(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49 
   All'articolo 1: 
   al comma 1, sono  aggiunte,  infine,  le  parole:  ",  alle  quali
spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del
regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni"; 
   al comma 2, la parola: "AGEA" e' sostituita dalle seguenti: 
   "Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)", dopo la parola:
"compete" e' inserita la seguente: "unicamente",  le  parole:  "degli
articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo  3"  e
le parole: "di cui agli  articoli  9  e  11"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8"; 
   al comma 4, il primo periodo e' soppresso; 
   al  comma  5,  le  parole  da:  "I  produttori"  fino  a:   "dagli
acquirenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Tutti  i   soggetti
componenti la filiera lattiero-casearia" e le parole: ",  nell'ambito
delle proprie competenze, degli organismi di cui  al  comma  4"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nell'esercizio   delle   funzioni   di
controllo di cui al presente decreto"; 
   al comma 6, le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001
" sono sostituite dalle seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo  4",  le
parole: "tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle
province autonome ai sensi della normativa vigente"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei produttori, riconosciute ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228", le parole: "decreto  legislativo
16 giugno 2000, n. 188"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "I dati comunicati dalle regioni e  dalle  province
autonome  tramite  il  SIAN  fanno  fede  ad  ogni  effetto  per  gli
adempimenti  a  carico  degli  acquirenti,  previsti   dal   presente
decreto"; 
   al comma 7, le parole: "sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano" sono sostitute dalle  seguenti:  "sentite  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  competenti   Commissioni
parlamentari" e le parole: "di cui al comma 6" sono sostituite  dalle
seguenti: "delle disposizioni del presente decreto"; 
   al comma 8, le parole da: ", con esclusione" fino  alla  fine  del
comma sono soppresse; 
   al comma  9,  dopo  la  parola:  "supplementare"  e'  inserita  la
seguente: "dovuto"  e  la  parola:  "sanzioni"  e'  sostituita  dalla
seguente: " misure". 
   All'articolo 2: 
   al comma 1, dopo le parole: "somma della quota A e della  quota  B
di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre  1992,  n.  468,"  sono
inserite le seguenti: "considerando le riduzioni apportate  ai  sensi
del  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e"; 
   il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
   " 2. E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote,  nel
quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali
di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette. 
   2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le
regioni  e  le  province  autonome  aggiornano   e   determinano   il
quantitativo  individuale  di  riferimento  di  ciascun   produttore,
iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e  ne  danno
comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in
due  copie,  una  delle  quali  recante  l'indicazione:  "copia   per
l'acquirente". 
   2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di  riferimento
spetta al produttore nella sua qualita'  di  conduttore  dell'azienda
agricola.  Alla  scadenza  del  contratto   agrario   il   produttore
concessionario ha la disponibilita' del quantitativo  individuale  di
riferimento". 
   All'articolo 3: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1.  In  conformita'  all'articolo  5,  paragrafi  2  e   3,   del
regolamento  (CEE)  n.  3950/92,  nel   caso   in   un   periodo   di
contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70  per  cento
del proprio quantitativo di  riferimento  individuale,  decade  dalla
titolarita' del  quantitativo  non  utilizzato.  Sono  esclusi  dalla
decadenza della titolarita' della quota i produttori per i  quali  le
regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di
una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui
all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo  di
commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le  regioni  e  le
province autonome comunicano ai produttori interessati  la  decadenza
della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con
il decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  sono  stabilite  le
disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la  dettagliata
defnizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione  in
affitto  temporaneo  delle  quote  in  corso  di  periodo,   di   cui
all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota"; 
   al comma 2, dopo le parole: "regolamento (CE) n.  1257/1999"  sono
inserite le seguenti: "e nel territorio  delle  regioni  insulari"  e
sono aggiunte,  infine,  le  parole:  ",  le  quali  provvedono  alla
riassegnazione  ad  aziende  ubicate  nelle  zone   di   montagna   o
svantaggiate"; 
   il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
   "4.  Le  regioni  e   le   province   autonome   provvedono   alla
riassegnazione  dei  relativi  quantitativi   secondo   le   seguenti
priorita': 
   a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B"  ai
sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994,  n.  727,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,  nei  limiti  del
quantitativo ridotto; 
   b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota; 
   c) i quantitativi residui sono assegnati  sulla  base  di  criteri
oggettivi autonomamente determinati dalle regioni  e  dalle  province
autonome,  che  assicurino  anche  il  mantenimento   diffuso   delle
strutture produttive esistenti sul  territorio  con  la  fnalita'  di
riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione. 
   4-bis. 1n nessun caso possono beneficiare  delle  assegnazioni  di
cui al comma 4 i produttori che, a  partire  dal  periodo  1995-1996,
abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore
a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di  riferimento  di
cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni  del  presente
comma gli affitti in corso di annata". 
   All'articolo 4: 
   al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "  Le
regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e  provvedono,
prima  dell'avvio  di  ogni  campagna  di  commercializzazione,  alla
pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti; 
   al comma 2, le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3"
sono soppresse; 
   al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "15  giorni"  sono
inserite le seguenti: "dalla notifica"; al terzo periodo, le  parole:
"dalla regione competente" sono sostituite.  dalle  seguenti:  "dalla
regione o dalla provincia autonoma competente"; al quarto periodo, le
parole:  "novantesimo  giorno"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"quarantacinquesimo giorno"; 
   al comma 4, le parole da: "; l'importo di tale" fino alla fine del
comma sono soppresse. 
   All'articolo 5: 
   al comma 1, primo periodo, le parole: " articolo 14, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: " articolo 14, paragrafo  2";  al  secondo
periodo, le parole: "n.3950/1992" sono sostituite dalle seguenti: "n. 
3950/92" e al medesimo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  parole",
tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di  periodo";  al
terzo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 14, comma  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3" e
al  medesimo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,   le   parole:   ",
limitatamente ai soli quantitativi di latte"; 
   al comma 2, le parole: "fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
13" sono sostituite dalle  seguenti:  "fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 10, commi da 27 a 32"; 
   al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
i relativi parametri per il  corretto  confronto  con  il  numero  di
vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina"; 
   al comma 4, dopo le  parole:  "  della  quota"  sono  inserite  le
seguenti: "attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di
cui all'articolo 2, comma 2-bis" e le  parole:  "n.  3950/1992"  sono
sostituite dalle seguenti: "n. 3950/92"; 
   al comma 5, la parola: "commisurata" e' sostituita dalla seguente:
"pari" e le parole: " comunque non  inferiore  a  euro  5.000  e  non
superiore a euro 50.000," sono soppresse; 
   al comma 6, primo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:
"esigibile a prima e semplice richiesta". 
   All'articolo 6: il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di
cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento  (CE)  n.  1392/2001
viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma  1.  Entro  il  successivo  31
maggio gli  acquirenti  trasmettono  altresi'  alle  regioni  e  alle
province   autonome   una   dichiarazione,   firmata    dal    legale
rappresentante,  corredata  di  allegati  controfirmati  da   ciascun
produttore  conferente,  che   deve   indicare   sotto   la   propria
responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute  in  azienda
nel periodo"; 
   al  comma  3,  le  parole:	"al  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'articolo 5,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1392/2001"; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al
comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo  del
prelievo  supplementare  calcolato  sulla   differenza,   in   valore
assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potra' essere  di
importo inferiore a 1.000 euro.  In  caso  di  mancato  rispetto  del
termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica  una
sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo". 
   All'articolo 7: 
   al comma 1, primo periodo, le parole: "ed alla regione o provincia
autonoma" sono soppresse e dopo le parole: "apposita dichiarazione di
pluralita'" sono inserite le seguenti: ", inviata anche alla  regione
o alla provincia autonoma,"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede,  ove  dovuto,
al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del
produttore inadempiente, con le modalita' previste dall'articolo 1". 
   All'articolo 8: 
   al comma 1, la parola: "commisurata" e' sostituita dalla seguente:
"pari"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Il mancato rispetto  degli  obblighi  o  dei  termini  di  cui
all'articolo 14 del regolamento (CE)  n.  1392/2001  da  parte  degli
acquirenti comporta l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantita' di  prodotto
interessato dall'irregolarita', e comunque non inferiore a 1.000 euro
e  non  superiore  a  100.000  euro,  fermo  restando  l'obbligo  del
versamento del prelievo supplementare"; 
   al comma 4, le parole: "ai sensi dell'articolo 14, comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5" e
le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro". 
   All'articolo 9: 
   al comma 2, le parole: "Il 10 per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "  Il  5  per  cento",  le  parole:  "n.  3950/1992"  sono
sostituite dalle seguenti: "n. 3950/92" e dopo le parole: "le regioni
e le province autonome" sono inserite le seguenti: "di  Trento  e  di
Bolzano"; 
   al comma 3, alinea, le  parole:  "assoggettati  a  prelievo"  sono
sostituite dalle seguenti: "che hanno versato il prelievo"; 
   al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
   "c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad  un  provvedimento
emesso  dall'autorita'  sanitaria   competente,   il   blocco   della
movimentazione  degli  animali,  in  aree  interessate  da   malattie
infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un  periodo
di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati  costretti
a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del  20  per
cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le  regioni  e  le
province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del  periodo
successivo  l'elenco  delle  aziende  interessate  ai   provvedimenti
riguardanti  il  blocco  della  movimentazione,  nonche'  i  relativi
termini di decorrenza; 
   al comma 4, alinea, dopo le parole: "produttori titolari di quota"
sono inserite le seguenti: "che hanno versato il prelievo"; al  comma
4, lettera a), le parole: ", comma 3" sono soppresse; 
   al comma 5,  dopo  le  parole:  "comunica  agli  acquirenti"  sono
inserite le seguenti: ", alle regioni e  alle  province  autonome"  e
dopo le parole: "eventuali importi di prelievo dovuti" sono  inserite
le seguenti: "e non versati"; 
   al comma  6,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  dandone
comunicazione alle regioni e alle province autonome; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al
comma 6 da  parte  degli  acquirenti  comporta  l'applicazione  delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 5,  comma  5.  Nel  caso  di
ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento". 
   All'articolo 10: alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  parole:
"Vendite  dirette.  Vendite  e  affitti  di  quota.  Mutamenti  nella
conduzione  delle  aziende.  Misure  per  la  ristrutturazione  della
produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi  due  periodi  di
applicazione. Periodi pregressi.  Responsabilita'  finanziaria  delle
regioni e delle province autonome. Vigilanza  e  potere  sostitutivo.
Disposizioni attuative e abrogazioni"; al comma 1, le parole: "da una
distinta latte redatta secondo le modalita' previste" sono sostituite
dalle seguenti: " da specifica documentazione di  accompagnamento  ai
sensi di quanto previsto" e dopo le parole:  "dal  produttore,"  sono
inserite le seguenti: "o da un  suo  delegato  secondo  le  modalita'
definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7,"; i commi 2 e  3
sono sostituiti dai seguenti: 
   "2. Per il riscontro dei quantitativi di  latte  trasportato,  gli
organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti  di
latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il  percorso
e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione
del latte stesso. 
   3.   Il   trasportatore   che   sia   trovato   sprovvisto   della
documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con  la  stessa
priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo
1, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro  a
10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge. 
   4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette  sono
tenuti  a  trasmettere  alla  regione  o  alla   provincia   autonoma
competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e
secondo le modalita' previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e  2,  del
regolamento (CE), n. 1392/2001. L'obbligo  di  trasmissione  sussiste
anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari. 
   5. Il mancato rispetto  del  termine  stabilito  dall'articolo  6,
paragrafo   2,   del   regolamento   (CE)   n.   1392/2001   comporta
l'applicazione a carico dei produttori,  da  parte  delle  regioni  e
delle  province  autonome,  delle  procedure  e   sanzioni   previste
dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo  regolamento  (CE)  n.
1392/2001. 
   6. Il latte  o  equivalente  latte  indicato  nelle  dichiarazioni
pervenute successivamente al 30 giugno e' integralmente  assoggettato
a prelievo supplementare per la parte eccedente la  quota,  anche  in
caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale
"vendite dirette"; in  tale  caso  le  somme  corrispondenti  saranno
utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2. 
   7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera,
le  regioni  o  le  province  autonome,  accertato  il   quantitativo
effettivamente venduto,  applicano  una  sanzione  pari  al  prelievo
supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in
piu'  o  in  meno,  fermo  restando   il   pagamento   del   prelievo
supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. 
   8.  In  caso  di  esubero  delle  vendite  dirette   rispetto   al
quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato  all'Italia,
l'AGEA, entro il 31 luglio di  ogni  anno,  esegue  la  compensazione
nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente,  dei
produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle  zone  di  cui
agli  articoli  18  e  19  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999   e,
successivamente, di tutti gli altri  produttori  titolari  di  quota;
entro  lo  stesso  termine  provvede  a  comunicare   ai   produttori
interessati i quantitativi non compensati. 
   9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del  regolamento  (CE)
n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel conto corrente di
cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare  di
cui al comma 8. In caso  di  inadempienza  si  applica  una  sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non  superiore  a  10.000
euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare. 
   10. In conformita' all'articolo 8,  lettera  d),  del  regolamento
(CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n.  1256/1999,
e'  consentito  il  trasferimento  di  quantitativi  di   riferimento
separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate  in  regioni  e
province autonome diverse. 
   11. I quantitativi di riferimento  assegnati  ad  aziende  ubicate
nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del  regolamento  (CE)  n.
1257/1999,  possono  essere  trasferiti  esclusivamente  ad   aziende
anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali  trasferimenti  non  si
applica la limitazione di cui al comma 13. 
   12. I quantitativi di riferimento  assegnati  ad  aziende  ubicate
nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento  (CE)
n. 1257/1999, possono essere  trasferiti  esclusivamente  ad  aziende
ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti  non  si
applica la limitazione di cui al comma 13. 
   13. Il trasferimento di quantitativi di  riferimento  tra  aziende
ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il
limite massimo del 70  per  cento  del  quantitativo  di  riferimento
dell'azienda  cedente  riferito  al  periodo  di  commercializzazione
2003-2004. Per  le  aziende  ubicate  nel  territorio  delle  regioni
insulari  il  trasferimento  di  quantitativi  di  riferimento  fuori
regione e' consentito entro il limite massimo del 50  per  cento  del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al  periodo
di commercializzazione 2003-2004. 
   14. Ai  soci  di  cooperative  di  lavorazione,  trasformazione  e
raccolta di latte e successivamente  ai  soci  di  organizzazioni  di
produttori riconosciute ai sensi del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228, e' attribuito il diritto di  prelazione  per  le  quote
poste in vendita da altri  soci  della  stessa  cooperativa  o  della
stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7. 
   15. In conformita' all'articolo 6, paragrafo  1,  del  regolamento
(CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n.  1256/1999,
e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota
non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al
periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle  province
autonome per le relative verifiche, purche' il  contratto  intervenga
tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel
corso del periodo. 
   16. L'atto attestante il trasferimento di quota di  cui  ai  commi
10, 15 e 18 deve essere  convalidato  e  registrato  nel  SIAN  dalla
regione o dalla provincia autonoma del produttore che  acquisisce  il
quantitativo in questione. 
   17. In deroga a quanto previsto dal comma 13,  attraverso  accordi
tra  regioni  o  province  autonome,  puo'   essere   consentito   il
trasferimento dell'intero quantitativo posseduto. 
   18.  Qualsiasi  atto  o  fatto  che  produce  un  mutamento  nella
conduzione  di  un'azienda  titolare  di  quota  ha  efficacia,   con
riferimento alla titolarita' della  quota,  decorsi  quindici  giorni
dalla data di comunicazione della variazione stessa  alla  regione  o
alla provincia autonoma competente. 
   19. I contratti di affitto  di  azienda,  comodato  di  azienda  o
qualsiasi altro contratto  a  tempo  determinato,  ad  esclusione  di
quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai  fini  del  regime
delle quote latte, devono avere una durata  non  inferiore  a  dodici
mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo  di
commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto
ha effcacia sulla titolarita' della quota a partire  dal  periodo  di
commercializzazione  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla  provincia
autonoma competente. 
   20. Al fine  di  favorire  la  ristrutturazione  della  produzione
lattiera e il rientro della produzione nei  limiti  del  quantitativo
nazionale  garantito,  anche  per  favorire  la   definizione   della
regolazione debitoria, e' attivato un programma di  abbandono  totale
ai sensi dell'articolo  8,  lettera  a),  del  regolamento  (CEE)  n.
3950/92. I quantitativi  di  riferimento  di  cui  sono  titolari  le
aziende che accedono al programma  di  abbandono  confluiscono  nella
riserva nazionale e sono ripartiti  tra  le  regioni  e  le  province
autonome con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, per  essere
riassegnati ai sensi dell'articolo 8,  lettera  b),  del  regolamento
(CEE) n. 3950/92, in conformita'  al  comma  4  dell'articolo  3  con
esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in  tutto
o in parte la propria  quota  conseguendo  nel  contempo  un  esubero
produttivo. I quantitativi eventualmente non  riassegnati  da  una  o
piu'  regioni  entro  novanta  giorni  dalla  data  di   ripartizione
confluiscono nella riserva nazionale  per  essere  ripartiti  tra  le
altre regioni o province  autonome  in  proporzione  ai  quantitativi
prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il  programma
di abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita'  definite  con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  sentite  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  competenti   Commissioni
parlamentari. 
   21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche
che aderiscono al programma di  abbandono  di  cui  al  comma  20  in
aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte
non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone,  incentivando
marchi di qualita'  e  introducendo  sistemi  di  tracciabilita',  e'
definito un apposito regime di aiuti, attuato  dall'AGEA  secondo  le
modalita' definite con decreto dei Ministro delle politiche  agricole
e forestali, da emanare entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sentite la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti  comunitari
in materia di aiuti di  Stato  e  con  i  piani  di  sviluppo  rurale
regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999. 
   22. Gli aumenti da  parte  dell'Unione  europea  del  quantitativo
nazionale garantito sono ripartiti con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  tra  le  regioni  e  le  province  autonome  in  misura
proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in  esubero  negli
ultimi due  periodi  contabilizzati,  per  essere  assegnati  con  le
seguenti priorita', con esclusione dei produttori che hanno ceduto  a
titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota: 
   a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B"  ai
sensi del decretolegge 23 dicembre  1994,  n.  727,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,  nei  limiti  del
quantitativo ridotto; 
   b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota; 
   c) i quantitativi residui sono assegnati  sulla  base  di  criteri
oggettivi autonomamente determinati dalle regioni  e  dalle  province
autonome, che assicurino  il  mantenimento  diffuso  delle  strutture
produttive  esistenti  sul  territorio  anche  con  la  finalita'  di
riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione. 
   23. La quota "B" ridotta ai sensi del  decreto-legge  23  dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
1995, n. 46, di cui al presente articolo, e' calcolata al netto delle
assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi  dell'articolo
1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1999,  n.  118;  la   quota
riattribuita  in  applicazione   del   presente   articolo   comporta
corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta. 
   24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22  i
produttori titolari di  quota  che  si  pongono  in  regola  con  gli
obblighi  di  versamento  del  prelievo  supplementare  di   cui   al
regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle
ulteriori forme previste dal presente decreto. 
   25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari  a
20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede  mediante  riduzione,
per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per  l'anno  2003
di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per  15
milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di  cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999  come  da  ultimo
ridefinite  dalla  legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   26. Ad ulteriore copertura  degli  impegni  finanziari,  derivanti
dalle conclusioni comuni del Consiglio e  della  Commissione  europea
del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni,  per  quanto
attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo
1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'AGEA  dell'importo  di
517 milioni  di  euro  per  l'anno  2003  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
   27.  Al  fine  di  consentire  la  graduale   applicazione   delle
disposizioni di cui  all'articolo  5,  in  relazione  al  progressivo
riequilibrio tra quota assegnata  e  produzione  conseguita  da  ogni
produttore titolare di quota, nei primi due periodi  di  applicazione
del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione  di
cui  all'articolo  9,  comma  4,  e  i  versamenti  mensili  di   cui
all'articolo 5, comma 2,  vengono  eseguiti  dagli  acquirenti  nelle
seguenti percentuali: 
   a) per i produttori titolari di quota con  aziende  ubicate  nelle
zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n.  1257/1999,
nella misura del 5 per cento per il primo periodo di  applicazione  e
del 10 per cento per il secondo periodo; 
   b) per i produttori gia' titolari di quota "B"  ridotta  ai  sensi
dell'articolo  2  del  decreto-legge  23  dicembre  1994,   n.   727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,  n.  46,
nella misura del 5 per cento per il primo periodo di  applicazione  e
del 10 per cento nel secondo  periodo,  nei  limiti  della  riduzione
subita al netto delle assegnazioni regionali  integrative  effettuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo  1999,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,  n.
118, e ai sensi dell'articolo 3; 
   c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento. 
   28. L'AGEA, nei primi due periodi  di  applicazione  del  presente
decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di
cui  all'articolo  9  considera  versate  e   pertanto   oggetto   di
restituzione   le   somme   trattenute   corrispondenti   all'esubero
produttivo; il singolo produttore  puo'  accedere  alla  restituzione
solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo  di  cui
al comma 27. 
   29. Nei soli  primi  due  periodi  di  applicazione  del  presente
decreto gli acquirenti,  in  luogo  della  materiale  trattenuta  del
prelievo non versato ai sensi dei comma 27, possono avvalersi di  una
idonea  garanzia  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  12  marzo   2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002. 
   30. II Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
dell'emergenza derivante dalla  epizoozia  denominata  "blue  tongue"
provvede,  in  via  transitoria  e  ai  fini   della   tutela   degli
allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera
c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003. 
   31. Per la prima campagna di applicazione  del  presente  decreto,
gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre,  una  dichiarazione
riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore;  dal
1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5. 
   32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei  termini  di  cui  ai
commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti  comporta  l'applicazione
delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5.  Nel  caso
di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento. 
   33.  Per  il   periodo   di   commercializzazione   2003-2004   le
comunicazioni regionali gia' effettuate sono  valide  ai  fini  della
determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2. 
   34. I produttori di latte, relativamente agli importi  imputati  e
non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di
commercializzazione compresi tra  gli  anni  1995-1996  e  2001-2002,
versano  l'importo  complessivamente  dovuto,  senza  interessi.   Il
versamento puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo  non
superiore a trenta anni. 
   35. Le somme  versate  dai  produttori  di  latte  affluiscono  ad
apposito capitolo di entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere
successivamente riassegnate allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ai  fini  della   copertura   delle
anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   36. I produttori interessati aderiscono al versamento  rateale  di
cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma
di appartenenza,  con  la  quale  esprimono  altresi'  l'accettazione
espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni
azione giudiziaria eventualmente proposta a tale  riguardo,  pendente
innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari. 
   37. Sono esclusi dal versamento rateale  di  cui  al  comma  34  i
produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento  del
prelievo  supplementare  per   i   periodi   di   commercializzazione
successivi  al  2001-2002,  salvo  diverse   disposizioni   stabilite
dall'Unione europea. 
   38. Gli acquirenti, entro trenta  giorni  dalla  presentazione  da
parte    dell'interessato    della     documentazione     comprovante
l'accettazione da parte della  regione  o  della  provincia  autonoma
della  richiesta  di   rateizzazione,   restituiscono   gli   importi
trattenuti ovvero svincolano le garanzie,  relativamente  a  tutti  i
periodi di cui al comma 34. 
   39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato  entro
sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui  ai
commi da 34 a 39, sono definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
predette disposizioni, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  35
relativamente al decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze. 
   40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a  39  e'
subordinata al conseguimento di un  preventivo  atto  di  assenso  da
parte dei competenti organi comunitari. 
   41. In ipotesi di  correzioni  finanziarie  da  parte  dell'Unione
europea in materia di quote latte,  il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  promuove  i  provvedimenti
necessari per l'attribuzione agli organismi competenti  dei  relativi
oneri. 
   42. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  essere
nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo' avvalersi
di uno o piu' sub-commissari, per assicurare  il  monitoraggio  e  la
vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi  primi  due
periodi di attuazione. 
   43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del
proprio mandato  puo'  esercitare,  nel  rispetto  del  principio  di
sussidiarieta' e del principio di  leale  collaborazione,  il  potere
sostitutivo  nei  confronti  delle  amministrazioni   pubbliche   cui
competono gli adempimenti previsti dal presente decreto,  secondo  le
modalita' di cui al comma 44. 
   44. In caso di inadempienze relative all'attuazione  del  presente
decreto,  il  Commissario  invita  l'amministrazione  competente   ad
adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida,
i  provvedimenti  dovuti.  Decorso  inutilmente   tale   termine   il
Commissario,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei   ministri,
esercita il potere sostitutivo. 
   45. Agli oneri derivanti dal  comma  42  si  provvede  nell'ambito
degli ordinari stanziamenti recati  dallo  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  e   forestali.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   46. Le disposizioni contenute nel presente decreto  si  applicano,
ove non diversamente ed espressamente specificato,  a  decorrere  dal
primo periodo di commercializzazione successivo alla data di  entrata
in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi
ai   periodi   precedenti   sono   regolamentati   dalla    normativa
precedentemente in vigore. 
   47. Sono abrogati a decorrere dal primo  periodo  di  applicazione
del presente decreto,  come  individuato  dal  presente  articolo,  i
provvedimenti e le leggi di seguito elencati: 
   a) legge 26 novembre 1992, n. 468; , 
   b) decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1993,  n.
569; 
   c) decreto del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali 27 dicembre 1994, n. 762; 
   d)  articolo  2  del  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46; 
   e) decreto del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14 dicembre 1995; 
   f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642; 
   g)  articolo  11  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; 
   h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23  dicembre  1996,
n. 662; 
   i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1  del
decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1997, n. 81; 
   l) decreto del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  115
del 20 maggio 1997; 
   m)  decreto-legge  7  maggio  1997,  n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n, 204; 
   n)  decreto-legge  1°  dicembre  1997,  n.  411,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5; 
   o) decreto del Ministro per  le  politiche  agricole  17  febbraio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998; 
   p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998; 
   q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15  giugno  1998,
n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,  n.
276; 
   r)  decreto-legge  1°  marzo  1999,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; 
   s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio  1999,
n. 159; 
   t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio  1999,
n. 309; 
   u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto  1999,
n. 310; 
   v)  decreto-legge  4  febbraio  2000,  n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79; 
   z) articolo  8  del  decreto-legge  30  settembre  2000,  n.  268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354; 
   aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  19
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2001; 
   bb) articolo 3 del decreto dei Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57
del 10 marzo 2003. 
   48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano  le  disposizioni  del  regolamento  (CEE)  n.  3950/92,  e
successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001". 
   Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi.