Art. 2. Interventi per la conservazione della natura 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. 6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 8. All'articolo 7, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,". 9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), e' aggiunta la seguente: "ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"". 11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali. 13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999. 15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2. 16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro. 17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette". 18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo l-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unita' di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste. 20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari al predetto personale. 21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunita' del parco possono altresi' promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Programmi nazionali e politiche di sistema). - 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1". 23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 391, e' sostituito dal seguente: "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni". 24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."; b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente" e' soppressa; c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse; d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni". 25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: "11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni". 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco". 28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal presente articolo."; c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse. 29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14". 30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco". 31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate". 32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,". 33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente". 34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: "3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco". 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Art. 2. Art. 2. Art. 2.
Note all'art. 2: - La legge n. 47/1985 reca: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Si riporta il testo dell'art. 7: "Art. 7 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o con variazioni essenziali). - Sono opere eseguite in totale difformita' dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformita' della medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo art. 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette): "3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentite le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di cui all'art. 9". - Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7 (Misure di incentivazione). - 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili". - La legge n. 344/1997 reca: "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11: "11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonche' per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999". - Il testo dell'art. 36, comma 1, della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei". 2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque, individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituite parchi marini o riserve marine". - La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: (Disposizioni per la difesa del mare), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1983. - Il testo dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 394/1991, e' il seguente: "9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991". - Il testo dell'art. 4, comma 12, della citata legge n. 344/1997, e' il seguente: "12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attivita' dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' aumentata di venti unita' di esperti, di cui dieci con competenze giuridico- amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998". - Il testo dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 344/1997, e' il seguente: "2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, e' autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto art. 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, e' autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997". - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 979/1982, e' il seguente: "Art. 28. - In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'art. 34. Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve ma- rine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti capitanerie di porto. Presso ogni capitaneria competente e' istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosi' composta: a) il comandante di porto che la presiede; b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi; c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate; d) un rappresentante delle categorie economico- produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini e' stata istituita la riserva; e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui e' stata istituita la riserva; f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime; g) un rappresentante del provveditorato agli studi; h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali; i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute. La commissione affianca la capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione da' il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla capitaneria o dall'ente delegato. Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti". - Il testo dell'art. 19, comma 7, della citata legge n. 394/1991, e' il seguente: "7. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle capitanerie di porto, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette". - Il testo del comma 6 dell'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' il seguente: "6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'Anpa si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalila' di coordinamento ed integrazione tra l'Anpa e l'Icram, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'Icram sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'Icram e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente". - Si riporta il testo dell'art. 39 della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1998. 3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Note all'art. 2: 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a, destinare un nuero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e' modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998". 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subor- dinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi dipersonale comandato da altre amninistrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri ai polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio". - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 349/1991, e' il seguente: "Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; a) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del parco. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. 4. Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunita' del parco di cui all'art. 10, secondo le seguenti modalita': a) cinque, su designazione della comunita' del parco, con voto limitato; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente. 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. 6. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il presidente, secondo le modalita' e con le fiunzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 7. Il consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione. 9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 10. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente del collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 11. Il direttore del parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato puo' essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco. 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 15. Il consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco". Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998), e' il seguente: "Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2". - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' e ambito della legge). - 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 lugho 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunita' del parco possono altresi' promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette). - 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorofologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. l27, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453. 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni. 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione". - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 9 (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del parco. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. 4. Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di cui all'art. 10, secondo le seguenti modalita': a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 5 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente. 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. 6. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 7. Il consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. l2, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. 8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. 9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 10. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del collegio, uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito con- tratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 15. Il consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco". - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Comunita' del parco). - 1. La Comunita' del parco costituita dai presidenti delle regioni e delle prov- ince, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e proposito dell'Ente parco. In particolare, il suo parere e' obbligatorio: a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11; b) sul piano per il parco di cui all'art. 12; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo; d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. 3. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione: adotta altresi' il proprio regolamento. 4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'Ente parco a da un terzo dei suoi componenti". - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11 (Regolamento del parco). - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. l2 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'art. l e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali: proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti; b) lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio e agri-silvo-pastorali; c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria; e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria; f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia; g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo; h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani. 2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal presente articolo. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l'uso di fuochi all'aperto; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Note all'art. 2: 4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lett. a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco. 6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate: il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla loro applicazione". - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12 (Piano per il parco). - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali: affidata all'Ente parco perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agro- turistiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'; b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresi ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita' istitutive ed in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attivita' agro-silvo-pastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed e' incoraggiata anche la produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo eco-sistema, piu' estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettivita' locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. 3. Il piano e' predisposto dal1'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, e' adottato dalla regione, entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco. 4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e delle regioni interessate; chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese: qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva. 5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta. 6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni dieci anni. 7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. 8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati". - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 14 (Iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la comunita' del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. 2. A tal fine la Comunita' del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco: elabora un piano pluriennale economico e e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a prisati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni: l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota parte di tali attivita' deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco. 5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. 6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione". - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 21 (Vigilanza e sorveglianza). - 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile. 2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo fore- stale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'epletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo fore- stale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7". - Il testo dell'art. 22 della legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 22 (Norme quadro). - 1. Costituiscono principi fondamenali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la partecipazione delle province, delle comunita' montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. b) la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25; c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta; d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformita' ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette; e) la possibilita' di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunita' stesse. 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco. 3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attivita' compatibili con la speciale destinazione dell'area. 4. Le aree protette regionali che insistono sul territono di piu' regioni sono istituite da regioni interessate, pre- via intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata. 5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente". - Il testo dell'art. 31 della citata legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale). - 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naurali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco. 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di proiezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349".