(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  12
                        novembre 2001, n. 402 
 
    All'articolo 1, comma 1: 
    all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite
dalle seguenti: ", le Aziende  ospedaliere,  le  residenze  sanitarie
assistenziali e le case di riposo"; 
    alla lettera a), dopo le parole: "il  rapporto  di  lavoro"  sono
inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni  nel  rispetto  della
procedura  di  cui  all'articolo  24  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001"; 
    alla lettera  b),  le  parole:  "dall'articolo  17  del  CCNL  1ยบ
settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001". 
    All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non  oltre
il 31 dicembre 2003,  anche  agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico nei limiti delle risorse  finanziarie  connesse
alle   corrispondenti   vacanze   di   organico   ricomprese    nella
programmazione triennale  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". 
    All'articolo 1, comma 2: 
    dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione,"  sono  inserite
le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e le case di riposo,"; 
    dopo  le  parole:  "infermieri  dipendenti"  sono   inserite   le
seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda"; 
    le  parole:  "sono  assimilabili,  ai   soli   fini   fiscali   e
contributivi,    alla    libera    professione     ancorche'     resa
all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle  seguenti:
"sono  rese  in  regime  libero  professionale  e  sono   assimilate,
ancorche'  rese  all'amministrazione  di  appartenenza,   al   lavoro
subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi
e i contributi versati all'INAIL". 
    All'articolo 1, comma 3, dopo le parole:  "gli  infermieri"  sono
inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica". 
    All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7.   Il   Ministro   della   salute,   sentito    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  individua,  con
proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le figure di operatori  professionali  dell'area
sanitaria, fatte salve le competenze gia' attribuite alle professioni
sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio  1999,  n.  42,  e  10
agosto 2000, n. 251, nonche', di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria ad alta integrazione  sanitaria  che  possono  essere
formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso  decreto  sono
stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di  addestramento
pratico, nonche' i principi per  la  composizione  della  commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame  finale  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica". 
    All'articolo  1,   comma   8,   secondo   periodo,   la   parola:
"autonomamente" e' soppressa. 
    All'articolo   1,   comma   9,   dopo   le    parole:    "Scienze
infermieristiche" sono inserite le  seguenti:  "e  delle  professioni
sanitarie". 
    All'articolo 1, comma 10, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla  normativa  precedente,
dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui  alle  leggi  26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto  2000,  n.  251,  e  i  diplomi  di
assistente sociale sono validi  ai  fini  dell'accesso  ai  corsi  di
laurea specialistica, ai master ed agli  altri  corsi  di  formazione
post-base di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,  attivati
dalle universita'". 
    All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
    "10-bis.  Le  Aziende  unita'  sanitarie   locali,   le   Aziende
ospedaliere, le altre  istituzioni  e  enti  che  svolgono  attivita'
sanitarie e  socio-sanitarie  possono  assumere  personale  sanitario
diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi  dell'Unione
europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1. 
    10-ter. Il Ministro della salute puo' autorizzare  le  regioni  a
compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del  decreto
ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per  l'esercizio
in Italia della specifica professione". 
    All'articolo 1, nella  rubrica,  la  parola:  "professionali"  e'
soppressa. 
    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 1-bis. - (Modifica  al  decreto  legislativo  19  settembre
1994, n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera  d),  numero  1),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o
in clinica del lavoro" sono inserite le  seguenti:  "o  in  igiene  e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni". 
    Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province  autonome
di Trento e di Bolzano) - 1. Le  disposizioni  del  presente  decreto
sono applicabili alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".