Art. 3.
                         Procedure antirumore
  1. Il  vettore applica le procedure  antirumore quando l'aeromobile
manovra in aria.
  2. Le  procedure antirumore seguono  i criteri generali  di seguito
riportati:
  a) ottimizzare  le proiezioni al  suolo delle rotte a  tutela delle
popolazioni esposte;
  b) disegnare  le proiezioni al  suolo delle rotte  antirumore nelle
fasi di decollo e di atterraggio,  in accordo con quanto previsto nel
decreto  ministeriale n.  38-T  del  30 marzo  1998,  da parte  delle
commissioni locali;
  c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale
n. 38-T del 30 marzo 1998  e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di
partenza e  di arrivo in  modo tale  da essere percorse,  fatte salve
esigenze  di  sicurezza  delle  operazioni  di  volo,  da  tutti  gli
aeromobili  in   possesso  di  certificazione  conforme   al  decreto
ministeriale del 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;
  d)  recepire  integralmente  e  senza modificazioni  i  profili  di
atterraggio e decollo come definiti dalla normativa ICAO;
  e) utilizzare la  spinta inversa superiore al minimo  nei soli casi
di necessita'.
  3. Per  ogni aeroporto  dovranno essere  definite aree  idonee alle
prove motori, nelle quali devono  essere osservati i seguenti criteri
generali:
  a)  i  tempi  di  prova  motore devono  essere  contenuti  il  piu'
possibile e  comunque le  prove devono essere  svolte in  accordo con
quanto previsto dai manuali tecnici;
  b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la
generazione di rumore verso le zone abitate;
  c) adeguati schermi fonoassorbenti  e/o fonoisolanti possono essere
utilizzati per la  riduzione del rumore immesso  in corrispondenza di
luoghi abitati.
  4. Le procedure antirumore sono  definite per ogni aeroporto aperto
al traffico  civile, secondo  i criteri  del presente  decreto, dalle
commissioni di  cui all'art. 5,  comma 2 del decreto  ministeriale 31
ottobre  1997,   ed  adottate  dal  direttore   della  circoscrizione
aeroportuale ai sensi  dell'art. 5, comma 2  del decreto ministeriale
31 ottobre 1997.