Art. 3. Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344 1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000. 2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo. 4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata esperienza nelle predette attivita'. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le modalita' organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale. 6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
Note all'art. 3: - La legge n. 344/1997, reca: "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale". Si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali). - 1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attivita e' promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necesario, gli altri Ministeri competenti. 2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalita'. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse gia' previste per tali attivita' dall'Unione europea e di quelle regionali. 3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attivita' di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale. 4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e puo' stipulare apposite convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate. 5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997". - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 344/1977, e' il seguente: "Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana). - 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree ur- bane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese. 2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi. 3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi. 4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e l999". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 344/1977, e' il seguente: "Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attivita' di informazione ed educazione ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e' destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea".