Art. 5. Certificati verdi 1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 6, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, di seguito denominata "certificato verde". Il certificato verde, di valore pari o multiplo di 100 MWh, e' emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 2. Ai fini della emissione dei certificati verdi di cui al comma 1 e delle successive verifiche, la produzione di energia di cui al comma 1 e' arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale. 3. Su richiesta del produttore, possono essere emessi da parte del gestore della rete certificati verdi, di valore pari o multiplo di 100 MWh, relativi alla producibilita' attesa degli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo. I certificati verdi sono in ogni caso validi solo per l'anno cui si riferiscono. 4. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantita' pari o superiore al certificato emesso, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento il certificato emesso, il gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati per l'anno di riferimento, puo' essere fatta anche per i due anni successivi. 5. Nel caso di impianti di cui all'art. 4, comma 4, l'emissione di certificati verdi e' subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioni per l'allacciamento rilasciate dagli enti locali competenti, ove necessarie, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati gia' in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui al comma 1, dell'art. 9. 6. L'emissione, da parte del gestore della rete, dei certificati verdi di cui al presente articolo e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti. Il gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformita' all'art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 7. In caso di certificati emessi in relazione ad impianti ubicati in Paesi esteri gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi flessibili di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137, devono far capo al soggetto importatore dell'energia elettrica. 8. Il gestore della rete di trasmissione nazionale puo' emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo art. 9. 9. Su richiesta del produttore, per fini ed utilizzi diversi da quelli del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale puo' certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quelli di cui all'art. 4, o prodotta da questi ultimi, ma esclusa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b).