Art. 4.
                         Disposizioni varie
 1. All'articolo  5  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "le  variazioni  del luogo di
custodia" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto decesso";
  b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 "5-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dell'ambiente,   sentita   la
commissione  scientifica  di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, e' istituito  il  registro
di  detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2.";
  c) al comma 6, le parole:  "di  cui  ai  commi  1,  2  e  3",  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis".
 2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di cui al comma 5-bis
dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,  introdotto  dal
comma  1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26  ottobre  1995,  n.  447,
dopo le parole: "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonche'
da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare
di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
per  almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale
in modo non occasionale".
 4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo",  sono  aggiunte  le
seguenti: "e nei pubblici esercizi".
 5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
parole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle
seguenti: "supera i valori limite di emissione o".
 6.  All'articolo  10,  comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
dopo le parole: "e' versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato"
sono  inserite  le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente".
 7.  All'articolo  2  del  decreto-legge  20  settembre 1996, n. 486,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.  582,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
 "1-quater.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui al comma 1,
avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo
1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce
un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro
funzionari,  di  cui  due in rappresentanza del Ministero del tesoro,
del bilancio e  dellaprogrammazione  economica,  uno  dei  quali  con
funzione   di   presidente,   uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'ambiente, uno in rappresentanza  della  regione  Lombardia,  che
puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari
delle   citate   amministrazioni  statali,  di  livello  dirigenziale
generale, devono possedere specifica competenza  nella  materia.  Gli
oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennita' spettanti
ai  membri  e  agli  esperti  secondo  i  principi e i criteri di cui
all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui  al
comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime".
 8.  Per  l'attuazione  del piano di risanamento ambientale dell'area
industriale e portuale di Genova, di  cui  all'intesa  tra  Ministero
dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli
interventi  di cui all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo di
lire 6 miliardi annue per dieci anni,  a  decorrere  dall'anno  1998,
anche  per  la  realizzazione  di  aree  a  verde  e  servizi  per la
cittadinanza.
 9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili  con
la  normativa  di  tutela  ambientale  e diverse dal ciclo produttivo
siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita' portuale di Genova
e'  incaricata  di  realizzare  programmi  di   razionalizzazione   e
valorizzazione  delle  aree  che rientrano nella sua disponibilita' a
seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante  dalla
chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
 10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8
e   9   e'  stipulato  un  accordo  di  programma  tra  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il   Ministero
dell'ambiente,  il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione  Liguria,
la  provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di Genova e
l'ILVA S.p.a.   L'accordo di programma deve  prevedere  il  piano  di
bonifica  e  risanamento  dell'area dismessa a seguito della chiusura
delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonche', entro tempi  certi  e
definiti,   il   piano   industriale   per  il  consolidamento  delle
lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti
attuativi  devono  altresi'   prevedere   la   tutela   dei   livelli
occupazionali  e  il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio
1998.
 11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la  spesa  di
lire  13  miliardi  annue  per quindici anni a decorrere dal 1998, da
iscrivere nello stato di previsione del  Ministero  dei  trasporti  e
della  navigazione,  per  il  successivo  conferimento  all'Autorita'
portuale  di  Genova.  Al  relativo  onere  si  fa  fronte   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per  l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
 12. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 13. Il primo periodo del comma  6  dell'articolo  6  della  legge  7
febbraio  1992,  n. 150, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni
dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
  a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree  protette,  dei
parchi  nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma  2,  sulla  base
dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
  b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o
viaggianti,  dichiarati  idonei dalle autorita' competenti in materia
di salute e incolumita' pubblica, sulla  base  dei  criteri  generali
fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2".
 14.  All'articolo  12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
marzo  1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington"
sono aggiunte le seguenti: "e dal  regolamento  (CE)  n.  338/97  del
Consiglio, del 9 dicembre 1996".
 15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge  7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo
12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo  1993,  n.  59,  puo'  essere
integrata  da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.
 16.  Al  comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n.
150,  prima  dell'ultimo   periodo,   sono   inseriti   i   seguenti:
"L'accertamento  delle  relazioni  parentali  attraverso  l'esame  di
campioni  biologici  viene  effettuato  a  seguito  della   messa   a
disposizione,  senza  ritardo,  dei  campioni  medesimi  da parte del
detentore che si potra' avvalere  di  professionisti  da  lui  stesso
incaricati.  Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale
del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto  opportuno  dalla
commissione  scientifica  di  cui  all'articolo 4, comma 2, di membri
della stessa".
 17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter,  comma  2,
del   decreto-legge   12   gennaio   1993,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235
milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di
funzionamento della commissione scientifica di  cui  all'articolo  4,
comma   2,   della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  nonche'  per
l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.
 18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per  la  lotta  alla
siccita'  e/o  alla desertificazione e per le attivita' connesse alla
predisposizione del piano d'azione, come  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 26 settembre 1997, sulla
base della Convenzione delle Nazioni  Unite  sulla  lotta  contro  la
desertificazione,   adottata  a  Parigi  il  14  ottobre  1994,  resa
esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per lo svolgimento
di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate alla  tutela  del
bacino   del   Mediterraneo  presso  l'Osservatorio  nazionale  sulla
desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro  studi
sui  saperi  tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
 19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994  e  del
conseguente  accordo  di programma del 31 luglio 1996, per far fronte
ai  costi  derivanti  dalla  sostituzione  del  parco  autoveicoli  a
propulsione  tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti  d'impegno  quindicennali
di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di
contributo  per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle
regioni, dagli enti locali e  dai  gestori  di  servizi  di  pubblica
utilita'  nel  territorio  dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti, con priorita'  per  quelli  di  cui  all'allegato  III
annesso  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a
rischio  di  inquinamento  atmosferico,  individuate dalle regioni ai
sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente  20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991.  Le  risorse  predette,  da  ripartire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  dei  trasporti  e  della
navigazione  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60  per  cento,
all'acquisto  di  vetture  a  minimo  impatto  ambientale  dotate  di
trazione elettrica/ibrida.
 20. All'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite
dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni".
 21.  Gli  scarti  derivanti  dalla  lavorazione  di metalli preziosi
avviati in conto  lavorazione  per  l'affinazione  presso  banchi  di
metalli  preziosi  non  rientrano nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n.  22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione,
non  sono  soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine
"affinazione" di cui al presente comma si intendono ricomprese  tutte
le  operazioni  effettuate  sugli  scarti  dei  metalli preziosi, che
permettono di liberare i  metalli  preziosi  dalle  sostanze  che  ne
alterano la purezza o ne precludono l'uso.
 22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "1-bis.  Non  sono  in  ogni  caso  assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali  e  di  materiali  da
cava".
 23.  All'articolo  15,  comma  4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' ai trasporti  di
rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno
o  di  trenta  litri  al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi".
 24. All'articolo 38, comma 2, del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  le  parole:  "costituiscono il" sono sostituite dalle
seguenti: "sono  obbligati  a  partecipare  al"  ed  e'  aggiunto  il
seguente  periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio
nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui  all'articolo  37,
comma  2,  viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei
rifiuti di imballaggio".
 25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma  12"
sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
 26.  All'articolo  54,  comma  1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I  produttori  e  gli
utilizzatori  che  non  adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38,
comma 2, entro il 31 dicembre  1998,  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  a  sei  volte  le  somme dovute per
l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di  corrispondere
i  contributi  pregressi.    Tale sanzione e' ridotta della meta' nel
caso di  adesioni  effettuate  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza sopra indicata".
 27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,
e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 "7-ter.  I  rifiuti  provenienti  da  attivita'  di  manutenzione  o
assistenza sanitaria si considerano prodotti  presso  la  sede  o  il
domicilio del soggetto che svolge tali attivita'.
 7-quater.  Le  disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non
si applicano alle  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti
effettuate  dai  soggetti  abilitati allo svolgimento delle attivita'
medesime in forma ambulante, limitatamente  ai  rifiuti  che  formano
oggetto del loro commercio".
 28.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato,  pubblica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'elenco delle caratteristiche tecniche degli  autoveicoli  a  minimo
impatto ambientale.
 29. All'articolo l, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
aggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesa
fra   i  Ministri  dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti  di
cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi
e  non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o
di  materiale  per  guarnizioni   non   sostituibile   con   prodotti
equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  che
dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione  pro-quota  delle
quantita'  sopra  indicate,  nonche' determina le modalita' operative
conformandosi alle indicazioni della commissione di cui  all'articolo
4".
 30.  Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995,
n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1996,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
 "3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sono definiti i materia1i non utilizzati di cui al comma 2
e le modalita' per la loro cessione  gratuita  alle  associazioni  di
volontariato di cui al medesimo comma".
 31.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 560 del 1995,  come  sostituito  dal  comma  30  del
presente  articolo,  e' emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 4.
                               Art. 4.
 
          Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  5  della   legge   n.   150/1992
          (Disciplina  dei  reati relativi all'applicazione in Italia
          della convenzione sul commercio internazionale delle specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e succes-
          sive    modificazioni,     nonche'     norme     per     la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute  e  l'incolumita'  pubblica),  come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 5. - 1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  coloro  che  detengono
          esemplari degli animali selvatici e  delle  piante  di  cui
          all'art.  1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del
          Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi  forestali
          delle  regioni a statuto speciale o delle province autonome
          di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e
          certificazioni in conformita' alla  citata  Convenzione  di
          Washington  del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975,  n.  874.  I  suddetti  uffici  rilasciano   apposita
          ricevuta,     previa     verifica     della     regolarita'
          dell'importazione a suo tempo avvenuta.
            2. E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi
          degli animali selvatici e delle piante di cui  all'art.  1,
          comma  1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia
          e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al piu'  vicino
          ufficio  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  dei  corpi
          forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano,  abilitato  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo.
            3.  E'  fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della
          riesportazione degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero di
          loro parti o prodotti derivati, di fare  apporre  dal  piu'
          vicino  ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi
          forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano,  abilitato  ai  sensi  del
          comma  1  del  presente  articolo,  i necessari visti sulle
          licenze di importazione ed esportazione e  sui  certificati
          di importazione e riesportazione in conformita' alla citata
          convenzione  di  Washington  del  3 marzo 1973, di cui alla
          legge 19 dicembre 1975, n. 874.
            4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui
          all'art.  2, ovvero delle loro parti  o  prodotti  derivati
          nei  quali,  dopo  verifica operata dalla segreteria di cui
          all'art. XII della citata Convenzione di Washington  del  3
          marzo  1973,  di  cui  alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
          vengono accertati errori o  falsificazioni,  devono  essere
          ritirati  dal Servizio certificazione Cites del Corpo fore-
          stale dello Stato, che riferisce  all'autorita'  competente
          dello  Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E'
          in tal caso nullo qualsiasi permesso o  certificato  emesso
          dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello
          Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.
            5.  E'  fatto obbligo di marcare conformemente a standard
          internazionali, con sistemi  resi  operativi  dal  Servizio
          certificazione  Cites  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          sentita la commissione scientifica di cui all'art. 4. comma
          2, gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, e  quelli  cui
          si  applicano  le  deroghe  previste dal citato regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
            5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
          commisione  scientifica  di  cui  all'art.   4, comma 2, di
          concerto con il Ministro  per  le  politiche  agricole,  e'
          istituito  il registro di detenzione delle specie animali e
          vegetali di cui all'art. 1, comma 1, e all'art.  2.
            6. Chiunque contravviene  alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1,  2,  3  e  5-bis  e'  punito,  salvo che il fatto
          costituisca  reato,  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di una somma da lire sei milioni a lire diciotto
          milioni".
            - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  447/1995  (Legge
          quadro  sull'inquinamento  acustico), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente  legge
          si intende per:
             a)   inquinamento  acustico:  l'introduzione  di  rumore
          nell'ambiente abitativo o  nell'ambiente  esterno  tale  da
          provocare  fastidio  o disturbo al riposo ed alle attivita'
          umane, pericolo per la salute umana,  deterioramento  degli
          ecosistemi,    dei    beni    materiali,   dei   monumenti,
          dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o  tale  da
          interferire  con  le  legittime  fruizioni  degli  ambienti
          stessi;
             b) ambiente  abitativo:  ogni  ambiente  interno  ad  un
          edificio   destinato   alla  permanenza  di  persone  o  di
          comunita' ed utilizzato per  le  diverse  attivita'  umane,
          fatta  eccezione  per  gli  ambienti destinati ad attivita'
          produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui  al
          D.L.vo  15  agosto  1991, n. 277, salvo per quanto concerne
          l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
          in cui si svolgono le attivita' produttive;
             c) sorgenti sonore fisse:  gli  impianti  tecnici  degli
          edifici  e le altre installazioni unite agli immobili anche
          in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore:  le
          infrastrutture    stradali,    ferroviarie,   aeroportuali,
          marittime,   industriali,   artigianali,   commerciali   ed
          agricole;  i  parcheggi;  le aree adibite a stabilimenti di
          movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto  di
          persone  e  merci;  le aree adibite ad attivita' sportive e
          ricreative;
             d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore  non
          comprese nella lettera c);
             e)  valori  limite  di  emissione:  il valore massimo di
          rumore che puo'  essere  emesso  da  una  sorgente  sonora,
          misurato in prossimita' della sorgente stessa;
             f)  valori  limite  di  immissione: il valore massimo di
          rumore che puo' essere  immesso  da  una  o  piu'  sorgenti
          sonore  nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente esterno,
          misurato in prossimita' dei ricettori;
             g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala
          la presenza di un potenziale rischio per la salute umana  o
          per l'ambiente;
             h)  valori di qualita': i valori di rumore da conseguire
          nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le  tecnologie
          e  le  metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
          gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
            2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g)  e  h),
          sono   determinati   in   funzione  della  tipologia  della
          sorgente, del periodo della giornata e  della  destinazione
          d'uso della zona da proteggere.
            3. I valori limite di immissione sono distinti in:
             a)  valori  limite assoluti, determinati con riferimento
          al livello equivalente di rumore ambientale;
             b)  valori   limite   differenziali,   determinati   con
          riferimento  alla  differenza tra il livello equivalente di
          rumore ambientale ed il rumore residuo.
            4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato
          A al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  1
          marzo  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 57
          dell'8 marzo 1991.
            5. I provvedimenti per  la  limitazione  delle  emissioni
          sonore  sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
          e gestionale. Rientranti in tale ambito:
             a)  le   prescrizioni   relative   ai   livelli   sonori
          ammissibili,  ai  metodi  di  misurazione  del rumore, alle
          regole applicabili alla fabbricazione;
             b) le  procedure  di  collaudo,  di  omologazione  e  di
          certificazione  che  attestino  la conformita' dei prodotti
          alle prescrizioni relative ai livelli  sonori  ammissibili;
          la  marcatura  dei  prodotti  e  dei dispositivi attestante
          l'avvenuta omologazione;
             c) gli interventi di riduzione del rumore,  distinti  in
          interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle
          sorgenti  e  in  interventi passivi, adottati nei luoghi di
          immissione o lungo la via di propagazione della sorgente al
          ricettore o sul ricettore stesso;
             d) i piani dei trasporti urbani ed i  piani  urbani  del
          traffico:  i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
          i  piani  del  traffico  per  la  mobilita' estraurbana; la
          pianificazione   e   gestione   del   traffico    stradale,
          ferroviario, aeroportuale e marittimo;
             e)  la  pianificazione  urbanistica,  gli  interventi di
          delocalizzazione  di  attivita'  rumorose  o  di  ricettori
          particolarmente sensibili.
            6.  Ai  fini  della  presente  legge  e' definito tecnico
          competente la figura professionale idonea ad effettuare  le
          misurazioni,  verificare  l'ottemperanza ai valori definiti
          dalle  vigenti  norme,  redigere  i  piani  di  risanamento
          acustico,  svolgere  le relative attivita' di controllo. Il
          tecnico competente deve essere in possesso del  diploma  di
          scuola  media  superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
          universitario ad indirizzo scientifico ovvero  del  diploma
          di laurea ad indirizzo scientifico.
            7.  L'attivita'  di tecnico competente puo' essere svolta
          previa presentazione di  apposita  domanda  all'assessorato
          regionale  competente  in  materia  ambientale corredata da
          documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo
          non  occasionale.  nel  campo  dell'acustica  ambientale da
          almeno quattro anni per i diplomati e da  almeno  due  anni
          per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
            8.  Le  attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte
          altresi' da coloro che, in possesso del diploma  di  scuola
          media  superiore,  siano  in  servizio  presso le strutture
          pubbliche territoriali e vi svolgano la  propria  attivita'
          nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge;  nonche'  da  coloro che, a
          prescindere dal titolo di  studio,  possano  dimostrare  di
          avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente
          legge,   per   almeno  cinque  anni,  attivita'  nel  campo
          dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
            9. I soggetti che effettuano i  controlli  devono  essere
          diversi  da  quelli  che  svolgono le attivita' sulle quali
          deve essere effettuato il controllo".
            - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 447/95, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza
          dello Stato:
             a) la determinazione, ai  sensi  della  legge  8  luglio
          1986,  n.  349, e successive modificazioni, con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della
          sanita' e sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;
             b)  il  coordinamento  dell'attivita'  e  la definizione
          della  normativa  tecnica   generale   per   il   collaudo,
          l'omologazione,  la  certificazione e la verifica periodica
          dei prodotti ai fini del contenimento  e  dell'abbattimento
          del  rumore;  il  ruolo  e  la  qualificazione dei soggetti
          preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili,  per
          i natanti e per i veicoli circolanti su strada le procedure
          di  verifica  periodica  dei  valori  limite  di  emissione
          relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli
          circolanti su strada, avviene secondo le modalita'  di  cui
          all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e successive modificazioni;
             c)   la   determinazione,   ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
          Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze,
          con il Ministro dei lavori pubblici, con  il  Ministro  dei
          trasporti   e   della   navigazione   e   con  il  Ministro
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  delle
          tecniche  di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
          acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
          rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
             d)  il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca,   di
          sperimentazione  tecnico-scientifica ai sensi della legge 8
          luglio  1986,  n.  349,  e  successive   modificazioni,   e
          dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
          dei   dati.   Al   coordinamento   provvede   il   Ministro
          dell'ambiente, avvalendosi a tal fine  anche  dell'Istituto
          superiore   di   sanita',  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  dell'Ente  per   le   nuove   tecnologie,
          l'energia  e  l'ambiente (Enea), dell'Agenzia nazionale per
          la protezione dell'ambiente (Anpa), dell'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),  del
          Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
          (Carpad)  del  Ministero dei trasporti e della navigazione,
          nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
             e) la determinazione, fermo  restando  il  rispetto  dei
          lavori determinati ai sensi della lett. a), con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'   e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con  il
          Ministro   dei   lavori   pubblici,   con    il    Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
          Ministro dei trasporti e della navigazione,  dei  requisiti
          acustici  delle  sorgenti  sonore  e dei requisiti acustici
          passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo  di
          ridurre  l'esposizione  umana al rumore. Per quanto attiene
          ai rumori originati  dai  veicoli  a  motore  definiti  dal
          titolo  III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e successive modificazioni, restano salve la  competenza  e
          la  procedura  di  cui  agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
          stesso decreto legislativo;
             f) l'indicazione, con decreto del  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e con
          il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei  criteri
          per  la  progettazione,  l'esecuzione e la ristrutturazione
          delle  costruzioni  edilizie  e  delle  infrastrutture  dei
          trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
             g)   la   determinazione,   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  e  con il Ministro dei
          trasporti e della navigazione, dei requisiti  acustici  dei
          sistemi  di  allarme anche antifurto con segnale acustico e
          dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina  della
          installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
          allarme  anche  antifurto  e  anti-intrusione  con  segnale
          acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
          quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79,  155  e  156
          del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succes-
          sive modificazioni;
             h) la determinazione, con  le  procedure  previste  alla
          lettera  a),  dei  requisiti acustici delle sorgenti sonore
          nei  luoghi  di  intrattenimento  danzante  o  di  pubblico
          spettacolo e nei pubblici esercizi;
             i)  l'adozione  di piani pluriennali per il contenimento
          delle emissioni  sonore  prodotte  per  lo  svolgimento  di
          servizi   pubblici   essenziali  quali  linee  ferroviarie,
          metropolitane, autostrade e strade statali entro  i  limiti
          stabiliti  per  ogni  specifico sistema di trasporto, ferme
          restando  le competenze delle regioni, delle province e dei
          comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di  cui
          all'art.    155  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, e successive modificazioni;
             l)  la  determinazione,   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione, dei criteri di  misurazione  del  rumore
          emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
          disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
             m)   la   determinazione   con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente di concerto con il Ministro dei  trasporti  e
          della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
          emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per  il
          contenimento  dell'inquinamento  acustico,  con particolare
          riguardo:
              1) ai criteri generali e specifici per  la  definizione
          di  procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti
          gli aeroporti e all'adozione di misure di  controllo  e  di
          riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili
          civili nella fase di decollo e di atterraggio;
              2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in
          relazione al livello di inquinamento acustico;
              3)  alla  individuazione  delle zone di rispetto per le
          aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per  regolare
          l'attivita'  urbanistica  nelle  zone  di rispetto. Ai fini
          della presente disposizione per attivita'  aeroportuali  si
          intendono  sia  le  fasi  di  decollo o di atterraggio, sia
          quelle di manutenzione,  revisione  e  prove  motori  degli
          aeromobili;
              4)  ai  criteri  per la progettazione e la gestione dei
          sistemi di monitoraggio per il  controllo  dai  livelli  di
          inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti:
             n)   la   predisposizione,   con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le  associazioni   di   protezione
          ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 1, della legge 8
          luglio   1986,   n.   349,   nonche'  le  associazioni  dei
          consumatori maggiormente rappresentative,  di  campagne  di
          informazione del consumatore e di educazione scolastica.
            2.  I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e
          l), sono emanati entro nove mesi dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente legge. I decreti di cui al comma 1,
          lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
            3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a),  c),
          d),  e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati
          con le direttive dell'Unione europea recepite  dallo  Stato
          italiano  e  sottoposti  ad  aggiornamento  e  verifica  in
          funzione  di  nuovi  elementi  conoscitivi   o   di   nuove
          situazioni.
            4.  I  provvedimenti  di  competenza  dello  Stato devono
          essere coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  1  marzo  1991,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57  dell'8  marzo
          1991".
            -  Il  testo dell'art. 10 della citata legge n. 447/1995,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 10 (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto  previsto  dall'art.  650  del  c.p.,  chiunque  non
          ottemperi   al   provvedimento   legittimamente    adottato
          dall'autorita'  competente  ai sensi dell'art. 9, e' punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
            2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
          fissa  o  mobile di emissioni sonore supera i valori limite
          di emissione o di immissione di cui all'art.  2,  comma  1,
          lettere  e)  e  f),  fissati  in  conformita'  al  disposto
          dell'art. 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000
          a lire 10.000.000.
            3. La violazione dei regolamenti  di  esecuzione  di  cui
          all'art.    11 e delle disposizioni dettate in applicazione
          della presente legge  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province   e   dai   comuni,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
          lire 20.000.000.
            4.   Il   70   per   cento    delle    somme    derivanti
          dall'applicazione  delle  sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3
          del presente articolo e' versato all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato  per  essere  riassegnato,  con  decreto  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  ad  apposita  unita' previsionale di base dello
          stato di previsione del Ministero dell'ambiente per  essere
          devoluto  ai  comuni  per  il  finanziamento  dei  piani di
          risanamento  di  cui  all'art.  7,  con  incentivi  per  il
          raggiungimento  dei  valori  di  cui  all'art.  2, comma 1,
          lettere f) e h).
            5. In deroga a quanto previsto ai  precedenti  commi,  le
          societa'   e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
          trasporto delle relative infrastrutture,  ivi  comprese  le
          autostrade,  nel  caso  di superamento dei valori di cui al
          comma 2, hanno I'obbligo di  predisporre  e  presentare  al
          comune  piani  di  contenimento ed abbattimento del rumore,
          secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
          proprio decreto entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Essi devono indicare tempi di
          adeguamento,   modalita'   e  costi  e  sono  obbligati  ad
          impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non  inferiore
          al  5  per  cento  dei  fondi  di  bilancio previsti per le
          attivita'  di  manutenzione  e   di   potenziamento   delle
          infrastrutture  stesse  per  l'adozione  di  interventi  di
          contenimento  ed  abbattimento  del  rumore.   Per   quanto
          riguarda  l'Anas  la  suddetta  quota  e' determinata nella
          misura dell'1,5 per cento dei fondi  di  bilancio  previsti
          per  le  attivita'  di manutenzione.   Nel caso dei servizi
          pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera i);  il  controllo  del
          rispetto  della  loro  attuazione e' demandato al Ministero
          dell'ambiente".
            -   Il   decreto-legge   n.   486/1996,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 582/1996, reca: "Disposizioni
          urgenti per il risanamento dei siti industriali della  aree
          di Bagnoli e Sesto San Giovanni".
          Note all'art. 4:
          Si riporta il testo dell'art. 2:
            "Art. 2. - 1. E' disposta la bonifica dell'area di  Sesto
          San  Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck
          ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a
          seguito  dell'approvazione  del  progetto  per   stati   di
          avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  e previa intesa di programma con
          il   Ministro   dell'ambiente,   la   regione    Lombardia,
          l'ammistrazione   comunale   competente   ed   i   soggetti
          proprietari delle aree, e' autorizzato il conferimento  per
          la  progettazione, la pianificazione e gli interventi della
          bonifica, dell'importo  di  lire  25  miliardi  nell'ambito
          delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato
          rischio  di  crisi ambientale "Lambro-Olona-Seveso", di cui
          alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e  suc-
          cessive  modifiche  ed  integrazioni  di  approvazione  del
          Programma triennale per l'azione  pubblica  per  la  tutela
          ambientale   1994-1996,   cosi'   come   rideterminata  dal
          Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 16, comma 6, del
          dereto-legge 22 luglio 1996, n. 389  e dell'art.  24, comma
          3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
            1-bis. In caso di  acquisizione  delle  aree  oggetto  di
          bonifica  di  cui  al  comma  1 da parte di amministrazioni
          dello  Stato  o  di  enti  territoriali,   anche   mediante
          procedura  espropriativa,  il valore dell'area agli effetti
          dell'indennizzo o del prezzo della cessione  volontaria  e'
          decurtato  dall'incremento  di valore dell'area conseguente
          alle operazioni di bonifica effettuate.
            1-ter. In caso di alienazione  totale  o  parziale  delle
          aree  oggetto  di  bonifica di cui al comma 1, il comune di
          Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli
          altri  enti  pubblici  territorialmente  competenti  e   in
          subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto
          di  prelazione  nell'acquisto delle stesse. Si applicano in
          tale caso le medesime procedure di cui ai commi  5-bis,  6,
          7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1.
            1-quater.  Per  l'attuazione  degli  interventi di cui al
          comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata  esperienza
          di  cui all'art.  1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione   economica,   istituisce   un  comitato  di
          coordinamento e di  alta  vigilanza,  composto  da  quattro
          funzionari,  di cui due in rappresentanza del Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  uno
          dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza
          del  Ministero  dell'ambiente,  uno in rappresentanza della
          regione  Lombardia, che puo' avvalersi di esperti in numero
          non  superiore   a   tre.   I   funzionari   delle   citate
          amministrazioni  statali, di livello dirigenziale generale,
          devono possedere specifica competenza  nella  materia.  Gli
          oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennita'
          spettanti  ai  membri e agli esperti secondo i principi e i
          criteri di cui all'art. 1, comma 4,  sono  posti  a  carico
          delle  risorse  di  cui  al  comma 1, nel limite dell'1 per
          cento delle risorse medesime.
            2.  Al  fine  di  consentire   la   realizzazione   degli
          interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree
          a  rischio di cui all'art.  7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349, e' autorizzata per l'anno 1996 la  spesa  di  lire  26
          miliardi.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione
          dello  stanziamento  del  capitolo  7712  dello  stato   di
          previsone del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno,
          intendendosi  corrispondentemente  ridotta l'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 8 della legge 28 agosto  1989,  n.
          305.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il testo dell'art. 6 della citata  legge  n.  150/1992,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11
          febbraio 1992, n.  157,  e'  vietato  a  chiunque  detenere
          esemplari  vivi  di mammiferi e rettili di specie selvatica
          ed esemplari vivi di mammiferi  e  rettili  provenienti  da
          riproduzioni  in  cattivita' che costituiscono pericolo per
          la salute e per l'incolumita' pubblica.
            2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
          dell'interno, con  il  Ministro  della  sanita'  e  con  il
          Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, stabilisce con
          proprio decreto i criteri da applicare  nell'individuazione
          delle  specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza
          l'elenco di tali esemplari, prevedendo  altresi'  opportune
          forme  di  diffusione  dello  stesso anche con l'ausilio di
          associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
            3. Fermo restando quanto previsto dal comma  1  dell'art.
          5,  coloro  che  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari
          vivi  di  mammiferi  o  rettili  di  specie  selvatiche  ed
          esemplari  vivi  di mammiferi o rettili di specie selvatica
          ed esemplari vivi di mammiferi  o  rettili  provenienti  da
          riproduzioni  in  cattivita'  compresi  nell'elenco stesso,
          sono   tenuti   a   farne    denuncia    alla    prefettura
          territorialmente competente entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto di cui al comma 2. Il
          prefetto, d'intesa con le autorita'  sanitarie  competenti,
          puo'  autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari pre-
          via verifica della idoneita' delle  relative  strutture  di
          costodia,  in  funzione  della corretta sopravvivenza degli
          stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica.
            4. Chiunque contravviene  alle  disposizioni  di  cui  al
          comma  1,  e'  punito  con  l'arresto fino a tre mesi o con
          l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
            5.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni  di cui al
          comma 3 e' punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
          dieci milioni a lire sessanta milioni.
            6.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  3,  4  e  5  non si
          applicano: a) nei confronti dei giardini  zoologici.  delle
          aree  protette,  dei  parchi  nazionali,  degli  acquari  e
          delfinari, dichiarati idonei dalla commissione  scientifica
          di  cui  all'art.    4,  comma  2.  Sulla  base dei criteri
          generali fissati previamente dalla commissione  stessa;  b)
          nei   confronti  dei  circhi  e  delle  mostre  faunistiche
          permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle  autorita'
          competenti  in  materia  di  salute e incolumita' pubblica,
          sulla base dei criteri generali fissati  previamente  dalla
          commissione  scientifica  di  cui all'art.   4, comma 2. Le
          istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
          istituito dall'art.  5-bis, comma 8,  non  sono  sottoposte
          alla   previa   verifica   di   idoneita'  da  parte  della
          commissione".
            - Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge  n.  2/1993
          "Modifiche  ed  integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.
          150, in materia di commercio e detenzione di  esemplari  di
          fauna  e  flora  minacciati di estinzione", convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  n.  59/1993,  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  12-bis.  -  1.  La  commissione scientifica di cui
          all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,  n.  150,
          costituisce  l'autorita'  scientifica prevista dall'art. 1,
          primo comma, lettera f), della convenzione di Washington  e
          dal  regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9
          dicembre 1996. La commissione e' nominata con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente  ed  e'  presieduta  dal  medesimo
          Ministro  o  da  un  funzionario  da   lui   delegato.   La
          commissione  e'  composta  da  quindici  membri  scelti tra
          persone di riconosciuta  esperienza  scientifica  in  campo
          zoologico,  botanico e giuridico, con specifico riferimento
          ai  contenuti  della  convenzione  di  Washington   e   dei
          regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte
          della commissione:
             a)   cinque  zoologi  specializzati  rispettivamente  in
          mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci,
          dei quali tre scelti tra esperti  designati  dal  Consiglio
          nazionale  delle  ricerche  (CNR)  e due scelti tra esperti
          designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
             b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa'
          botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
             c) un esperto designato  dall'Istituto  nazionale  della
          fauna selvatica (INFS);
             d)  un esperto designato dall'Associazione nazionale dei
          musei scientifici, orti  botanici,  giardini  zoologici  ed
          acquari (ANMS);
             e)  un  esperto  designato dall'Unione italiana giardini
          zoologici ed acquari (UIZA);
             f)    due    esperti    designati   dalle   associazioni
          ambientaliste riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13  della
          legge  8  luglio  1986,  n.  349,  di cui uno designato dal
          Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
             g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
            2. Ai componenti della commissione  di  cui  al  comma  1
          spettano  un  compenso  ed un trattamento di missione nella
          misura determinata con decreto dal Ministro  dell'ambiente,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro. Con decreti del
          Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   sono  altresi'  determinati  il  compenso  ed  il
          trattamento  di  missione  spettanti  ai   componenti   del
          Comitato  scientifico  di  cui  all'art.  11  della legge 8
          luglio 1986, n. 349, nonche' ai componenti  della  Consulta
          tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3,
          comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
            3.  Resta  comunque  ferma  l'applicazione  dell'art. 58,
          commi 1, 2 e 5, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29".
          Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  8-bis  della  citata  legge   n.
          150/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.  8-bis.  -    1. Tutte le nascite o riproduzioni in
          cattivita' degli esemplari appartenenti  a  specie  incluse
          nell'allegato  A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C
          parte 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del  Consiglio
          del  3  dicembre  1982,  e  successive modificazioni devono
          essere  denunciate  entro  dieci  giorni   dall'evento   al
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  - Direzione
          generale  per  l'economia  montana  e  foreste  -  Servizio
          certificazione  Cites,  il  quale ha facolta' di verificare
          presso il denunciante l'esistenza dei genitori  e  si  puo'
          avvalere  di  analisi  genetiche  per stabilire il grado di
          parentela   fra   i   presunti   genitori   e   la   prole.
          L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame
          di  campioni  biologici  viene  effettuato  a seguito della
          messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni  medesimi
          da   parte   del   detentore  che  si  potra'  avvalere  di
          professionisti da  lui  stesso  incaricati.  Tali  prelievi
          avverranno  sempre in presenza di personale del Corpo fore-
          stale dello  Stato  e,  qualora  ritenuto  opportuno  dalla
          commissione  scientifica  di  cui  all'art.  4, comma 2, di
          membri  della  stessa.  Per  tali  esemplari,  il  predetto
          servizio  rilascera' al denunciante un certificato conforme
          all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del  Consiglio
          del 28 novembre 1983.
             1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
          comma  1,  e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da lire cinquecentomila a lire due milioni".
            -  Il  testo dell'art. 12-ter del citato decreto-legge n.
          2/1993 e' il seguente:
            "Art. 12-ter. - 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione
          dell'art.   12, comma 1-bis, valutato in lire 350 milioni a
          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante
          corrispondente  utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994
          e  1995  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1993-1995, al cap. 6856 dello stato di previsione
          del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1993,   all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'ambiente.
            2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  12,
          comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e
          dell'art.  12-bis,  comma 2, valutato il lire 250 milioni a
          decorrere dall'anno 1993, si  provvede  mediante  riduzione
          dello  stanziamento del cap. 1088 dello stato di previsione
          del   Ministero   dell'ambiente   per   l'anno   1993,    e
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
            3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 150/1992, e'
          il seguente:
            "Art.  4.  -  1. In caso di violazione dei divieti di cui
          agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari
          vivi o morti degli animali selvatici o delle piante  ovvero
          delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari
          vivi  e'  disposto il loro rinvio alla Stato esportatore, a
          spese del detentore, o l'affidamento a strutture  pubbliche
          o  private,  in  grado  di  curarne il mantenimento a scopi
          didattici  e  la  sopravvivenza,  sentita  la   commissione
          scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti,
          loro  parti o prodotti derivati, il servizio certificazione
          Cites del  Corpo  forestale  dello  Stato  ne  assicura  la
          conservazione   ai   fini   didattico-scientifici   e,  ove
          necessario, provvede   alla loro  distruzione,  sentita  la
          commissione scientifica di cui al comma 2.
            2.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, emanato di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
          con il Ministro  della  sanita',  e'  istituita  presso  il
          Ministero  dell'ambiente  la  commissione  scientifica  per
          l'applicazione    della    convenzione    sul     commercio
          internazionale  delle  specie  animali e vegetali in via di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  di  cui
          alla legge 19 dicembre 1975, n. 874".
            -  La legge n. 170/1997, recante: "Ratifica ed esecuzione
          della convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la
          desertificazione  nei  Paesi   gravemente   colpiti   dalla
          siccita'  e/o  dalla  desertificazione,  in  particolare in
          Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14  ottobre  1994",
          e'  pubblicata  sul  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.
            - Il  testo  dell'art.  15  del  decreto  legislativo  n.
          95/1992,   "Attuazione   delle   direttive   75/439/CEE   e
          87/101/CEE relative alla  eliminazione  degli  oli  usati",
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  15  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Chiunque effettua, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  attivita'  di  raccolta ed eliminazione
          degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione  a
          norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro 60
          giorni  dalla  data  di  emanazione  dei  decreti  previsti
          dall'art.  3 domanda all'autorita' competente.
            2.  Allorche'  l'autorita'  competente  rilevi   che   le
          attrezzature  e  gli  impianti  non rispondono ai requisiti
          previsti  dal  presente  decreto,  concede  all'impresa  un
          termine  non  inferiore  ai sei mesi e non superiore ai tre
          anni  per  consentire  all'impresa  stessa  di   adeguarsi,
          rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il
          periodo di moratoria concesso.
            3.  Restano  valide ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  raccolta  ed  eliminazione  degli  oli  usati,  fino  a
          conseguimento  o  diniego  di quelle richieste ai sensi del
          comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   le
          autorizzazioni  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto, siano state gia' rilasciate a  tal  fine,
          nonche'  quelle  che,  essendo  state richieste per gli oli
          usati, siano state concesse ai sensi dell'art.  6,  lettera
          d),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre 1952, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali
          o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.
            4.  Fino  ad  emanazione  del  nuovo  statuto  ai   sensi
          dell'art.  9,  il  Consorzio  obbligatorio  degli oli usati
          continua  ad  adoperare  uniformandosi  ai  dettami   dello
          statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato
          fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da
          convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto.
            5.  La  disposizione  dell'art.  3, comma 4, che fissa il
          limite di policlorodifenili  e  policlorotrifenili  e  loro
          miscele  in  25  ppm  entra  in vigore dall'1 gennaio 1993;
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto al  31
          dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm".
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 1, lettera a), del citato
          decreto legislativo n. 22/1997 (pubblicato nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 278 del 28 novembre
          1997), e' il seguente:
            "1. Ai fini del presente decreto si intende per:
             a) rifiuto: qualsiasi sostanza od  oggetto  che  rientra
          nelle  categorie  riportate  nell'allegato  A  e  di cui il
          detentore si disfi o abbia  deciso  o  abbia  l'obbligo  di
          disfarsi;".
            -  Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'  il
          seguente:
            "Art.  8  (Esclusioni).  -  1.  Sono esclusi dal campo di
          applicazione del presente  decreto  gli  effluenti  gassosi
          emessi  nell'atmosfera,  nonche', in quanto disciplinati da
          specifiche disposizioni di legge:
             a) i rifiuti radioattivi;
             b)    i    rifiuti    risultanti    dalla   prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave;
             c)  le  carogne  ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
          fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
          nell'attivita'  agricola  ed  in  particolare  i  materiali
          litoidi  o  vegetali  riutilizzati  nelle  normali pratiche
          agricole e di conduzione dei fondi rustici e  le  terre  da
          coltivazione   provenienti   dalla   pulizia  dei  prodotti
          vegetali eduli;
             d) (soppressa);
             e) le acque di scarico, esclusi  i  rifiuti  allo  stato
          liquido;
             f) i materiali esplosivi in disuso.
            1-bis.  Non  sono  in  ogni  caso assimilabili ai rifiuti
          urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali  e
          di materiali da cava".
            - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1.  Durante  il
          trasporto effettuato da  enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
          accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
          devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
             a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
             b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
             c) impianto di destinazione;
             d) data e percorso dell'istradamento;
             e) nome ed indirizzo del destinatario.
            2. Il formulario di identificazione di  cui  al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
          trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
          presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
          in   arrivo   dal  destinatario,  sono  acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  detentore.   Le copie del formulario
          devono essere conservate per cinque anni.
            3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i   rifiuti
          pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
            4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  al
          trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato dal soggetto che
          gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti  di  rifiuti
          che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
          giorno  o  di  trenta  litri  al  giorno   effettuati   dal
          produttore dei rifiuti stessi.
            5. Il modello uniforme di fomulario di identificazione di
          cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto.
            5-bis.  I  formulari di identificazione di cui al comma 1
          devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro
          o dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  e  devono  essere annotati sul registro IVA -
          acquisti.  La  vidimazione  dei   predetti   formulari   di
          identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
          diritto o imposizione tributaria".
          Note all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 38 (Obblighi dei produttori e degli  utilizzatori).
          -  1.  I  produttori  e  gli utilizzatori sono responsabili
          della corretta gestione ambientale degli imballaggi  e  dei
          rifiuti  di  imballaggio  generati  dal  consumo dei propri
          prodotti.
            2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24  e
          37,  i  produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo
          della raccolta dei rifiuti di imballaggi  primari  e  degli
          altri  rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio
          pubblico tramite il gestore del servizio  medesimo.  A  tal
          fine  i  produttori  e  gli  utilizzatori  sono obbligati a
          parecipare  al  Consorzio  nazionale  imballaggi   di   cui
          all'art.  41.    Per  gli  utilizzatori  che partecipano ai
          Consorzio nazionale degli imballaggi  la  comunicazione  di
          cui all'art. 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che
          effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.
            3.  Per  adempiere  agli  obblighi  di  riciclaggio  e di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi   usati   e   della   raccolta  dei  rifiuti  di
          imballaggio secondari  e  terziari  su  superfici  private,
          nonche'   all'obbligo   del   ritiro,  su  indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi  di  cui  all'art.  41,  dei
          rifiuti  di  imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
          produttori entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          delle disposizioni del presente titolo, possono:
             a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo,
          il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
             b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 40;
             c) mettere in atto un sistema cauzionale.
            4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti
          a  ritirare  gratuitamente gli imballaggi usati secondari e
          terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari  e  terziari
          nonche'  a  consegnarli in un luogo di raccolta organizzato
          dal produttore e con lo stesso concordato.
            5. I produttori che non aderiscono al  Consorzio  di  cui
          all'art.    40  devono  dimostrare  all'Osservatorio di cui
          all'art. 26, entro novanta giorni dal  termine  di  cui  al
          comma 3, di:
             a)  adottare  dei  provvedimenti  per  il  ritiro  degli
          imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
             b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei
          rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi
          e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il  recupero
          dei rifiuti di imballaggio;
             c)  garantire  che  gli  utenti  finali degli imballaggi
          siano  informati  sul   ritiro   e   sulle   sue   relative
          possibilita'.
            6.  I  produttori  che  non aderiscono ai consorzi di cui
          all'art.   40 devono inoltre  elaborare  e  trasmettere  al
          Consorzio  nazionale  imballaggi  di  cui  all'art.  41  un
          proprio programma specifico di prevenzione che  costituisce
          la  base  per  l'elaborazione del programma generale di cui
          all'art. 42.
            7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a  partire  da  quello
          successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
          all'art. 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio  sui
          rifiuti  di  cui  all'art. 26 una relazione sulla gestione,
          comprensiva  del  programma  specifico  e   dei   risultati
          conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei  rifiuti di
          imballaggio,  nella  quale  possono  essere  evidenziati  i
          problemi    inerenti    il   raggiungimento   degli   scopi
          istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento  della
          normativa.
            8.  I  produttori che non dimostrano di adottare adeguati
          provvedimenti sono obbligati a partecipare ai  consorzi  di
          cui  all'art.  40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i
          contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui
          all'art. 54.
            9. Sono a carico dei produttori e  degli  utilizzatori  i
          costi per:
             a)  il  ritiro  degli imballaggi usati e la raccolta dei
          rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
             b) la raccolta differenziata dei rifiuti di  imballaggio
          conferiti al servizio pubblico;
             c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
             d)   il   riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di
          imballaggio;
             e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e
          terziari.
            10. La restituzione di imballaggi usati o di  rifiuti  di
          imballaggio,  ivi  compreso  il  conferimento di rifiuti in
          raccolta differenziata non deve comportare oneri  economici
          per il consumatore".
            - Il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo n.
          22/1997  come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.  51  (Attivita'  di   gestione   di   rifiuti   non
          autorizzata).  -  1.  Chiunque  effettua  una  attivita' di
          raccolta, trasporto, recupero,  smaltimento,  commercio  ed
          intermediazione  di  rifiuti  in  mancanza della prescritta
          autorizzazione, iscrizione  o  comunicazione  di  cui  agli
          articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, e' punito:
             a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
          l'ammenda  da  lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
          se si tratta di rifiuti non pericolosi;
             b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
          l'ammenda  da  lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
          se si tratta di rifiuti pericolosi.
            2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari  di
          imprese  ed  ai  responsabili  di  enti  che  abbandonano o
          depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li
          immettono  nelle  acque  superficiali  o   sotterranee   in
          violazione  del  divieto  di  cui all'art. 14, commi 1 e 2,
          ovvero effettuano attivita' di gestione  rifiuti  senza  le
          prescritte  autorizzazioni,  iscrizioni  o comunicazioni di
          cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
            3.  Chiunque  realizza  o  gestisce  una  discarica   non
          autorizzata  e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
          a due anni e con l'ammenda da lire cinque  milioni  a  lire
          cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
          tre  anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
          milioni se la discarica e' destinata, anche in parte,  allo
          smaltimento   di   rifiuti  pericolosi.  Alla  sentenza  di
          condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
          codice di procedura penale consegue la  confisca  dell'area
          sulla  quale  e'  realizzata  la  discarica  abusiva  se di
          proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti
          salvi  gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
          dei luoghi.
            4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  ridotte  della
          meta'  nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle prescrizioni
          contenute o richiamate nelle autorizzazioni  nonche'  nelle
          ipotesi  di  inosservanza  dei requisiti e delle condizioni
          richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
            5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9,
          effettua  attivita'  non  consentite  di  miscelazione   di
          rifiuti  e'  punito  con la pena di cui al comma 1, lettera
          b).
            6. Chiunque effettua il  deposito  temporaneo  presso  il
          luogo  di  produzione  di  rifiuti sanitari pericolosi, con
          violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito
          con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno  o  con  la
          pena  dell'ammenda  da lire cinque milioni a lire cinquanta
          milioni. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da  lire  cinque  milioni  a  lire  trenta  milioni  per  i
          quantitativi non superiori a duecento litri.
            6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui  agli  articoli
          46,  commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48,
          comma  9,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni".
            - Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.   54   (Imballaggi).   -  1.  I  produttori  e  gli
          utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui  all'art.
          38,  comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria  pari  a  sei  volte  le
          somme  dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo
          l'obbligo di corrispondere  i  contributi  pregressi.  Tale
          sanzione  e'  ridotta  della  meta'  nel  caso  di adesioni
          effettuate entro  il  sessantesimo  giorno  dalla  scadenza
          sopra   indicata.   I  produttori  di  imballaggi  che  non
          provvedono  ad   organizzare   un   proprio   sistema   per
          l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38, comma 3, e
          non  aderiscono ai consorzi di cui all'art. 40 ne' adottano
          un proprio sistema cauzionale sono puniti con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da lire quindici milioni a lire
          novatta  milioni.  La   stessa   pena   si   applica   agli
          utilizzatori  che non adempiono all'obbligo di cui all'art.
          38, comma 4.
            2. La violazione dei divieti di cui all'art. 43, commi  1
          e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
          lire  dieci milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena
          si  applica  a  chiunque  immette   nel   mercato   interno
          imballaggi  privi  dei requisiti di cui all'art.  36, comma
          5.
            3. La violazione del divieto di cui all'art. 43, comma 3,
          e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          cinque milioni a lire trenta milioni".
            - Il testo dell'art. 58 del citato decreto legislativo n.
          22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art. 58 (Disposizioni finali). - 1.  Nelle  attrezzature
          sanitarie  di  cui  all'art.  4, secondo comma, lettera g),
          della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono  ricomprese  le
          opere,   le  costruzioni  e  gli  impianti  destinati  allo
          smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei  rifiuti
          urbani,   speciali,  pericolosi,  solidi  e  liquidi,  alla
          bonifica di aree inquinate.
            2. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso della legge  19
          ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 6, comma 1,
          del  decreto  legislativo  16  febbraio  1993,  n.  161, le
          parole: "di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentiti   il   Ministro
          dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono  sostituite
          dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'ambiente e della
          sanita'". All'art. 8, comma 3, ultimo capoverso della legge
          19 ottobre 1984, n. 748, le parole:   "di concerto  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentiti il  Ministro  delle  partecipazioni  statali  e  il
          Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".  All'art.
          9,  comma  5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748,
          le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro  delle
          partecipazioni  statali  e  il Ministro della sanita'" sono
          sostituite dalle seguenti:   "di concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          dell'ambiente e della sanita'".
            3.   Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare maggiori oneri o minori  entrate  a  carico  dello
          Stato.
            4.  Il  Consorzio  obbligatorio  delle batterie al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'art.  9-quinquies
          del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988, n. 475, ha
          personalita' giuridica di diritto privato.
            5. Il Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
          ha personalita' giuridica di diritto privato.
            6.  Nell'assegnazione  delle  risorse  stanziate,  ancora
          disponibili, del decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  441,  si  prescinde  dalle  specificazioni  di cui agli
          articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie  implantistiche
          ivi indicate.
            7.  Le  disposizioni  del  titolo II del presente decreto
          entrano in vigore dal 1 maggio 1997.
            7-bis. Le spese per l'indennita'  e  per  il  trattamento
          economico del personale di cui all'art. 9 del decreto-legge
          9  settembre  1988,  n. 397, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,  sono  imputate  sul
          capitolo  5940  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'ambiente. Il  trattamento  economico  resta  a  carico
          delle  istituzioni  di  appartenenza,  previa intesa con le
          medesime, nel caso in cui il personale svolga attivita'  di
          comune interesse.
            7-ter. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione
          o  assistenza  sanitaria  si considerano prodotti presso la
          sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'.
            7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15
          e  30  non  si  applicano  alle  attivita'  di  raccolta  e
          trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo
          svolgimento  delle  attivita'  medesime in forma ambulante,
          limitatamente ai  rifiuti  che  formano  oggetto  del  loro
          commercio".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 257/1992 recante
          "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto",
          come  modificato  dalla  legge  qui'  pubblicata,   e'   il
          seguente:
            "Art.  1  (Finalita').  -  1.  La presente legge concerne
          l'estrazione,     l'importazione,      la      lavorazione,
          l'utilizzazione,  la  commercializzazione, il trattamento e
          lo   smaltimento,   nel   territorio   nazionale,   nonche'
          l'esportazione   dell'amianto   e   dei   prodotti  che  lo
          contengono  e  detta  norme  per   la   dismissione   dalla
          produzione    e    dal   commercio,   per   la   cessazione
          dell'estrazione,  dell'importazione,  dell'esportazione   e
          dell'utilizzazione  dell'amianto  e  dei  prodotti  che  lo
          contengono,   per   la   realizzazione   di    misure    di
          decontaminazione  e  di  bonifica  delle  aree  interessate
          dall'inquinamento da amianto, per  la  ricerca  finalizzata
          alla   individuazione   di  materiali  sostitutivi  e  alla
          riconversione    produttiva    e    per    il     controllo
          sull'inquinamento da amianto.
            2.  A  decorrere  da  trecentosessantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge sono vietate
          l'estrazione,    l'importazione,     l'esportazione,     la
          commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti
          di  amianto  o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi
          quelli di cui alle lettere c) e g) della  tabella  allegata
          alla  presente  legge, salvo i diversi termini previsti per
          la cessazione della produzione e della  commercializzazione
          dei   prodotti  di  cui  alla  medesima  tabella.    Previa
          autorizzazione   espressa   d'intesa   fra    i    Ministri
          dell'ambiente,     dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la  deroga  ai
          divieti  di  cui  al  presente  articolo  per una quantita'
          massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre  2000,
          per  amianto  sotto  forma  di  treccia  o di materiale per
          guarnizioni  non  sostituibile  con  prodotti   equivalenti
          disponibili. Le imprese interessate presentano l'istanza al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          che dispone con proprio provvedimento, la ripartizione pro-
          quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina  le
          modalita'  operative  conformandosi  alle indicazioni della
          Commissione di cui all'art. 4".
            - Il testo dell'art. 14  del  decreto-legge  n.  560/1995
          (Interventi   urgenti   a  favore  delle  zone  colpite  da
          eccezionali  eventi  calamitosi  del   1995   e   ulteriori
          disposizioni   riguardanti  precedenti  alluvioni,  nonche'
          misure  urgenti   in   materia   di   protezione   civile),
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, come
          modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  14  (Agevolazioni  a  favore delle associazioni di
          volontariato di protezione civile).  -  1.  Allo  scopo  di
          potenziare  la capacita' di risposta all'emergenza da parte
          del Servizio nazionale di protezione civile,  di  cui  alla
          legge  24  febbraio  1997,  n.  225,  il Dipartimento della
          protezione civile, d'intesa  con  le  regioni  interessate,
          predispone   un   piano   entro   il  maggio  1997  per  la
          dislocazione nelle aree a rischio del territorio  nazionale
          di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso
          gratuito   ai   comuni,   alle   organizzazioni   ed   alle
          associazioni  di  volontariato,  queste   ultime   iscritte
          nell'elenco  di  cui all'art.  1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613,  dei  materiali
          di propria dotazione.
            2.  I  beni  mobili  ed  i  beni  immobili  registrati di
          proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli  del  Ministero
          della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga
          alle  norme  del regolamento di contabilita' generale dello
          Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.   827,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  possono essere
          destinati,  a  titolo  gratuito,  alle  organizzazioni   di
          volontariato,  purche'  siano  utilizzati unicamente per lo
          svolgimento di attivita' di protezione civile.
            3.  Con  decreto del Ministro competente, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, sono definiti i materiali non utilizzati di  cui
          al  comma  2  e  le modalita' per la loro cessione gratuita
          alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma.
            3-bis. Per le finalita' di cui  alla  legge  24  febbraio
          1992, n.  225, con particolare riferimento agli articoli 11
          e  18  della  medesima  legge,  per  il potenziamento delle
          attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica
          delle organizzazioni e delle associazioni  di  volontariato
          che   espletano  attivita'  di  previsione,  prevenzione  e
          soccorso in occasione di incendi boschivi,  e'  autorizzata
          la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996,
          di  lire  2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni
          per il  1998.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del
          presente   comma   si  provvede  mediante  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.   Il   Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.  Con  decreto  del  Ministro per il coordinamento
          della protezione civile saranno individuati  i  criteri  di
          ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno;
          le  regioni  provvederanno,  entro  il termine indicato nel
          decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni
          di  volontariato,  sulla  base  dei  criteri  indicati  nel
          decreto sopra citato".