(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                                            (articolo 6, commi 1 e 2) 
 
REQUISITI  RELATIVI  AL  CENTRO  DI  RACCOLTA   E   ALL'IMPIANTO   DI
                  TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO 
 
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento. 
  1.1. Al fine del  rilascio  dell'autorizzazione  agli  impianti  di
trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente
tiene  conto   dei   seguenti   principi   generali   relativi   alla
localizzazione degli stessi impianti: 
    1.1.1. Il centro di raccolta  e  l'impianto  di  trattamento  non
devono ricadere: 
      a)  in  aree  individuate  nei  piani  di  bacino,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 
183, e successive modifiche; 
      b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e  successive
modificazioni, fatto salvo  il  caso  in  cui  la  localizzazione  e'
consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o  della
valutazione di incidenza, effettuate ai  sensi  dell'articolo  5  del
medesimo decreto; 
      c)  in  aree  naturali  protette   sottoposte   a   misure   di
salvaguardia ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3,  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; 
      d) in aree site nelle zone di  rispetto  di  cui  all'art.  21,
comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche; 
      e) nei territori sottoposti a vincolo  paesaggistico  ai  sensi
del decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  e  successive
modifiche,  salvo  specifica  autorizzazione  regionale,   ai   sensi
dell'articolo 151 del citato decreto. 
    1.1.2. Il centro di raccolta  e  l'impianto  di  trattamento  non
devono essere ubicati in aree esondabili, instabili  e  alluvionabili
comprese  nelle  fasce  A  e  B  individuate  nei  piani  di  assetto
idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989. 
    1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni
locali di  accettabilita'  dell'impianto  in  relazione  ai  seguenti
parametri: 
      a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro  abitato
si intende  un  insieme  di  edifici  costituenti  un  raggruppamento
continuo,  ancorche'  intervallato  da  strade,  piazze,  giardini  o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada; 
      b)  presenza  di  beni  storici,  artistici,   archeologici   e
paleontologici. 
    1.1.4. Nell'individuazione dei siti  idonei  alla  localizzazione
sono da privilegiare: 
      1) le aree industriali dismesse; 
      2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 
      3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali. 
    1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di
raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree  non  idonee,
individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione. 
    1.3.  L'area  prescelta  per  la  localizzazione  del  centro  di
raccolta e dell'impianto di trattamento  deve  essere  servita  dalla
rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da
parte di automezzi pesanti. 
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento. 
  2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono  dotati
di: 
    a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di  sistemi
di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio; 
    b) adeguata viabilita'  interna  per  un'agevole  movimentazione,
anche in caso di incidenti; 
    c) sistemi di convogliamento delle  acque  meteoriche  dotati  di
pozzetti per il drenaggio, vasche  di  raccolta  e  di  decantazione,
muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati; 
    d) adeguato sistema di raccolta  e  di  trattamento  dei  reflui,
conformemente a quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia
ambientale e sanitaria; 
    e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento  dei
liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la  neutralizzazione
di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; 
    f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro. 
  2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire: 
    a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e  lo  stoccaggio  su
superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli; 
    b) lo stoccaggio  degli  accumulatori  in  appositi  contenitori,
effettuando, sul posto o altrove, la  neutralizzazione  elettrolitica
dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti  policlorobifenili
o policlorotrifenili; 
    c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi,  dei  liquidi  e
dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso,  quali  carburante,  olio
motore, olio del cambio, olio  della  trasmissione,  olio  idraulico,
liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni,  acidi  degli
accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi  o
liquidi contenuti nel veicolo fuori uso; 
    d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso. 
  2.3. Al fine di minimizzare l'impatto  visivo  dell'impianto  e  la
rumorosita' verso l'esterno, il  centro  di  raccolta  e'  dotato  di
adeguata barriera esterna di protezione  ambientale,  realizzata  con
siepi o alberature o schermi mobili. 
  2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la  manutenzione
nel tempo della barriera di protezione ambientale. 
3. Organizzazione del centro di raccolta. 
  3.1. Il centro  di  raccolta  e'  organizzato,  in  relazione  alle
attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori
corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi  di  gestione
del veicolo fuori uso: 
    a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori  uso
prima del trattamento; 
    b) settore di trattamento del veicolo fuori uso; 
    c) settore di deposito delle parti di ricambio; 
    d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di  riduzione
volumetrica; 
    e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; 
    f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili; 
    g) settore di deposito dei veicoli trattati. 
  3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei
veicoli fuori uso prima del  trattamento  possono  essere  utilizzati
indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle  seguenti
condizioni: 
    a) i veicoli devono essere tenuti separati; 
    b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di
impermeabilita' e di resistenza. 
  3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, il settore  destinato  al  deposito  dei
veicoli   trattati   non   presenti   idonee    caratteristiche    di
impermeabilita' e di resistenza non  puo'  essere  utilizzato,  nelle
more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15,  comma
1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare. 
  3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono  avere  un'area  adeguata
allo svolgimento delle  operazioni  da  effettuarvi  e  devono  avere
superfici  impermeabili,  costruite  con  materiali  resistenti  alle
sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori  devono  essere
dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita
di decantatori con separatori per oli. 
  3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di  ricambio  e
di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita
copertura. 
4. Criteri per lo stoccaggio. 
  4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le  vasche
ed  i  bacini  utilizzati  per  lo  stoccaggio  dei  rifiuti,  devono
possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza,  in  relazione   alle
proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche  di  pericolosita'
dei rifiuti stessi. 
  4.2. I contenitori o  i  serbatoi  fissi  o  mobili  devono  essere
provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi  atti
ad  effettuare,  in  condizioni  di  sicurezza,  le   operazioni   di
riempimento, di travaso e di svuotamento. 
  4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il  carico
e lo scarico  dei  rifiuti  liquidi  contenuti  nelle  cisterne  sono
mantenuti in perfetta efficienza,  al  fine  di  evitare  dispersioni
nell'ambiente. 
  4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un  volume  residuo
di  sicurezza  pari  al  10%  ed   essere   dotato   di   dispositivo
antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di  indicatore  di
livello. 
  4.5. Qualora  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  pericolosi  e'
effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di  un
bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure,
nel caso che nello  stesso  bacino  di  contenimento  vi  siano  piu'
serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e,  in
ogni  caso,  non  inferiore  al  volume  del  serbatoio  di  maggiore
capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita
etichettatura, con l'indicazione del rifiuto  stoccato  conformemente
alle  norme  vigenti  in  materia  di   etichettatura   di   sostanze
pericolose. 
  4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori  e'  effettuato  in  appositi
contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi
che possono fuoriuscire dalle batterie stesse  e  che  devono  essere
neutralizzati in loco. 
  4.7. La gestione del CFC e  degli  HCF  avviene  in  conformita'  a
quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale   20   settembre   2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  2
ottobre 2002, n. 231. 
  4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate  le  norme
che disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in  essi
contenute. 
  4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti  cumuli  devono
essere realizzati su basamenti  impermeabili  resistenti  all'attacco
chimico dei rifiuti, che permettono la separazione  dei  rifiuti  dal
suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare
gli  eventuali  liquidi  in  apposite  canalette  e  in  pozzetti  di
raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve  avvenire  in  aree
confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo  di
appositi sistemi di copertura. 
  4.10. Lo stoccaggio degli oli  usati  e'  realizzato  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale  16  maggio
1996, n. 392. I pezzi  smontati  contaminati  da  oli  devono  essere
stoccati su basamenti impermeabili. 
  4.11.  I  recipienti,  fissi  o  mobili,   utilizzati   all'interno
dell'impianto di trattamento e non destinati  ad  essere  reimpiegati
per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti  di
bonifica  idonei  a  consentire   le   nuove   utilizzazioni.   Detti
trattamenti  sono  effettuati  presso   idonea   area   dell'impianto
appositamente allestita o presso centri autorizzati. 
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso. 
  5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori  uso
sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni: 
    a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni
acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi  contenitori
stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione  elettrolitica
puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo; 
    b)  rimozione  dei  serbatoi  di  gas  compresso  ed  estrazione,
stoccaggio e combustione dei gas ivi  contenuti  nel  rispetto  della
normativa vigente per gli stessi combustibili; 
    c)  rimozione  o  neutralizzazione  dei  componenti  che  possono
esplodere, quali airbag; 
    d) prelievo del carburante e avvio a riuso; 
    e) rimozione,  con  raccolta  e  deposito  separati  in  appositi
contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni  fissate  per  lo
stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di  olio  motore,  di  olio  della
trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico,  di
antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei  freni,  di  fluidi
refrigeranti dei sistemi di condizionamento  e  di  altri  liquidi  e
fluidi contenuti  nel  veicolo  fuori  uso,  a  meno  che  non  siano
necessari  per  il  reimpiego  delle   parti   interessate.   Durante
l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni
accorgimenti e utilizzate idonee  attrezzature  al  fine  di  evitare
rischi per gli operatori addetti al prelievo; 
    f) rimozione del filtro-olio che deve essere  privato  dell'olio,
previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con  gli  oli
lubrificanti;  il  filtro  deve   essere   depositato   in   apposito
contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore
destinato al reimpiego; 
    g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; 
    h)  rimozione,  per  quanto  fattibile,  di  tutti  i  componenti
identificati come contenenti mercurio. 
6. Attivita' di demolizione. 
  6.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi: 
    a) smontaggio dei componenti  del  veicolo  fuori  uso  od  altre
operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti  nocivi
sull'ambiente; 
    b)  rimozione,  separazione  e  deposito  dei  materiali  e   dei
componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non  contaminare  i
successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo  fuori
uso; 
    c)  eventuale  smontaggio  e  deposito  dei  pezzi  di   ricambio
commercializzabili,  nonche'   dei   materiali   e   dei   componenti
recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita'
di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 
7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio. 
  7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio
consistono: 
    a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del  medesimo
in apposito contenitore,  adottando  i  necessari  provvedimenti  per
evitare la fuoriuscita di materiali  e  per  garantire  la  sicurezza
degli operatori; 
    b) nella rimozione  dei  componenti  metallici  contenenti  rame,
alluminio e magnesio, qualora tali  metalli  non  sono  separati  nel
processo di frantumazione; 
    c) nella rimozione dei pneumatici,  qualora  tali  materiali  non
vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter
essere effettivamente riciclati come materiali; 
    d) nella rimozione  dei  grandi  componenti  in  plastica,  quali
paraurti, cruscotto  e  serbatoi  contenitori  di  liquidi,  se  tali
materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo
tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; 
    e) nella rimozione dei componenti in vetro. 
8. Criteri di gestione. 
  8.1. Nell'area di conferimento non e'  consentito  l'accatastamento
dei veicoli. 
  8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non  ancora
sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione massima  di
tre  veicoli,  previa  verifica  delle  condizioni  di  stabilita'  e
valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. 
  8.3.  L'accatastamento  delle   carcasse   gia'   sottoposte   alle
operazioni di messa in sicurezza  ed  il  cui  trattamento  e'  stato
completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. 
  8.4. Le parti di ricambio destinate alla  commercializzazione  sono
stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per  evitare  il  loro
deterioramento ai fini del successivo reimpiego. 
  8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato  in  modo
tale da non modificare  le  caratteristiche  del  rifiuto  e  da  non
comprometterne il successivo recupero. 
  8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni  ai
componenti che contengono liquidi e fluidi. 
  8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed  i  pezzi
contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.