(Accordo- art. I)
                       Accordo Istitutivo del 
  Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica 
                     ICRANET in Pescara, Italia 
                              Preambolo 
    Consapevoli  dell'importanza  delle   ricerche   nell'astrofisica
relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle
stelle e per la struttura del  nostro  universo  cosi'  come  per  la
identificazione delle leggi fondamentali della natura; 
    Consapevoli  che  le  ricerche  in  questo  campo   sono   basate
necessariamente sulla collaborazione internazionale; 
    Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed  astrofisici  ha
delle radici profonde in molte culture; 
    Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per
la scoperta di oggetti celesti come le pulsars, i  quasars,  i  buchi
neri; 
    Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie  e
tecniche  usate  e  connesse   con   le   ricerche   in   astrofisica
relativistica quali le  tecnologie  ottiche,  radio,  spaziali  e  di
telecomunicazione; 
    Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un
Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel
seguito  indicato  con  il  nome  di  ICRANET,  quale  organizzazione
internazionale indipendente,  dotata  di  propria  gestione,  di  uno
status  internazionale,  nonche'  di  poteri,  privilegi,   immunita'
appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace
funzionamento, perche' possa conseguire i suoi obiettivi; 
    Considerando che il Governo italiano e' disposto ad  iniziare  la
negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET; 
    Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue: 
                               Art. I. 
                             Istituzione 
    Con  il  presente  strumento  si  istituisce  una  Organizzazione
internazionale indipendente denominata ICRANET  la  quale  agira'  in
conformita' con lo Statuto allegato al presente Accordo, che e' parte
integrante di esso e che potra' essere, qualora necessario,  emendato
in conformita' con l'art. 16 dello stesso.