".
            -  Il  testo dell'art. 28 della citata legge n. 979/1982,
          e' il seguente:
            "Art. 28. -  In  attuazione  dei  principi  di  cui  agli
          articoli  1  e  26  il  Ministro  della  marina  mercantile
          promuove e  coordina  tutte  le  attivita'  di  protezione,
          tutela,  ricerca  e  valorizzazione  del  mare  e delle sue
          risorse  ed  assicura  il  raggiungimento  delle  finalita'
          istitutive  di  ciascuna  riserva  attraverso l'Ispettorato
          centrale per la difesa del mare, di cui all'art. 34.
            Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve ma-
          rine, l'Ispettorato centrale  si  avvale  delle  competenti
          capitanerie di porto.
            Presso  ogni  capitaneria  competente  e'  istituita  una
          commissione di riserva, nominata con decreto  del  Ministro
          della marina mercantile e cosi' composta:
             a) il comandante di porto che la presiede;
             b)  due  rappresentanti dei comuni rivieraschi designati
          dai comuni medesimi;
             c)  un  rappresentante  delle  regioni  territorialmente
          interessate;
             d)   un   rappresentante   delle   categorie  economico-
          produttive interessate designato dalla camera di  commercio
          per  ciascuna  delle  province  nei  cui  confini  e' stata
          istituita la riserva;
             e) due  esperti  designati  dal  Ministro  della  marina
          mercantile  in relazione alle particolari finalita' per cui
          e' stata istituita la riserva;
             f) un rappresentante delle  associazioni  naturalistiche
          maggiormente  rappresentative  scelto  dal  Ministro  della
          marina mercantile fra una terna  di  nomi  designati  dalle
          associazioni medesime;
             g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
             h)  un  rappresentante  dell'amministrazione  per i beni
          culturali e ambientali;
             i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.
            Con  apposita  convenzione  da  stipularsi  da  parte del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          marina  mercantile,  la  gestione della riserva puo' essere
          concessa  ad  enti  pubblici,   istituzioni   scientifiche,
          associazioni riconosciute.
            La  commissione affianca la capitaneria e l'ente delegato
          nella  gestione  della  riserva,  formulando   proposte   e
          suggerimenti  per  tutto  quanto  attiene  al funzionamento
          della riserva medesima.
            In particolare la commissione da' il proprio parere  alla
          proposta   del   regolamento   di  esecuzione  del  decreto
          istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi  comprese
          le  previsioni  relative  alle spese di gestione, formulata
          dalla capitaneria o dall'ente delegato.
            Il regolamento e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della marina
          mercantile, sentita la Consulta  per  la  difesa  del  mare
          dagli inquinamenti".
            -  Il  testo dell'art. 19, comma 7, della citata legge n.
          394/1991, e' il seguente:
            "7.  La  sorveglianza  nelle  aree  protette  marine   e'
          esercitata   dalle  capitanerie  di  porto,  nonche'  dalle
          polizie degli enti locali  delegati  nella  gestione  delle
          medesime aree protette".
            -  Il testo del comma 6 dell'art. 1-bis del decreto-legge
          4  dicembre  1993,  n.  496  (Disposizioni  urgenti   sulla
          riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e istituzione
          dell'Agenzia nazionale  per la  protezione  dell'ambiente),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61, e' il seguente:
            "6.  Per le attivita' relative all'ambiente marino l'Anpa
          si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          e tecnologica applicata al mare (Icram), che e' posto sotto
          la vigilanza del Ministero dell'ambiente.  Le modalila'  di
          coordinamento ed integrazione tra l'Anpa e l'Icram, nonche'
          le  norme di organizzazione e le competenze dell'Icram sono
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente,  emanato
          di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del  presente decreto. In applicazione del
          presente  comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994,  il  contributo  ordinario  per  le spese relative al
          funzionamento  dell'Icram  e'  iscritto  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge n.
          449/1997  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica):
            "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
            2.   Per   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art.  40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso anno, con l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.   Per   l'anno   1999,   viene   assicurata
          un'ulteriore   riduzione   complessiva   del  personale  in
          servizio alla data del  31  dicembre  1999  in  misura  non
          inferiore  allo  0,5  per  cento  rispetto  al numero delle
          unita' in servizio al 31 dicembre 1998.
            3. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri  di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia e il pieno adempimento dei compiti  di  sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e  2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedure  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi  23  e
          24  del  presente  articolo  e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni  sono  subordinate  alla   indisponibilita'   di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni.    Le  disposizioni del presente articolo si
          applicano anche alle assunzioni previste da norme  speciali
          o derogatorie.
          Note all'art. 2:
            4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da  1
          a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
            5. Per il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale.
            6.  Al  fine  di  potenziare  la  vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede  a,
          destinare  un  nuero  non  inferiore  di unita' al servizio
          ispettivo.
            7. Con regolamento da emanare su proposta del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  per
          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8. Le assunzioni sono effettuate con i  seguenti  criteri
          e' modalita':
             a)  i  concorsi  sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
             b) il numero dei  posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
             c) i  concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare;
             d)  la  prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
             e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
            9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art.  10, ultimo comma,  della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni.
            10. Per assicurare forme piu'  efficaci  di  contrasto  e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
          comma  5,  si  procede  alla  riduzione proporzionale delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
            12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, e' sostituito dal seguente:
            "47.  Per  la  copertura dei posti vacanti le graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario   nazionale,   approvate  successivamente  al  31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998".
            13.  Le  graduatorie  dei  concorsi per esami, indetti ai
          sensi dell'art.   28, comma 2, del  decreto  legislativo  3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione.
            14.   Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
            15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,  nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal  comma  3,  personale  dotato di alta professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione dei carichi di  lavoro  prevista  dall'art.  3,
          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
          delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione,  a
          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di
          nuove e specifiche competenze alle  stesse  amministrazioni
          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono  subor-
          dinate  all'indisponibilita'  di  idonei  in  concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17.  Il  termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998.
            18.  Fermo  quanto  disposto dall'art. 1, comma 57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate deve avvenire con contratto di  lavoro  a  tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per  cento  di  quella  a  tempo   pieno.   Una   ulteriore
          percentuale  di  assunzioni  non  inferiore al 10 per cento
          deve  avvenire  con  contratto  di  formazione  e   lavoro,
          disciplinato ai sensi dell'art.  44 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
            19.  Le  regioni,  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
            20.  Gli  enti  pubblici  non   economici   adottano   le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ed  il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica possono avvalersi dipersonale comandato da  altre
          amninistrazioni  dello  Stato,  in  deroga  al  contingente
          determinato ai sensi della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n.
          59,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e  2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, nonche' ad enti pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni  previste dall'art.  17, comma 14, della legge
          15 maggio 1997, n. 127. Il personale  di  cui  al  presente
          comma  mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale e
          accessorio  delle   amministrazioni   o   degli   enti   di
          appartenenza  e i relativi oneri rimangono a carico di tali
          amministrazioni o enti.   Il servizio  prestato  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
          della progressione della carriera e dei concorsi.
            23.  All'art.  9,  comma  19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28  novembre  1996,  n.  608, le parole: "31 dicembre 1997"
          sono sostituite dalle seguenti:   "31  dicembre  1998".  Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come modificato dall'art. 6, comma 18,  lettera  c),  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle  seguenti:  "31  dicembre  1998".
          L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti  dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione di cui ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
          articolo.
            24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di giovani iscritti alle liste di leva di cui  all'art.  37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,  n.  237,  da  ammettere  annualmente   al   servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di 3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di  Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
            26. Le domande di trasformazione del rapporto  di  lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
            27.  Le  disposizioni  dell'art.  1, commi 58 e 59, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
            28. Nell'esercizio dei compiti  attribuiti  dall'art.  1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  ai
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il
          segreto d'ufficio".
            - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 349/1991, e'
          il seguente:
            "Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco  ha  personalita'
          di  diritto  pubblico,  sede  legale  e  amministrativa nel
          territorio del parco ed e' sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministro dell'ambiente.
            2. Sono organi dell'Ente:
             a) il presidente;
             b) il consiglio direttivo;
             c) la giunta esecutiva;
             a) il collegio dei revisori dei conti;
             e) la comunita' del parco.
            3.  Il  presidente  e'  nominato con decreto del Ministro
          dell'ambiente, d'intesa con i presidenti  delle  regioni  o
          delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano nel cui
          territorio ricada in tutto o in parte il  parco  nazionale.
          Il  presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco,
          ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che  gli  sono
          delegate  dal  consiglio  direttivo, adotta i provvedimenti
          urgenti ed indifferibili che sottopone  alla  ratifica  del
          consiglio direttivo nella seduta successiva.
            4.  Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e da
          dodici  componenti,  nominati  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le regioni interessate, scelti tra
          persone particolarmente qualificate  per  le  attivita'  in
          materia   di   conservazione   della   natura   o   tra   i
          rappresentanti della comunita' del parco  di  cui  all'art.
          10, secondo le seguenti modalita':
             a)  cinque,  su  designazione della comunita' del parco,
          con voto limitato;
             b) due, su designazione delle associazioni di protezione
          ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge  8
          luglio   1986,  n.  349,  scelti  tra  esperti  in  materia
          naturalistico-ambientale;
             c) due, su  designazione  dell'Accademia  nazionale  dei
          Lincei,   della  Societa'  botanica  italiana,  dell'Unione
          zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle  ricerche
          e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei
          cui  territori  ricade il parco; in caso di designazione di
          un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
          e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
             d)  uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste;
             e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
            5. Le designazioni sono effettuate  entro  quarantacinque
          giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.
            6.  Il  consiglio  direttivo elegge al proprio interno un
          vice  presidente  ed  eventualmente  una  giunta  esecutiva
          formata  da  cinque  componenti,  compreso  il  presidente,
          secondo le modalita' e con  le  fiunzioni  stabilite  nello
          statuto dell'Ente parco.
            7.  Il  consiglio  direttivo  e' legittimamente insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
            8. Il consiglio direttivo delibera in merito a  tutte  le
          questioni  generali ed in particolare sui bilanci, che sono
          approvati dal Ministro dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sui regolamenti e sulla proposta di
          piano per il parco  di  cui  all'art.  12,  esprime  parere
          vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'art.  14,  elabora  lo  statuto dell'Ente parco, che e'
          adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente,  d'intesa
          con la regione.
            9.   Lo   statuto   dell'Ente   definisce  in  ogni  caso
          l'organizzazione interna, le  modalita'  di  partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
            10.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita il
          riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco  secondo  le
          norme   di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base  dei
          regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati  dal
          Ministro   del   tesoro   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente.   Il collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
          nominato  con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
          da tre componenti scelti tra  funzionari  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  ovvero  tra  iscritti nel ruolo dei
          revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due  dal
          Ministro  del  tesoro, di cui uno in qualita' di presidente
          del collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle  regioni
          interessate.
            11.  Il  direttore  del  parco  e'  nominato dal Ministro
          dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed  esami
          di  dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di
          parco" istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
          emanarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  ovvero  con  contratto  di diritto
          privato stipulato per non piu' di cinque anni con  soggetti
          iscritti    in    un   elenco   di   idonei   all'esercizio
          dell'attivita'  di  direttore   di   parco,   istituito   e
          disciplinato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente. In
          sede di prima applicazione della presente legge, e comunque
          per non oltre due anni, il predetto  contratto  di  diritto
          privato  puo' essere stipulato con soggetti particolarmente
          esperti in materia naturalistico-ambientale, anche  se  non
          iscritti nell'elenco.
            12.  Gli  organi  dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
            13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni  di  cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
          nella tabella IV allegata alla medesima legge.
            14.  La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata
          alle risorse finalizzate alle spese  per  il  personale  ad
          esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge
          e'   consentito   l'impiego   di  personale  tecnico  e  di
          manodopera   con   contratti   a   tempo   determinato   ed
          indeterminato  ai  sensi dei contratti collettivi di lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale.
            15.  Il  consiglio  direttivo  puo'   nominare   appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'Ente
          parco".
          Note all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  33  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421), come
          sostituito dall'art. 18 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998,  n.  80 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L
          alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile  1998),  e'  il
          seguente:
            "Art.    33   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse).   - 1. Nell'ambito  del  medesimo
          comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
          in   organico  mediante  passaggio  diretto  di  dipendenti
          appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
          amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.  Il
          trasferimento      e'      disposto     previo     consenso
          dell'amministrazione di appartenenza.
            2. Il trasferimento di  personale  fra  comparti  diversi
          avviene  a  seguito  di  apposito  accordo stipulato fra le
          amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed
          i criteri per il trasferimento dei lavoratori  in  possesso
          di  specifiche  professionalita',  tenuto  conto  di quanto
          stabilito ai sensi del comma 3.
            3. I contratti collettivi nazionali possono  definire  le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dai commi 1 e 2".
            - Il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.  394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  1  (Finalita'  e  ambito  della  legge).  -  1. La
          presente legge, in attuazione degli articoli 9 e  32  della
          Costituzione  e  nel rispetto degli accordi internazionali,
          detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione
          delle aree naturali protette, al fine  di  garantire  e  di
          promuovere,  in  forma  coordinata,  la  conservazione e la
          valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
            2.  Ai  fini  della  presente  legge   costituiscono   il
          patrimonio  naturale  le  formazioni  fisiche,  geologiche,
          geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse,  che  hanno
          rilevante valore naturalistico e ambientale.
            3.  I  territori nei quali siano presenti i valori di cui
          al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti  ad  uno
          speciale  regime  di  tutela  e  di gestione, allo scopo di
          perseguire, in particolare, le seguenti finalita':
             a)  conservazione  di  specie  animali  o  vegetali,  di
          associazioni   vegetali   o   forestali,   di  singolarita'
          geologiche, di  formazioni  paleontologiche,  di  comunita'
          biologiche,  di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
          processi  naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici,
          di equilibri ecologici;
             b) applicazione di metodi  di  gestione  o  di  restauro
          ambientale  idonei a realizzare una integrazione tra uomo e
          ambiente  naturale,  anche  mediante  la  salvaguardia  dei
          valori     antropologici,     archeologici,    storici    e
          architettonici e  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali  e
          tradizionali;
             c)  promozione di attivita' di educazione, di formazione
          e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,  nonche'
          di attivita' ricreative compatibili;
             d)  difesa  e ricostituzione degli equilibri idraulici e
          idrogeologici.
            4. I territori  sottoposti  al  regime  di  tutela  e  di
          gestione  di  cui al comma 3 costituiscono le aree naturali
          protette.  In  dette  aree  possono  essere   promosse   la
          valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive
          compatibili.
            5.  Nella  tutela  e  nella  gestione delle aree naturali
          protette, lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  attuano
          forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 lugho 1977, n.
          616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Per
          le  medesime  finalita'  lo  Stato,  le  regioni,  gli enti
          locali, altri soggetti pubblici e privati  e  le  comunita'
          del  parco possono altresi' promuovere i patti territoriali
          di cui all'art.   2, comma 203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662".
            -  Il  testo  dell'art. 2 della citata legge n. 394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette). -
          1. I parchi nazionali sono costituiti  da  aree  terrestri,
          fluviali,  lacuali  o  marine  che  contengono  uno  o piu'
          ecosistemi  intatti  o  anche  parzialmente   alterati   da
          interventi   antropici,  una  o  piu'  formazioni  fisiche,
          geologiche,  geomorofologiche,   biologiche,   di   rilievo
          internazionale   o   nazionale  per  valori  naturalistici,
          scientifici, estetici, culturali,  educativi  e  ricreativi
          tali  da  richiedere l'intervento dello Stato ai fini della
          loro conservazione per le generazioni presenti e future.
            2. I parchi naturali regionali sono  costituiti  da  aree
          terrestri,  fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di
          mare prospicienti  la  costa,  di  valore  naturalistico  e
          ambientale,  che  costituiscono,  nell'ambito di una o piu'
          regioni limitrofe, un sistema  omogeneo  individuato  dagli
          assetti  naturali  dei  luoghi, dai valori paesaggistici ed
          artistici e dalle tradizioni  culturali  delle  popolazioni
          locali.
            3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri,
          fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie
          naturalistiche  rilevanti della flora e della fauna, ovvero
          presentino  uno  o  piu'  ecosistemi  importanti   per   le
          diversita'  delle  risorse genetiche.   Le riserve naturali
          possono  essere  statali o regionali in base alla rilevanza
          degli interessi in esse rappresentati.
            4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le
          aree protette come definite  ai  sensi  del  protocollo  di
          Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
          protette  di  cui alla legge 5 marzo 1985, n. l27, e quelle
          definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
            5. Il Comitato per  le  aree  naturali  protette  di  cui
          all'art.  3  puo'  operare ulteriori classificazioni per le
          finalita' della presente legge ed  allo  scopo  di  rendere
          efficaci  i  tipi  di protezione previsti dalle convenzioni
          internazionali  ed  in  particolare  dalla  Convenzione  di
          Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
          marzo 1976, n. 448.
            6.  La  classificazione  delle  aree naturali protette di
          rilievo internazionale e nazionale, qualora  rientrino  nel
          territorio  delle  regioni a statuto speciale e delle prov-
          ince autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con
          le regioni  e  le  province  stesse  secondo  le  procedure
          previste  dalle  norme di attuazione dei rispettivi statuti
          d'autonomia e, per la regione  Valle  d'Aosta,  secondo  le
          procedure  di cui all'art.  3 della legge 5 agosto 1981, n.
          453.
            7.  La  classificazione  e   l'istituzione   dei   parchi
          nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali, terrestri,
          fluviali  e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con   le
          regioni.
            8.  La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle
          riserve naturali  di  interesse  regionale  e  locale  sono
          effettuate dalle regioni.
            9.  Ciascuna  area  naturale  protetta ha diritto all'uso
          esclusivo della propria denominazione".
            - Il testo dell'art. 9 della citata  legge  n.  394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  9  (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita'
          di diritto  pubblico,  sede  legale  e  amministrativa  nel
          territorio  del  parco  ed e' sottoposto alla vigilanza del
          Ministro dell'ambiente.
            2. Sono organi dell'Ente:
             a) il presidente;
             b) il consiglio direttivo;
             c) la giunta esecutiva;
             d) il collegio dei revisori dei conti;
             e) la comunita' del parco.
            3. Il presidente e' nominato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  d'intesa  con  i presidenti delle regioni o
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  cui
          territorio  ricada  in tutto o in parte il parco nazionale.
          Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente  parco,
          ne  coordina  l'attivita', esplica le funzioni che gli sono
          delegate dal consiglio direttivo,  adotta  i  provvedimenti
          urgenti  ed  indifferibili  che sottopone alla ratifica del
          consiglio direttivo nella seduta successiva.
            4.  Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e da
          dodici  componenti,  nominati  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le regioni interessate, scelti tra
          persone particolarmente qualificate  per  le  attivita'  in
          materia   di   conservazione   della   natura   o   tra   i
          rappresentanti della Comunita' del parco  di  cui  all'art.
          10, secondo le seguenti modalita':
             a)  cinque,  su  designazione della Comunita' del parco,
          con voto limitato;
             b) due, su designazione delle associazioni di protezione
          ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge  5
          luglio   1986,  n.  349,  scelti  tra  esperti  in  materia
          naturalistico-ambientale;
             c) due, su  designazione  dell'Accademia  nazionale  dei
          Lincei,   della  Societa'  botanica  italiana,  dell'Unione
          zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle  ricerche
          e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei
          cui  territori  ricade il parco; in caso di designazione di
          un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
          e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
             d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura  e
          delle foreste;
             e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
            5.  Le  designazioni sono effettuate entro quarantacinque
          giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.  Qualora
          siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di
          un  comune  oppure  presidenti di una comunita' montana, di
          una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del
          parco, la cessazione  dalla  predetta  carica  a  qualsiasi
          titolo  comporta  la  decadenza  immediata dall'incarico di
          membro del consiglio direttivo  e  il  conseguente  rinnovo
          della  designazione.    La  stessa  norma  si  applica  nei
          confronti degli assessori e dei  consiglieri  degli  stessi
          enti.
            6.  Il  consiglio  direttivo elegge al proprio interno un
          vice  presidente  scelto  tra  i  membri  designati   dalla
          Comunita'  del  parco  ed  una  giunta esecutiva formata da
          cinque  componenti,  compreso  il  presidente,  secondo  le
          modalita'   e  con  le  funzioni  stabilite  nello  statuto
          dell'Ente parco.
            7. Il consiglio  direttivo  e'  legittimamente  insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
            8.  Il  consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
          questioni generali ed in particolare sui bilanci, che  sono
          approvati  dal  Ministro  dell'ambiente  di concerto con il
          Ministro del tesoro, sui regolamenti e  sulla  proposta  di
          piano  per  il  parco  di  cui  all'art. l2, esprime parere
          vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'art. 14.
            8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato  dal  consiglio
          direttivo,  sentito  il parere della Comunita' del parco ed
          e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica  la
          legittimita'  e  puo' richiederne il riesame entro sessanta
          giorni dal ricevimento.  L'Ente  parco  deve  controdedurre
          entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  alle  eventuali
          osservazioni  di  legittimita' del Ministero dell'ambiente,
          con deliberazione  del  consiglio  direttivo.  Il  Ministro
          dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
          successivi trenta giorni.
            9.   Lo   statuto   dell'Ente   definisce  in  ogni  caso
          l'organizzazione interna, le  modalita'  di  partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
            10.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita il
          riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco  secondo  le
          norme   di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base  dei
          regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati  dal
          Ministro   del   tesoro   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente.   Il collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
          nominato  con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
          da tre componenti scelti tra  funzionari  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  ovvero  tra  iscritti nel ruolo dei
          revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due  dal
          Ministro  del  tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente
          del collegio, uno dalla regione o, d'intesa, dalle  regioni
          interessate.
            11.  Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal
          Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati
          proposti dal consiglio direttivo tra soggetti  iscritti  ad
          un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore
          di  parco  istituito  presso il Ministero dell'ambiente, al
          quale si accede mediante procedura concorsuale per  titoli.
          Il  presidente  del  parco  provvede  a  stipulare  con  il
          direttore nominato  un  apposito  con-  tratto  di  diritto
          privato per una durata non superiore a cinque anni.
            12.  Gli  organi  dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
            13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni  di  cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
          nella tabella IV allegata alla medesima legge.
            14.  La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata
          alle risorse finalizzate alle spese  per  il  personale  ad
          esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge
          e'   consentito   l'impiego   di  personale  tecnico  e  di
          manodopera   con   contratti   a   tempo   determinato   ed
          indeterminato  ai  sensi dei contratti collettivi di lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale.
            15.  Il  consiglio  direttivo  puo'   nominare   appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'Ente
          parco".
            -  Il  testo dell'art. 10 della citata legge n. 394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 10 (Comunita' del parco). -  1.  La  Comunita'  del
          parco costituita dai presidenti delle regioni e delle prov-
          ince,  dai  sindaci  dei  comuni  e  dai  presidenti  delle
          comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree
          del parco.
            2.   La  Comunita'  del  parco  e'  organo  consultivo  e
          proposito dell'Ente parco. In particolare, il suo parere e'
          obbligatorio:
             a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
             b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
             c) su altre questioni,  a  richiesta  di  un  terzo  dei
          componenti del consiglio direttivo;
             d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
             d-bis) sullo statuto dell'Ente parco.
            3.   La  Comunita'  del  parco  delibera,  previo  parere
          vincolante del consiglio direttivo,  il  piano  pluriennale
          economico  e  sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua
          attuazione: adotta altresi' il proprio regolamento.
            4. La Comunita'  del  parco  elegge  al  suo  interno  un
          presidente   e   un   vice  presidente.  E'  convocata  dal
          presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto
          dal presidente dell'Ente parco  a  da  un  terzo  dei  suoi
          componenti".
            -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 11 (Regolamento del parco). - 1. Il regolamento del
          parco disciplina  l'esercizio  delle  attivita'  consentite
          entro  il  territorio  del  parco  ed e' adottato dall'Ente
          parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
          il parco di cui all'art. l2 e comunque non oltre  sei  mesi
          dall'approvazione del medesimo.
            2.   Allo  scopo  di  garantire  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  all'art.  l   e   il   rispetto   delle
          caratteristiche   naturali,   paesistiche,  antropologiche,
          storiche e culturali locali:  proprie  di  ogni  parco,  il
          regolamento del parco disciplina in particolare:
             a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e
          manufatti;
             b)   lo   svolgimento   delle   attivita'   artigianali,
          commerciali, di servizio e agri-silvo-pastorali;
             c) il soggiorno  e  la  circolazione  del  pubblico  con
          qualsiasi mezzo di trasporto;
             d)  lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e
          biosanitaria;
             e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica  e
          biosanitaria;
             f)  i  limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro
          genere, nell'ambito della legislazione in materia;
             g)  lo  svolgimento  delle  attivita'  da   affidare   a
          interventi  di  occupazione giovanile, di volontariato, con
          particolare riferimento alle comunita' terapeutiche,  e  al
          servizio civile alternativo;
             h)  l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso
          percorsi e strutture  idonee  per  disabili,  portatori  di
          handicap e anziani.
            2-bis.  Il  regolamento  del parco valorizza altresi' gli
          usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali
          delle popolazioni  residenti  sul  territorio,  nonche'  le
          espressioni    culturali    proprie    e    caratteristiche
          dell'identita' delle  comunita'  locali  e  ne  prevede  la
          tutela   anche   mediante   disposizioni   che  autorizzino
          l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
          costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le  norme
          in  materia  di divieto di attivita' venatoria previste dal
          presente articolo.
            3. Salvo quanto previsto dal comma  5,  nei  parchi  sono
          vietate  le  attivita' e le opere che possono compromettere
          la salvaguardia del paesaggio  e  degli  ambienti  naturali
          tutelati  con  particolare riguardo alla flora e alla fauna
          protette e  ai  rispettivi  habitat.  In  particolare  sono
          vietati:
             a)   la  cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento,  il
          disturbo  delle  specie   animali;   la   raccolta   e   il
          danneggiamento  delle  specie vegetali, salvo nei territori
          in cui sono consentite le  attivita'  agro-silvo-pastorali,
          nonche'  l'introduzione  di  specie  estranee,  vegetali  o
          animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
             b) l'apertura e l'esercizio di cave,  di  miniere  e  di
          discariche, nonche' l'asportazione di minerali;
             c) la modificazione del regime delle acque;
             d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori
          dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
             e)  l'introduzione  e  l'impiego  di  qualsiasi mezzo di
          distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
             f)  l'introduzione,  da  parte  di  privati,  di   armi,
          esplosivi  e  qualsiasi  mezzo distruttivo o di cattura, se
          non autorizzati;
             g) l'uso di fuochi all'aperto;
             h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo  quanto
          definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
          Note all'art. 2:
            4.  Il  regolamento  del  parco  stabilisce  altresi'  le
          eventuali  deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
          riguarda la lett. a) del medesimo  comma  3,  esso  prevede
          eventuali   prelievi   faunistici   ed  eventuali  prelievi
          faunistici ed eventuali abbattimenti  selettivi,  necessari
          per  ricomporre  squilibri  ecologici  accertati  dall'Ente
          parco.  Prelievi  e  abbattimenti   devono   avvenire   per
          iniziativa   e   sotto   la   diretta   responsabilita'   e
          sorveglianza  dell'Ente  parco  ed   essere   attuati   dal
          personale   dell'Ente   parco   o   da   persone   all'uopo
          espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
            5. Restano salvi i diritti reali e gli usi  civici  delle
          collettivita'   locali,  che  sono  esercitati  secondo  le
          consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di  caccia
          delle  collettivita'  locali o altri usi civici di prelievi
          faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
          liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
            6. Il regolamento del parco  e'  approvato  dal  Ministro
          dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati,
          da  esprimersi  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta, e
          comunque d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome
          interessate:  il  regolamento  acquista  efficacia  novanta
          giorni dopo la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
          tenuti   ad   adeguare   alle   sue   previsioni  i  propri
          regolamenti. Decorso inutilmente  il  predetto  termine  le
          disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
          del comune, che e' tenuto alla loro applicazione".
            -  Il  testo dell'art. 12 della citata legge n. 394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 12 (Piano per il parco). - 1. La tutela dei  valori
          naturali   ed   ambientali   nonche'   storici,  culturali,
          antropologici  tradizionali:     affidata  all'Ente   parco
          perseguita  attraverso lo strumento del piano per il parco,
          di seguito denominato "piano", che  deve,  in  particolare,
          disciplinare i seguenti contenuti:
             a)   organizzazione   generale   del  territorio  e  sua
          articolazione in  aree  o  parti  caratterizzate  da  forme
          differenziate di uso, godimento e tutela;
             b)  vincoli,  destinazioni  di  uso pubblico o privato e
          norme di attuazione relative  con  riferimento  alle  varie
          aree o parti del piano;
             c)  sistemi  di  accessibilita' veicolare e pedonale con
          particolare  riguardo  ai  percorsi,  accessi  e  strutture
          riservati  ai  disabili,  ai  portatori  di handicap e agli
          anziani;
             d)  sistemi  di attrezzature e servizi per la gestione e
          la funzione sociale del parco,  musei,  centri  di  visite,
          uffici  informativi,  aree  di  campeggio,  attivita' agro-
          turistiche;
             e) indirizzi e criteri per gli interventi  sulla  flora,
          sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
            2.  Il  piano  suddivide il territorio in base al diverso
          grado di protezione prevedendo:
             a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale  e'
          conservato nella sua integrita';
             b)  riserve  generali  orientate, nelle quali e' vietato
          costruire nuove opere  edilizie,  ampliare  le  costruzioni
          esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
          Possono   essere   tuttavia   consentite  le  utilizzazioni
          produttive    tradizionali,    la    realizzazione    delle
          infrastrutture  strettamente necessarie, nonche' interventi
          di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente  parco.
          Sono  altresi  ammesse  opere  di  manutenzione delle opere
          esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del  primo  comma
          dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457;
             c)  aree  di  protezione  nelle quali, in armonia con le
          finalita' istitutive ed in conformita' ai criteri  generali
          fissati  dall'Ente  parco,  possono continuare, secondo gli
          usi  tradizionali  ovvero  secondo  metodi  di  agricoltura
          biologica,  le  attivita'  agro-silvo-pastorali  nonche' di
          pesca e raccolta di prodotti naturali, ed  e'  incoraggiata
          anche  la  produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi
          gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b)  e
          c)  del primo comma dell'art.  31 della citata legge n. 457
          del 1978, salvo l'osservanza delle  norme  di  piano  sulle
          destinazioni d'uso;
             d)  aree di promozione economica e sociale facenti parte
          del medesimo eco-sistema, piu' estesamente  modificate  dai
          processi  di  antropizzazione,  nelle quali sono consentite
          attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco
          e finalizzate al miglioramento della  vita  socio-culturale
          delle collettivita' locali e al miglior godimento del parco
          da parte dei visitatori.
            3. Il piano e' predisposto dal1'Ente parco entro diciotto
          mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri
          ed  alle  finalita'  della presente legge. La Comunita' del
          parco  partecipa alla definizione dei  criteri  riguardanti
          la   predisposizione  del  piano  del  parco  indicati  dal
          consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio  parere
          sul   piano  stesso.  Il  piano,  approvato  dal  consiglio
          direttivo, e' adottato dalla regione, entro novanta  giorni
          dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.
            4.  Il  piano  adottato e' depositato per quaranta giorni
          presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e  delle
          regioni  interessate;  chiunque  puo'  prenderne visione ed
          estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque
          puo' presentare osservazioni scritte,  sulle  quali  l'Ente
          parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.  Entro
          centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione
          si  pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con
          l'Ente  parco  per  quanto  concerne  le  aree  di cui alle
          lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre  che  con
          l'Ente  parco,  anche  con  i comuni interessati per quanto
          concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo  comma
          2,  emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano
          non  venga  approvato   entro   ventiquattro   mesi   dalla
          istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un
          comitato  misto  costituito da rappresentanti del Ministero
          dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e  province
          autonome,  il  quale esperisce i tentativi necessari per il
          raggiungimento  di  dette  intese:  qualora  le  intese  in
          questione  non vengano raggiunte entro i successivi quattro
          mesi, il Ministro dell'ambiente  rimette  la  questione  al
          Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva.
            5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3,
          si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro
          dell'ambiente,  che  provvede  nei  medesimi termini con un
          commissario ad acta.
            6.  Il  piano  e'  modificato  con  la  stessa  procedura
          necessaria  alla  sua  approvazione  ed  e'  aggiornato con
          identica modalita' almeno ogni dieci anni.
            7. Il piano  ha  effetto  di  dichiarazione  di  pubblico
          generale  interesse  e di urgenza e di indifferibilita' per
          gli interventi in  esso  previsti  e  sostituisce  ad  ogni
          livello   i   piani  paesistici,  i  piani  territoriali  o
          urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
            8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica   italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale  della
          regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle
          amministrazioni e dei privati".
            - Il testo dell'art. 14 della citata legge  n.  394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  14  (Iniziative  per  la  promozione  economica  e
          sociale). - 1. Nel rispetto delle finalita' del parco,  dei
          vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la
          comunita'  del parco promuove le iniziative atte a favorire
          lo  sviluppo  economico  e  sociale   delle   collettivita'
          eventualmente   residenti   all'interno  del  parco  e  nei
          territori adiacenti.
            2.  A  tal   fine   la   Comunita'   del   parco,   avvia
          contestualmente   all'elaborazione  del  piano  del  parco:
          elabora un piano pluriennale economico e e sociale  per  la
          promozione  delle  attivita'  compatibili,  individuando  i
          soggetti  chiamati  alla  realizzazione  degli   interventi
          previsti   eventualmente   anche   attraverso   accordi  di
          programma.  Tale  piano,  sul  quale  esprime  la   propria
          motivata  valutazione  il  consiglio  direttivo,  approvato
          dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
            3.  Il  piano  di  cui  al  comma  2  puo'  prevedere  in
          particolare:  la  concessione  di  sovvenzioni a prisati ed
          enti locali; la predisposizione di  attrezzature,  impianti
          di  depurazione  e  per il risparmio energetico, servizi ed
          impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in
          proprio o da concedere in gestione a terzi  sulla  base  di
          atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni:
          l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa,
          di    attivita'   tradizionali   artigianali,   agro-silvo-
          pastorali,  culturali,  servizi  sociali   e   biblioteche,
          restauro,  anche  di beni naturali, e ogni altra iniziativa
          atta  a  favorire,   nel   rispetto   delle   esigenze   di
          conservazione  del  parco,  lo sviluppo del turismo e delle
          attivita'  locali  connesse.  Una  quota  parte   di   tali
          attivita'  deve consistere in interventi diretti a favorire
          l'occupazione  giovanile  ed   il   volontariato,   nonche'
          l'accessibilita  e  la  fruizione,  in  particolare  per  i
          portatori di handicap.
            4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco  puo'
          concedere  a  mezzo  di  specifiche  convenzioni  l'uso del
          proprio nome e del proprio emblema  a  servizi  e  prodotti
          locali   che   presentino   requisiti  di  qualita'  e  che
          soddisfino le finalita' del parco.
            5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione  o  le
          regioni   interessate,  speciali  corsi  di  formazione  al
          termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo
          di guida del parco.
            6. Il piano di cui al comma 2 ha  durata  quadriennale  e
          puo'  essere aggiornato annualmente con la stessa procedura
          della sua formazione".
            - Il testo dell'art. 21 della citata legge  n.  394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  21  (Vigilanza  e sorveglianza). - 1. La vigilanza
          sulla gestione delle  aree  naturali  protette  di  rilievo
          internazionale  e  nazionale  e'  esercitata  per  le  aree
          terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le  aree  marine
          congiuntamente  dal  Ministro  dell'ambiente e dal Ministro
          della marina mercantile.
            2. La sorveglianza  sui  territori  delle  aree  naturali
          protette   di   rilievo   internazionale   e  nazionale  e'
          esercitata, ai fini della presente legge, dal  Corpo  fore-
          stale  dello  Stato  senza  variazioni  alla attuale pianta
          organica dello stesso. Per l'epletamento di tali servizi  e
          di  quant'altro  affidato  al Corpo medesimo dalla presente
          legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente  e,  sino all'emanazione dei provvedimenti di
          riforma in attuazione dell'art. 11  della  legge  15  marzo
          1997,  n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
          il disposto del medesimo art. 4, comma 1, di  concerto  con
          il   Ministro   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  sono
          individuate le strutture  ed  il  personale  del  Corpo  da
          dislocare  presso  il  Ministero dell'ambiente e presso gli
          Enti parco, sotto la dipendenza  funzionale  degli  stessi,
          secondo   modalita'  stabilite  dal  decreto  medesimo.  Il
          decreto determina altresi' i  sistemi  e  le  modalita'  di
          reclutamento  e  di ripartizione su base regionale, nonche'
          di formazione  professionale  del  personale  forestale  di
          sorveglianza.  Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere
          attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta
          o  in  concomitanza  degli  ordinari  obblighi di servizio.
          Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
          la qualifica di guardia giurata. Fino alla  emanazione  del
          predetto  decreto alla sorveglianza provvede il Corpo fore-
          stale  dello  Stato,  sulla  base  di  apposite   direttive
          impartite  dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Nelle  aree
          protette  marine  la  sorveglianza  e'  esercitata ai sensi
          dell'art.  19, comma 7".
            - Il testo dell'art. 22 della  legge  n.  394/1991,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  22  (Norme  quadro).  -  1. Costituiscono principi
          fondamenali per la disciplina delle aree naturali  protette
          regionali:
             a)  la  partecipazione  delle  province, delle comunita'
          montane  e  dei  comuni  al  procedimento  di   istituzione
          dell'area   protetta,   fatta  salva  l'attribuzione  delle
          funzioni amministrative alle province, ai  sensi  dell'art.
          14  della  legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione
          si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n.
          142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di  un
          documento  di  indirizzo  relativo all'analisi territoriale
          dell'area da destinare a  protezione,  alla  perimetrazione
          provvisoria,    all'individuazione   degli   obiettivi   da
          perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione
          dell'area protetta sul territorio.
             b) la pubblicita' degli  atti  relativi  all'istituzione
          dell'area  protetta  e  alla  definizione  del piano per il
          parco di cui all'art.  25;
             c) la partecipazione degli enti locali interessati  alla
          gestione dell'area protetta;
             d)  l'adozione,  secondo  criteri  stabiliti  con  legge
          regionale in conformita' ai principi di cui all'art. 11, di
          regolamenti delle aree protette;
             e)  la  possibilita'  di  affidare  la   gestione   alle
          comunioni  familiari  montane,  anche  associate  fra loro,
          qualora l'area naturale protetta sia in tutto  o  in  parte
          compresa   fra   i  beni  agro-silvo-pastorali  costituenti
          patrimonio delle comunita' stesse.
            2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni  a
          statuto  speciale e per le province autonome di Trento e di
          Bolzano, costituiscono  principi  fondamentali  di  riforma
          economico-sociale  la partecipazione degli enti locali alla
          istituzione e  alla  gestione  delle  aree  protette  e  la
          pubblicita'  degli  atti relativi all'istituzione dell'area
          protetta e alla definizione del piano per il parco.
            3. Le regioni istituiscono parchi  naturali  regionali  e
          riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani
          e  i  patrimoni forestali regionali provinciali, comunali e
          di enti pubblici, al fine  di  un  utilizzo  razionale  del
          territorio  e  per  attivita'  compatibili  con la speciale
          destinazione dell'area.
            4. Le aree protette regionali che insistono sul territono
          di piu' regioni sono istituite da regioni interessate, pre-
          via intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari
          per l'intera area delimitata.
            5.  Non  si possono istituire aree protette regionali nel
          territorio di un parco nazionale o di una riserva  naturale
          statale.
            6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
          regionali l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali
          prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
          ricomporre   squilibri   ecologici.     Detti  prelievi  ed
          abbattimenti devono avvenire in conformita' al  regolamento
          del  parco  o, qualora non esista, alle direttive regionali
          per  iniziativa  e  sotto  la  diretta  responsabilita'   e
          sorveglianza  dell'organismo di gestione del parco e devono
          essere attuati  dal  personale  da  esso  dipendente  o  da
          persone  da  esso  autorizzate,  scelte  con preferenza tra
          cacciatori  residenti  nel  territorio  del  parco,   previ
          opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".
            -  Il  testo dell'art. 31 della citata legge n. 394/1991,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 31 (Beni di  proprieta'  dello  Stato  destinati  a
          riserva  naturale).    -  1. Fino alla riorganizzazione, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n.  183,  del
          Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
          fronte alle esigenze  di  gestione  delle  riserve  naurali
          statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge,  ed  in  attesa
          della  riorganizzzazione  di  cui all'art.   9 della citata
          legge n. 183  del  1989,  la  composizione  e  le  funzioni
          dell'ex  Azienda  di  Stato possono essere disciplinate con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
          emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste. Per
          l'esercizio delle attivita' di gestione  per  i  primi  tre
          anni  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni  di
          cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.
            2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          trasmette al Comitato l'elenco delle  aree  individuate  ai
          sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.   175
          del   29   luglio  1987,  e  delle  altre  aree  nella  sua
          disponibilita' con la proposta della loro  destinazione  ad
          aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
          di un completamento, con particolare riguardo alla  regione
          Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
            3.  La  gestione  delle  riserve  naturali,  di qualunque
          tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che  ricadano
          o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
          affidata all'Ente parco.
            4. Le direttive necessarie per la gestione delle  riserve
          naturali  statali  e  per il raggiungimento degli obiettivi
          scientifici, educativi e di proiezione naturalistica,  sono
          impartite  dal  Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5
          della legge 8 luglio 1986, n. 349".