(Accordo- art. II)
                              Art. II. 
        Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione 
    Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati  e  delle
Organizzazioni internazionali  presso  il  Governo  della  Repubblica
italiana. Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due  anni
dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario
prima della sua scadenza, su  richiesta  del  Comitato  di  Direzione
dell'ICRANET; 
    il  Governo  della  Repubblica  italiana  sara'  Depositario  del
presente Accordo; 
    i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo
in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e procedure; 
    il consenso di uno Stato o di una  Organizzazione  internazionale
ad essere  vincolato  dal  presente  Accordo  non  costituira'  alcun
obbligo a fornire un supporto finanziario  all'ICRANET;  quest'ultimo
potra'  ricevere   contributi   volontari   dagli   Stati   o   dalle
Organizzazioni internazionali; 
    successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1,
il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato  e  di
ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione
del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice; 
    il relativo strumento di  adesione  sara'  depositato  presso  il
Governo della Repubblica italiana.