(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000, art. 25.

          Modalita' operative per la denuncia d'infortunio
               a carico dei datori di lavoro agricoli

                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                   nella seduta del 19 aprile 2001

    Visto  il  decreto  legislativo  n.  479  del  30 giugno  1994  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 367 del
24 settembre 1997;
    Vista  la  propria deliberazione n. 243 del 18 maggio 2000 con la
quale sono state approvate le modalita' operative da seguire per dare
attuazione   al  disposto  del  comma  1  dell'art.  25  del  decreto
legislativo n. 38/2000;
    Vista  la  nota  n. 12/PS/130750/DL38/2000 del 31 luglio 2000 con
cui  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale e'
stata  inviata  la citata deliberazione per l'emanazione del relativo
decreto, ha formulato alcuni rilievi;
    Visto  il  verbale  della  riunione  tenutasi il 14 dicembre 2000
presso  lo  stesso  Ministero  del  lavoro,  nella  quale  sono state
affrontate e risolte le questioni sulle quali erano stati formulati i
rilievi ministeriali;
    Vista  la relazione del direttore generale in data 11 aprile 2001
con  la  quale  vengono  riassunti lo sviluppo e gli esiti dei lavori
congiunti Ministero-INAIL;
    Sentito   il   direttore   generale   il  quale  si  e'  espresso
favorevolmente all'adozione del provvedimento;
                              Delibera:
    Di approvare le sottoindicate modalita' operative per la denuncia
di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo. n. 38/2000:
                               Art. 1.
    1.   Il   datore  di  lavoro  agricolo  e'  tenuto  a  denunciare
all'istituto  assicuratore  gli  infortuni  da  cui  siano  colpiti i
dipendenti  lavoratori  agricoli  a  tempo  determinato,  e che siano
prognosticati  non  guaribili  entro tre giorni, indipendentemente da
ogni  valutazione  circa  la  ricorrenza  degli  estremi di legge per
l'indennizzabilita'.
    2. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita'
di  cui  all'art.  13  testo  unico  del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro due giorni da quello in cui
il  datore  di  lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da
certificato  medico.  Il  termine di due giorni decorre dalla data di
ricezione del certificato medico.
    3. Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il
quale  sia  previsto  il  pericolo  di morte, la denuncia deve essere
fatta  per  telegrafo  o  mezzo  equipollente  entro ventiquattro ore
dall'infortunio.
    4. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile
entro  tre  giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia
decorre da quest'ultimo giorno.
    5.  La  denuncia  dell'infortunio e il certificato medico debbono
indicare,  oltre alle generalita' dell'infortunato, il giorno e l'ora
in  cui  e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso,
anche  in  riferimento  ad eventuali deficienze di misure di igiene e
prevenzione,  la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il
rapporto   con   le   cause   denunciate,  le  eventuali  alterazioni
preesistenti.
    6.  Nella  denuncia  debbono  essere  altresi'  indicate  le  ore
lavorate  e  il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni
precedenti quello dell'infortunio.
    7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori
agricoli  autonomi,  sia  per  il  proprio  infortunio,  che  per gli
infortuni  occorsi  agli appartenenti al nucleo familiare costituente
la forza lavoro.
    8.  Qualora  il  lavoratore  agricolo  autonomo non provveda, nei
termini  che  precedono, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si
applicano le disposizioni dell'art. 2.
    9.  Nel  caso  d'infortunio  sul  lavoro  del lavoratore agricolo
autonomo,  ove questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla
prescritta  denuncia  d'infortunio,  il sanitario che abbia per primo
constatato  le  conseguenze  dell'infortunio,  e'  obbligato  a darne
notizia all'istituto assicuratore entro ventiquattro ore.
                               Art. 2.
    1.   Quando   l'assicurato   abbia   trascurato   di  ottemperare
all'obbligo   di  cui  all'art.  241  testo  unico  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed il datore di
lavoro,  non  essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio,
non  abbia  fatto  la  denuncia nei termini di cui all'art. 1, non e'
corrisposta  indennita'  per  i giorni antecedenti a quello in cui il
datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
                               Art. 3.
    1.  Il  datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni
dalla  data  di  acquisizione  del  certificato  medico, dare notizia
all'autorita' di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che
abbia  per  conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di
tre  giorni.  La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica
sicurezza del comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio
e'  avvenuto  in  viaggio  e  in territorio straniero, la denuncia e'
fatta all'autorita' di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione e'
compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
    2.  Gli  uffici  ai  quali  e'  presentata  la  denuncia, debbono
rilasciarne  ricevuta  e  debbono  tenere  l'elenco  degli  infortuni
denunciati.
    3. La denuncia deve indicare:
      a) il  nome  e  il  cognome,  la ditta, ragione o denominazione
sociale del datore di lavoro;
      b) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio;
      c) la  natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e
le   circostanze   nelle  quali  esso  si  e'  verificato,  anche  in
riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e prevenzione;
      d) il  nome  e il cognome, l'eta', la residenza e l'occupazione
abituale della persona rimasta lesa;
      e) lo   stato   di   quest'ultima,   le  conseguenze  probabili
dell'infortunio  e  il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito
definitivo;
      f) il   nome,   il   cognome   e   l'indirizzo   dei  testimoni
dell'infortunio.
    4.  La  denuncia  deve  essere  fatta  secondo il modulo previsto
dall'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
    5. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori
agricoli  autonomi,  sia  per  il  proprio  infortunio  che  per  gli
infortuni  occorsi  agli appartenenti al nucleo familiare costituente
la forza lavoro.
    6.  Nel  caso  d'infortunio  sul  lavoro  del lavoratore agricolo
autonomo,  ove questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla
prescritta  denuncia  d'infortunio,  il sanitario che abbia per primo
constatato  le  conseguenze  dell'infortunio  e'  obbligato  a  darne
notizia,  entro ventiquattro ore, all'autorita' di pubblica sicurezza
se  l'infortunio  e'  seguito  da  morte o da lesioni tali da doverne
prevedere  la  morte o da una inabilita' assoluta al lavoro superiore
ai trenta giorni.
                               Art. 4.
    1.  La  denuncia  delle  malattie  professionali nell'agricoltura
resta  disciplinata  dalle  norme contenute nel titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
    La presente deliberazione sara' inviata al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  per  l'emanazione del relativo decreto, a
norma di legge.
                                                Il presidente: Billia
Il segretario: Chiavarelli