Art. 5.
                          Certificati verdi
  1.  La  produzione  di  energia elettrica  degli  impianti  di  cui
all'art. 4,  commi 1, 2  e 6,  ha diritto, per  i primi otto  anni di
esercizio  successivi  al periodo  di  collaudo  ed avviamento,  alla
certificazione  di  produzione  da   fonti  rinnovabili,  di  seguito
denominata "certificato verde". Il  certificato verde, di valore pari
o multiplo di 100 MWh, e' emesso dal gestore della rete, entro trenta
giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione
da fonte  rinnovabile dell'anno precedente, corredata  da copia della
dichiarazione   di  produzione   di   energia  elettrica   presentata
all'Ufficio tecnico di finanza.
  2. Ai fini della emissione dei  certificati verdi di cui al comma 1
e  delle successive  verifiche, la  produzione di  energia di  cui al
comma 1 e' arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale.
  3. Su richiesta del produttore,  possono essere emessi da parte del
gestore della  rete certificati verdi,  di valore pari o  multiplo di
100 MWh,  relativi alla producibilita'  attesa degli impianti  di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo. I
certificati verdi  sono in ogni  caso validi  solo per l'anno  cui si
riferiscono.
  4. Nel  caso in cui  l'impianto, per qualsiasi motivo,  non produca
effettivamente energia  in quantita' pari o  superiore al certificato
emesso,  ed  il  produttore  non  sia  in  grado  di  restituire  per
l'annullamento il certificato emesso,  il gestore della rete compensa
la  differenza  trattenendo  certificati   verdi  di  competenza  del
medesimo  produttore  relativi ad  eventuali  altri  impianti per  il
medesimo  anno.  La compensazione,  in  mancanza  di certificati  per
l'anno  di  riferimento, puo'  essere  fatta  anche  per i  due  anni
successivi.
  5. Nel caso di impianti di  cui all'art. 4, comma 4, l'emissione di
certificati  verdi  e'  subordinata alla  presentazione  di  apposita
richiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioni
per  l'allacciamento rilasciate  dagli  enti  locali competenti,  ove
necessarie, da  un coerente piano  di realizzazione, e da  garanzie a
favore del gestore  della rete, in termini di energia  a valere sulla
produzione  di altri  impianti  qualificati gia'  in  esercizio o  in
termini economici  commisurati al  costo di  un uguale  ammontare dei
certificati verdi di cui al comma 1, dell'art. 9.
  6. L'emissione,  da parte del  gestore della rete,  dei certificati
verdi di cui al presente  articolo e' subordinata alla verifica della
attendibilita' dei dati forniti. Il  gestore della rete puo' disporre
controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine
di verificare la  loro conformita' all'art. 2, comma  15, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  7. In caso  di certificati emessi in relazione  ad impianti ubicati
in Paesi  esteri gli eventuali diritti  connessi all'applicazione dei
meccanismi   flessibili   di   cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la programmazione economica 19  novembre 1998,
n.  137,  devono  far   capo  al  soggetto  importatore  dell'energia
elettrica.
  8. Il gestore  della rete di trasmissione  nazionale puo' emettere,
anche  al   fine  di  compensare  fluttuazioni   produttive  annuali,
certificati verdi non riferiti ad  alcun impianto specifico, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo art. 9.
  9. Su  richiesta del  produttore, per fini  ed utilizzi  diversi da
quelli del  presente decreto, il  gestore della rete  di trasmissione
nazionale  puo'  certificare  la  provenienza  da  fonte  rinnovabile
dell'energia elettrica prodotta da impianti  diversi da quelli di cui
all'art.  4,  o  prodotta  da  questi ultimi,  ma  esclusa  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b).