Art. 3.
                  Rifinanziamento degli interventi
             previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344
 1.  Per   la   prosecuzione   dell'attivita'   di   sviluppo   della
progettazione  di  interventi  ambientali  e  di promozione di figure
professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.
 2.  Per  la  prosecuzione  delle  attivita'  di   promozione   delle
tecnologie  pulite  e  dello  sviluppo  della  sostenibilita' urbana,
previste dall'articolo 2 della legge  8  ottobre  1997,  n.  344,  e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
 3.  Per  la  prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui
temi  dello  sviluppo  sostenibile  e  delle  attivita'  connesse  al
coordinamento   e   al   funzionamento   del  sistema  nazionale  per
l'educazione, l'informazione, la formazione e  la  ricerca  in  campo
ambientale,  previste  dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per  l'anno  2000.
Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale per
l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.
 4.  Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi
1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure  professionali  per
la  tutela  e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche
di  enti  o  fondazioni  esistenti,  aventi  specifiche  finalita'  e
consolidata esperienza nelle predette attivita'.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il  Ministro  della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sono  stabilite,  nei  limiti  delle risorse finanziarie gia'
autorizzate a legislazione  vigente,  le  modalita'  organizzative  e
funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la
formazione  e  la  ricerca  in  campo  ambientale,  articolato  in un
archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale,  un
osservatorio   sulle   ricerche   e  le  metodologie  dell'educazione
ambientale, una rete  di  laboratori  territoriali  e  di  centri  di
esperienze  su  base  regionale  e  una  banca  dati sulla formazione
professionale in campo ambientale.
 6.  Per  le  ulteriori  finalita'  connesse   alla   diffusione   di
informazioni  inerenti  allo  stato  dell'ambiente  e' autorizzato il
limite di spesa di lire 300 milioni per  l'anno  1998,  di  lire  200
milioni  per  l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno
2000.
 7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca  nazionale  per
l'ambiente  e'  autorizzata  la  spesa di lire 350 milioni per l'anno
1998.
 
          Note all'art. 3:
            -  La  legge  n.  344/1997,  reca:  "Disposizioni  per lo
          sviluppo   e   la   qualificazione   degli   interventi   e
          dell'occupazione in campo ambientale".  Si riporta il testo
          dell'art. 1:
            "Art.  1  (Sviluppo  della  progettazione  di  interventi
          ambientali e promozione di figure professionali). -  1.  Al
          fine  di  migliorare, incrementare e adeguare agli standard
          europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle
          migliori  pratiche  ambientali  la  progettazione  in campo
          ambientale, il Ministero dell'ambiente,  nell'ambito  delle
          proprie  competenze,  promuove  iniziative di supporto alle
          azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche,  in
          modo  da  aumentare  l'efficienza  dei relativi interventi,
          anche sotto il  profilo  della  capacita  di  utilizzazione
          delle  risorse  derivanti  da  cofinanziamenti  dell'Unione
          europea. Tale attivita e' promossa e organizzata di  intesa
          con  le  regioni  interessate e sentiti, ove necesario, gli
          altri Ministeri competenti.
            2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali  con
          adeguati  livelli professionali nella realizzazione e nella
          gestione di interventi ambientali prioritari, nel  caso  in
          cui  siano  necessarie specifiche competenze non reperibili
          nelle  figure  professionali  disponibili,   il   Ministero
          dell'ambiente,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione
          con le amministrazioni  pubbliche  ed  i  soggetti  privati
          interessati,    corsi    di   formazione   finalizzati   al
          conseguimento delle necessarie professionalita'. I progetti
          formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo  delle
          risorse   gia'  previste  per  tali  attivita'  dall'Unione
          europea e di quelle regionali.
            3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione
          con le amministrazioni interessate e in particolare  con  i
          Ministeri  della  pubblica  istruzione e dell'Universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  obiettivi   e
          attivita'  di  educazione,  di  formazione anche di livello
          universitario e di ricerca  scientifica,  finalizzate  alla
          preparazione  e  al riconoscimento di profili professionali
          per  sviluppare  e  qualificare  l'occupazione   in   campo
          ambientale.
            4.  Per  le  azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente
          articolo il Ministero dell'ambiente si avvale  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente (ANPA), della
          Commissione tecnico-scientifica di cui all'art.  14,  comma
          7,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, e puo' stipulare
          apposite convenzioni  con  universita',  enti  di  ricerca,
          istituti   speciali,   enti  pubblici  e  soggetti  privati
          professionalmente   riconosciuti   e   con    le    regioni
          interessate.
            5.  Per  la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1,
          2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di lire 13.800  milioni  a
          decorrere dall'anno 1997".
            - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 344/1977, e'
          il seguente:
            "Art.  2  (Promozione  delle  tecnologie  pulite  e dello
          sviluppo della sostenibilita' urbana).  -  1.  Il  Ministro
          dell'ambiente  assegna  annualmente i premi per lo sviluppo
          delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti
          industriali, la sostenibilita' ambientale  delle  aree  ur-
          bane,  la  riduzione  ed  il recupero dei rifiuti, anche al
          fine  di  rafforzare  ed  indirizzare  la   diffusione   di
          interventi  innovativi  in  aree  urbane  per  la  gestione
          sostenibile   e   consapevole   di   ambiti    territoriali
          particolarmente  degradati,  ivi  comprese le azioni per le
          citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi  relativi  alle
          aree  urbane  dovranno  svilupparsi seguendo i principi del
          "Piano d'azione di Lisbona",  approvato  da  rappresentanti
          delle   citta'  d'Europa  a  Lisbona  l'8  ottobre  1996  a
          conclusione dei lavori  della  Seconda  Conferenza  europea
          sulle  citta'  sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui
          al primo periodo e' riservata per i due terzi alle  piccole
          e medie imprese.
            2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  con  proprio decreto da
          emanare entro 120 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  sentite  le competenti Commissioni
          parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione  dei
          premi  di  cui  al comma 1 nonche' le modalita' procedurali
          per lo svolgimento dei relativi concorsi.
            3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al  comma  1,
          il  Ministero  dell'ambiente  puo'  avvalersi  del supporto
          tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende  pubbliche  di
          servizi o di loro organismi associativi.
            4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 6.000 milioni per gli anni
          1997, 1998 e l999".
            - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 344/1977, e'
          il seguente:
            "Art.   3   (Informazione,   educazione   ambientale    e
          sensibilizzazione).    -  1.  Per  il  proseguimento  ed il
          potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e
          sensibilizzazione     ambientale,     anche      attraverso
          l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione
          e  la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente,
          lo sviluppo di strumenti informatici per  le  attivita'  di
          informazione  ed  educazione  ambientale, e' autorizzata la
          spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000
          milioni per ciascuno degli anni 1998 e  1999.    Una  quota
          della  somma  di cui al periodo precedente, pari a lire 300
          milioni per ciascuno degli  anni  1997,  1998  e  1999,  e'
          destinata   ai   programmi   di   cooperazione   regionale,
          finalizzati   a   sviluppare   azioni   di   educazione   e
          sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati
          dall'Unione europea".