Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.